(All. 1A - Accordo - art.12)
    

                         Articolo 12
         Trattamento speciale e differenziato a favore dei
                 paesi in via di sviluppo Membri
12.1  I  Membri  accorderanno  ai  paesi in via di sviluppo Membri un
trattamento  differenziato  e  piu'  favorevole,   ai   sensi   delle
disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del
presente Accordo.
12.2  I  Membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni
del presente Accordo concernenti i diritti e gli obblighi  dei  paesi
in  via  di  sviluppo Membri e, nell'attuazione del presente Accordo,
tanto sul  piano  istituzionale  che  nell'applicazione  dei  sistemi
istituzionali  previsti, terranno conto delle particolari esigenze di
tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio.
12.3 Nell'elaborazione e nell'applicazione dei  regolamenti  tecnici,
delle  norme  e  delle  procedure di valutazione della conformita', i
Membri terranno conto  delle  particolari  esigenze,  in  materia  di
sviluppo,  di  finanze  e  di commercio, dei paesi in via di sviluppo
Membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e  pro-
cedure di valutazione della conformita' creino indebiti ostacoli alle
loro esportazioni.
12.4 I Membri riconoscono che, nonostante l'esistenza di norme, guide
o  raccomandazioni  internazionali, i paesi in via di sviluppo Membri
possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche  e
socio-politiche,  determinati  regolamenti tecnici, norme o procedure
di valutazione della conformita' volti a preservare tecniche,  metodi
e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessita'
di  sviluppo.  I  Membri  riconoscono  quindi  l'opportunita'  di non
esigere che i paesi in via di sviluppo Membri  facciano  riferimento,
per  i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di
prova, alle norme  internazionali  che  non  sono  adatte  alle  loro
necessita' finanziarie, commerciali e di sviluppo.
12.5  I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
fare  in  modo  che  la  struttura  e  il  funzionamento  degli  enti
internazionali  di  normalizzazione  e  dei sistemi internazionali di
valutazione  della   conformita'   siano   tali   da   agevolare   la
partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i
Membri,  tenuto  conto  dei  particolari problemi dei paesi in via di
sviluppo Membri.
12.6 I Membri adotteranno ogni  ragionevole  misura  in  loro  potere
affinche',  su  richiesta  dei  paesi  in via di sviluppo Membri, gli
organismi internazionali di  normalizzazione  prendano  in  esame  la
possibilita'   di   elaborare   e,   se  possibile,  elaborino  norme
internazionali riguardanti  prodotti  di  particolare  interesse  per
questi paesi.
12.7  Conformemente  all'articolo  11, i Membri forniranno assistenza
tecnica  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  per  far  si'  che
l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di
procedure  di  valutazione  della  conformita'  non  creino  indebiti
ostacoli all'espansione e alla diversificazione delle esportazioni di
questi paesi. Nel determinare le modalita' e le  condizioni  di  tale
assistenza  tecnica,  si  terra'  conto  dello stadio di sviluppo dei
Membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati Membri.
12.8 Si da' atto che i  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  possono
trovarsi   di   fronte   a   particolari  problemi,  tra  cui  quelli
istituzionali     e     d'infrastruttura,     nell'elaborazione     e
nell'applicazione  di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di
valutazioni  della  conformita'.  Si  da'  atto   altresi'   che   le
particolari  necessita'  commerciali  e  di sviluppo di questi paesi,
cosi' come il loro stadio di sviluppo  tecnologico  possono  impedire
loro  di  assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente
Accordo. I Membri  ne  terranno  debitamente  conto.  Pertanto,  onde
consentire  ai  paesi  in  via  di  sviluppo Membri di conformarsi al
presente Accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di
cui all'articolo 13 (in appresso, nel presente Accordo, denominato il
"comitato")  e'  autorizzato  ad  accordare,  su  richiesta,  deroghe
specifiche  e  limitate  nel  tempo  per tutti o parte degli obblighi
derivanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il  comitato
terra'  conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di
sviluppo  Membro  richiedente  nell'elaborazione  e  applicazione  di
regolamenti  tecnici,  di  norme  e di procedure di valutazione della
conformita'; terra' conto altresi' delle sue  particolari  necessita'
commerciali  e  di  sviluppo,  nonche'  del  suo  stadio  di sviluppo
tecnologico: tutti fattori che possono  impedire  al  richiedente  di
assolvere  compiutamente  i  suoi  obblighi  derivanti  dal  presente
Accordo. Il comitato terra' conto, in modo particolare, dei  problemi
specifici dei paesi meno avanzati Membri.
12.9 Durante le consultazioni, i paesi sviluppati Membri non dovranno
perdere  di  vista le particolari difficolta' incontrate dai paesi in
via di  sviluppo  Membri  nell'elaborazione  e  nell'applicazione  di
norme,   regolamenti   tecnici   e  procedure  di  valutazione  della
conformita';  nella  loro  volonta'  di  aiutare  i  paesi  in via di
sviluppo Membri nelle loro iniziative  in  questo  settore,  i  paesi
sviluppati  Membri dovranno tener conto delle necessita' di questi in
materia di finanze, di commercio e di sviluppo.
12.10 Il comitato esaminera' periodicamente il trattamento speciale e
differenziato accordato, ai sensi del presente Accordo, ai  paesi  in
via di sviluppo Membri a livello nazionale e internazionale.