Articolo 10 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformita' 10.1 Ogni Membro fara' in modo che sia istituito un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito di parti interessate all'interno di altri Membri e in grado di fornire documentazione riguardante: 10.1.1 regolamenti tecnici che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.1.2 norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali o enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.1.3 procedure di valutazione della conformita' esistenti o previste, che siano applicate, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.1.4 l'appartenenza e la partecipazione del Membro, o dei suoi enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o lo- cale nell'ambito della sua giurisdizione territoriale, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformita', nonche' ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi; 10.1.5 i luoghi in cui possono essere reperiti gli avvisi pubblicati ai sensi del presente accordo o l'indicazione delle fonti dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e 10.1.6 i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui al paragrafo 3. 10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo un Membro istituisca piu' punti d'informazione, quel Membro dovra' fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle competenze di ciascuno dei punti d'informazione istituiti. Spettera' inoltre al Membro in questione fare in modo che eventuali quesiti rivolti ad un punto d'informazione sbagliato siano tempestivamente indirizzati a quello giusto. 10.3 Ogni Membro adottera' tutte le misure ragionevoli in suo potere per garantire l'istituzione di uno o piu' punti d'informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri Membri e da parti interessate all'interno degli stessi e di fornire documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, riguardanti: 10.3.1 norme che abbiano adottate o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi di normalizzazione ovvero enti di normalizzazione regionale dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.3.2 procedure di valutazione della conformita', esistenti o previste, applicate nell'ambito della loro giurisdizione territoriale da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi siano membri o alla cui attivita' partecipino; e 10.3.3 l'appartenenza e la partecipazione di organismi non governativi competenti, nel suo territorio, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformita', nonche' ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi. 10.4 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte di altri Membri o di parti interessate all'interno di altri Membri, conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornire ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo stesso, maggiorati dei soli costi effettivi di spedizione, riservato ai cittadini 1 del Membro interessato o di qualsiasi altro Membro. 10.5 Su richiesta di altri Membri, i paesi sviluppati Membri forniranno la traduzione - in inglese, francese o spagnolo - dei documenti oggetto di determinata notifica ovvero, caso di documenti voluminosi, della sintesi degli stessi. ------------------------------- 10.6 Quando ricevera' le notifiche conformemente all'accordo, il Segretario ne comunichera' il testo a tutti i Membri e a tutti gli organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della conformita' interessati e richiamera' l'attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino per essi particolare interesse. 10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o piu' paesi un accordo su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' che possano avere un effetto significativo sugli scambi, almeno uno dei Membri parte contraente dell'accordo e' tenuto a notificare agli altri Membri, tramite il Segretario, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta descrizione dell'accordo stesso. I Membri interessati sono incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri al fine di concludere analoghi accordi o di concordare la propria adesione agli stessi. 10.8 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verra' interpretata nel senso di imporre: 10.8.1 la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del Membro; 10.8.2 la comunicazione di particolari o di copie di progetti di una lingua diversa da quella del Membro, salvo quanto indicato al paragrafo 5; 10.8.3 la comunicazione, ad opera dei Membri, di informazioni la cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza. 10.9 Le notifiche al Segretariato saranno redatte in inglese, francese o spagnolo. 10.10 I Membri dovranno designare un'unica autorita' del loro governo centrale che sia preposta all'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni relative alle procedure di notifica previste dal presente Accordo, salvo quelle di cui all'allegato 3. 10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo la responsabilita' delle procedure di notifica fosse suddivisa tra due o piu' autorita' centrali, il Membro interessato dovra' fornire agli altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull'ambito di competenza di ciascuna di tali autorita'. ------------------------------- 1 Per "cittadino" s'intende, nel caso di un Membro rientrante in un territorio doganale distinto dell'OMC, qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata o avente una reale ed effettiva azienda industriale o