(All. 1A - Accordo - art.10)
                             Articolo 10 
Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di 
valutazione della conformita' 
10.1 Ogni Membro  fara'  in  modo  che  sia  istituito  un  punto  di
informazione in grado di rispondere a qualsiasi  ragionevole  quesito
di parti interessate all'interno di altri Membri e in grado di 
fornire documentazione riguardante: 
    10.1.1 regolamenti tecnici che abbiano adottato o  che  prevedano
di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale,  enti
del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi
legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure
enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano 
membri o alla cui attivita' partecipino; 
    10.1.2 norme che abbiano adottato o che  prevedano  di  adottare,
nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti  del  governo
centrale, enti pubblici locali o enti  regionali  di  normalizzazione
dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita' 
partecipino; 
    10.1.3 procedure di valutazione  della  conformita'  esistenti  o
previste, che siano applicate, nell'ambito della  loro  giurisdizione
territoriale, da enti del governo  centrale,  enti  pubblici  locali,
organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare  un
regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano 
membri o alla cui attivita' partecipino; 
    10.1.4 l'appartenenza e la partecipazione del Membro, o dei  suoi
enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o  lo-
cale nell'ambito della sua giurisdizione  territoriale,  a  organismi
internazionali  e  regionali   di   normalizzazione   e   a   sistemi
internazionali e regionali di valutazione della conformita',  nonche'
ad accordi  bilaterali  e  multilaterali  rientranti  nell'ambito  di
applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle 
disposizioni di tali sistemi e accordi; 
    10.1.5 i  luoghi  in  cui  possono  essere  reperiti  gli  avvisi
pubblicati ai sensi del presente accordo o l'indicazione delle fonti 
dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e 
    10.1.6 i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui 
al paragrafo 3. 
10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale  o  amministrativo
un Membro istituisca piu' punti d'informazione,  quel  Membro  dovra'
fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle
competenze di ciascuno dei punti d'informazione istituiti.  Spettera'
inoltre al Membro in questione fare in  modo  che  eventuali  quesiti
rivolti ad un punto d'informazione sbagliato siano tempestivamente 
indirizzati a quello giusto. 
10.3 Ogni Membro adottera' tutte le misure ragionevoli in suo  potere
per garantire l'istituzione di uno o  piu'  punti  d'informazione  in
grado di rispondere ad ogni  ragionevole  quesito  rivolto  da  altri
Membri e da parti interessate all'interno degli stessi e  di  fornire
documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, 
riguardanti: 
    10.3.1 norme che abbiano adottate o che  prevedano  di  adottare,
nell'ambito della  loro  giurisdizione  territoriale,  organismi  non
governativi  di  normalizzazione  ovvero  enti   di   normalizzazione
regionale dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui 
attivita' partecipino; 
    10.3.2 procedure di valutazione della  conformita',  esistenti  o
previste, applicate nell'ambito della loro giurisdizione territoriale
da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi 
siano membri o alla cui attivita' partecipino; e 
    10.3.3  l'appartenenza  e  la  partecipazione  di  organismi  non
governativi   competenti,   nel   suo   territorio,    a    organismi
internazionali  e  regionali   di   normalizzazione   e   a   sistemi
internazionali e regionali di valutazione della conformita',  nonche'
ad accordi  bilaterali  e  multilaterali  rientranti  nell'ambito  di
applicazione del presente Accordo, con indicazioni sommarie sulle 
disposizioni di tali sistemi e accordi. 
10.4 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere  per
 fare in modo che, in caso di richiesta  di  copie  di  documenti  da
 parte di altri Membri o di parti interessate  all'interno  di  altri
 Membri,  conformemente  al  presente  accordo,  tali  copie  vengano
 fornire ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad  un  prezzo  equo
 che  sia  lo  stesso,  maggiorati  dei  soli  costi   effettivi   di
 spedizione, riservato ai cittadini 1 del  Membro  interessato  o  di
 qualsiasi altro Membro. 
10.5  Su  richiesta  di  altri  Membri,  i  paesi  sviluppati  Membri
forniranno la traduzione - in inglese,  francese  o  spagnolo  -  dei
documenti oggetto di determinata notifica ovvero, caso di documenti 
voluminosi, della sintesi degli stessi. 
 
 
    
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10.6 Quando ricevera'  le  notifiche  conformemente  all'accordo,  il
Segretario  ne  comunichera'  il testo a tutti i Membri e a tutti gli
organismi internazionali di normalizzazione e  di  valutazione  della
conformita'  interessati  e richiamera' l'attenzione dei paesi in via
di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino
per essi particolare interesse.
10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o piu' paesi un accordo
su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme  o  procedure  di
valutazione   della   conformita'   che   possano  avere  un  effetto
significativo sugli scambi, almeno uno dei  Membri  parte  contraente
dell'accordo  e'  tenuto  a  notificare agli altri Membri, tramite il
Segretario, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire  una  succinta
descrizione   dell'accordo   stesso.   I   Membri   interessati  sono
incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri
al  fine  di  concludere  analoghi accordi o di concordare la propria
adesione agli stessi.
10.8  Nessuna  delle  disposizioni  del   presente   Accordo   verra'
interpretata nel senso di imporre:
10.8.1 la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del
Membro;
10.8.2 la comunicazione di particolari o di copie di progetti di
una  lingua  diversa  da  quella del Membro, salvo quanto indicato al
paragrafo 5;
10.8.3 la comunicazione, ad opera dei Membri, di informazioni la
cui divulgazione sia da essi  considerata  contraria  agli  interessi
essenziali della loro sicurezza.
10.9  Le  notifiche  al  Segretariato  saranno  redatte  in  inglese,
francese o spagnolo.
10.10 I Membri dovranno designare un'unica autorita' del loro governo
centrale che sia preposta all'attuazione, a livello nazionale,  delle
disposizioni   relative  alle  procedure  di  notifica  previste  dal
presente Accordo, salvo quelle di cui all'allegato 3.
10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o  amministrativo
la  responsabilita'  delle  procedure di notifica fosse suddivisa tra
due o piu' autorita' centrali, il Membro interessato  dovra'  fornire
agli  altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull'ambito
di competenza di ciascuna di tali autorita'.
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1  Per  "cittadino" s'intende, nel caso di un Membro rientrante in un
  territorio doganale distinto dell'OMC, qualsiasi persona  fisica  o
  giuridica  domiciliata  o  avente  una  reale  ed effettiva azienda

    
industriale o