(All. 1A - Accordo - art.11)
    

                             Articolo 11
                   Assistenza tecnica ad altri Membri
11.1 Qualora venga loro richiesto,  i  Membri  forniranno  consulenza
agli  altri  Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici.
11.2 Qualora venga loro richiesto,  i  Membri  forniranno  consulenza
agli  altri  Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo,  fornendo  loro  anche  assistenza  tecnica  a   condizioni
convenute  di  comune  accordo, sull'istituzione di enti nazionali di
normalizzazione  e  sulla  loro  partecipazione  ai  lavori  di  enti
internazionali  di  normalizzazione,  incoraggiando altresi' i propri
organismi di normalizzazione a fare altrettanto.
11.3  Qualora  venga  loro  richiesto,  i  Membri  prenderanno   ogni
ragionevole   misura  in  loro  potere  affinche'  gli  organismi  di
normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale  diano
consulenza  agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi
in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica a condizioni
convenute di comune accordo, in merito:
11.3.1 all'istituzione di  organismi  di  normalizzazione  o  di
valutazione della conformita' ai regolamenti tecnici; e
11.3.2  ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo
possibile ai loro regolamenti tecnici.
11.4  Qualora  venga  loro  richiesto,  i  Membri  prenderanno   ogni
ragionevole  misura  in  loro  potere  per dare consulenza agli altri
Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo,  e
garantiranno  loro  assistenza  tecnica,  a  condizioni  convenute di
comune accordo, in merito all'istituzione di organismi di valutazione
della   conformita'   alle   norme   adottate   nella   giurisdizione
territoriale del Membro richiedente.
11.5  Qualora  venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli
altri Membri, in particolare a  quelli  che  sono  paesi  in  via  di
sviluppo,   e   forniranno  loro  assistenza  tecnica,  a  condizioni
convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro
produttori dovranno adottare  qualora  desiderino  avere  accesso  ai
sistemi di valutazione della conformita' applicati da enti pubblici o
da   organismi   non   governativi   posti   sotto  la  giurisdizione
territoriale del Membro destinatario della richiesta.
11.6 Qualora venga loro richiesto, i  Membri  che  hanno  aderito  in
qualita'  di  Membri  o  di  partecipanti  a sistemi internazionali o
regionali di valutazione della conformita'  daranno  consulenza  agli
altri  Membri,  in  particolare  a  quelli  che  sono paesi in via di
sviluppo,  e  forniranno  loro  assistenza  tecnica,   a   condizioni
convenute  di  comune accordo, per quanto concerne la creazione delle
istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro  di  adempiere
gli  obblighi  derivanti  dalla  loro appartenenza o partecipazione a
tali sistemi.
11.7 Qualora  venga  loro  richiesto,  i  Membri  incoraggeranno  gli
organismi,  posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano
membri o che partecipino all'attivita' di  sistemi  internazionali  o
regionali  di  valutazione  della conformita', a dare consulenza agli
altri Membri, in particolare a  quelli  che  sono  paesi  in  via  di
sviluppo,  e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza
tecnica di tali paesi, concernenti la creazione  di  istituzioni  che
consentano   agli   organismi   competenti   posti   sotto   la  loro
giurisdizione  di  adempiere  gli  obblighi  derivanti   dalla   loro
appartenenza o partecipazione a tali sistemi.
11.8  Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a
norma dei paragrafi da  1  a  7,  i  Membri  daranno  priorita'  alle
necessita' dei paesi meno avanzati.