Articolo 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo Membri 12.1 I Membri accorderanno ai paesi in via di sviluppo Membri un trattamento differenziato e piu' favorevole, ai sensi delle disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del presente Accordo. 12.2 I Membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente Accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo Membri e, nell'attuazione del presente Accordo, tanto sul piano istituzionale che nell'applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto delle particolari esigenze di tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio. 12.3 Nell'elaborazione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', i Membri terranno conto delle particolari esigenze, in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, dei paesi in via di sviluppo Membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e pro- cedure di valutazione della conformita' creino indebiti ostacoli alle loro esportazioni. 12.4 I Membri riconoscono che, nonostante l'esistenza di norme, guide o raccomandazioni internazionali, i paesi in via di sviluppo Membri possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche, determinati regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessita' di sviluppo. I Membri riconoscono quindi l'opportunita' di non esigere che i paesi in via di sviluppo Membri facciano riferimento, per i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di prova, alle norme internazionali che non sono adatte alle loro necessita' finanziarie, commerciali e di sviluppo. 12.5 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che la struttura e il funzionamento degli enti internazionali di normalizzazione e dei sistemi internazionali di valutazione della conformita' siano tali da agevolare la partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i Membri, tenuto conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo Membri. 12.6 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinche', su richiesta dei paesi in via di sviluppo Membri, gli organismi internazionali di normalizzazione prendano in esame la possibilita' di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali riguardanti prodotti di particolare interesse per questi paesi. 12.7 Conformemente all'articolo 11, i Membri forniranno assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo Membri per far si' che l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformita' non creino indebiti ostacoli all'espansione e alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalita' e le condizioni di tale assistenza tecnica, si terra' conto dello stadio di sviluppo dei Membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati Membri. 12.8 Si da' atto che i paesi in via di sviluppo Membri possono trovarsi di fronte a particolari problemi, tra cui quelli istituzionali e d'infrastruttura, nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazioni della conformita'. Si da' atto altresi' che le particolari necessita' commerciali e di sviluppo di questi paesi, cosi' come il loro stadio di sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente Accordo. I Membri ne terranno debitamente conto. Pertanto, onde consentire ai paesi in via di sviluppo Membri di conformarsi al presente Accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'articolo 13 (in appresso, nel presente Accordo, denominato il "comitato") e' autorizzato ad accordare, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per tutti o parte degli obblighi derivanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il comitato terra' conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di sviluppo Membro richiedente nell'elaborazione e applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformita'; terra' conto altresi' delle sue particolari necessita' commerciali e di sviluppo, nonche' del suo stadio di sviluppo tecnologico: tutti fattori che possono impedire al richiedente di assolvere compiutamente i suoi obblighi derivanti dal presente Accordo. Il comitato terra' conto, in modo particolare, dei problemi specifici dei paesi meno avanzati Membri. 12.9 Durante le consultazioni, i paesi sviluppati Membri non dovranno perdere di vista le particolari difficolta' incontrate dai paesi in via di sviluppo Membri nell'elaborazione e nell'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita'; nella loro volonta' di aiutare i paesi in via di sviluppo Membri nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati Membri dovranno tener conto delle necessita' di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo. 12.10 Il comitato esaminera' periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato, ai sensi del presente Accordo, ai paesi in via di sviluppo Membri a livello nazionale e internazionale.