Articolo 11 Assistenza tecnica ad altri Membri 11.1 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici. 11.2 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, sull'istituzione di enti nazionali di normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresi' i propri organismi di normalizzazione a fare altrettanto. 11.3 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinche' gli organismi di normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, in merito: 11.3.1 all'istituzione di organismi di normalizzazione o di valutazione della conformita' ai regolamenti tecnici; e 11.3.2 ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici. 11.4 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito all'istituzione di organismi di valutazione della conformita' alle norme adottate nella giurisdizione territoriale del Membro richiedente. 11.5 Qualora venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai sistemi di valutazione della conformita' applicati da enti pubblici o da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione territoriale del Membro destinatario della richiesta. 11.6 Qualora venga loro richiesto, i Membri che hanno aderito in qualita' di Membri o di partecipanti a sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformita' daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi. 11.7 Qualora venga loro richiesto, i Membri incoraggeranno gli organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano membri o che partecipino all'attivita' di sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformita', a dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che consentano agli organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi. 11.8 Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a norma dei paragrafi da 1 a 7, i Membri daranno priorita' alle necessita' dei paesi meno avanzati.