(All. 1A - Accordo - art. 1)
             ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI 
I Membri. 
   In  considerazione   dei   negoziati   commerciali   multilaterali
dell'Uruguay Round; 
   Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT
1994; 
   Riconoscendo   l'importanza   del   contributo   che   le    norme
internazionali  e  i  sistemi  internazionali  di  valutazione  della
conformita' possono apportare al riguardo, aumentando  il  rendimento
della produzione e agevolando il commercio internazionale; 
   Desiderosi, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione  di  tali  norme
internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione  della
conformita'; 
   Desiderosi, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici  e
le norme, comprese le prescrizioni  in  materia  di  imballaggio,  di
marcatura e di etichettatura, nonche'  le  procedure  di  valutazione
della conformita' ai regolamenti tecnici  e  alle  norme  non  creino
indebiti ostacoli al commercio internazionale; 
   Riconoscendo che un paese ha  il  diritto  di  adottare,  entro  i
limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare
la qualita' delle sue esportazioni, la tutela della  salute  o  della
vita  delle  persone  nonche'  del  mondo  animale  e  vegetale,   la
protezione dell'ambiente o la prevenzione  di  pratiche  ingannevoli,
purche' tali misure non vengano applicate in modo tale da  costituire
un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi  in
cui vigono identiche  condizioni  o  da  introdurre  una  restrizione
dissimulata  del  commercio  internazionale,   e   sempreche'   siano
altrimenti conformi alle disposizioni del presente Accordo. 
   Riconoscendo che un paese ha il  diritto  di  adottare  le  misure
necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia  di
sicurezza; 
   Riconoscendo il contributo che la  normalizzazione  internazionale
puo' apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai
paesi in via di sviluppo; 
   Riconoscendo che i paesi in via  di  sviluppo  possono  incontrare
particolari  difficolta'  nell'elaborazione  e  nell'applicazione  di
regolamenti tecnici, di norme e di  procedure  di  valutazione  della
conformita' ai regolamenti tecnici e  alle  norme,  e  desiderosi  di
sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo; 
   Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                        Disposizioni generali 
1.1 I termini generali relativi alla normalizzazione  e  alle  proce-
dure  di  valutazione  della  conformita'   hanno   generalmente   il
significato che e' loro attribuito  dalle  definizioni  adottate  nel
sistema  delle  Nazioni  Unite  e  dagli   enti   internazionali   di
normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo  del
presente Accordo. 
1.2 Tuttavia, ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni
definiti nell'allegato 1 hanno il significato conferito loro in  tale
allegato. 
1.3 Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed  agricoli,  sono
soggetti alle disposizioni del presente Accordo. 
1.4 Le specifiche in  materia  di  acquisti  elaborate  da  organismi
governativi per le necessita' di produzione e di consumo di organismi
governativi non sono soggette alle disposizioni del presente  Accordo
bensi' a quelle dell'accordo sugli appalti pubblici, nei  limiti  del
suo campo di applicazione. 
1.5 Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle misure
sanitarie   e   fitosanitarie,   quali   definite   nell'allegato   A
dell'accordo   sull'applicazione    delle    misure    sanitarie    e
fitosanitarie. 
1.6 Tutti i riferimenti fatti  nel  presente  Accordo  a  regolamenti
tecnici, a norma e  a  procedure  di  valutazione  della  conformita'
saranno interpretati  come  recanti  le  modifiche  che  vi  verranno
apportate, comprese le aggiunte alle norme degli stessi o ai prodotti
che vi  sono  contemplati,  ad  eccezione  delle  modifiche  e  delle
aggiunte di scarsa rilevanza.