ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI I Membri. In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994; Riconoscendo l'importanza del contributo che le norme internazionali e i sistemi internazionali di valutazione della conformita' possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale; Desiderosi, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione di tali norme internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione della conformita'; Desiderosi, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura e di etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita' ai regolamenti tecnici e alle norme non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale; Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare, entro i limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare la qualita' delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone nonche' del mondo animale e vegetale, la protezione dell'ambiente o la prevenzione di pratiche ingannevoli, purche' tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni o da introdurre una restrizione dissimulata del commercio internazionale, e sempreche' siano altrimenti conformi alle disposizioni del presente Accordo. Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare le misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza; Riconoscendo il contributo che la normalizzazione internazionale puo' apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo; Riconoscendo che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficolta' nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformita' ai regolamenti tecnici e alle norme, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1.1 I termini generali relativi alla normalizzazione e alle proce- dure di valutazione della conformita' hanno generalmente il significato che e' loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del presente Accordo. 1.2 Tuttavia, ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni definiti nell'allegato 1 hanno il significato conferito loro in tale allegato. 1.3 Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono soggetti alle disposizioni del presente Accordo. 1.4 Le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessita' di produzione e di consumo di organismi governativi non sono soggette alle disposizioni del presente Accordo bensi' a quelle dell'accordo sugli appalti pubblici, nei limiti del suo campo di applicazione. 1.5 Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. 1.6 Tutti i riferimenti fatti nel presente Accordo a regolamenti tecnici, a norma e a procedure di valutazione della conformita' saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno apportate, comprese le aggiunte alle norme degli stessi o ai prodotti che vi sono contemplati, ad eccezione delle modifiche e delle aggiunte di scarsa rilevanza.