(All. 1A - Accordo - art.13)
 
 
                         Articolo 13 
            Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi 
13.1 E' istituito un comitato per gli ostacoli tecnici  agli  scambi,
composto di  rappresentanti  di  ciascuno  dei  Membri.  Il  comitato
eleggera'  il  suo  presidente  e  si  riunira'   ogniqualvolta   sia
necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai  Membri
la possibilita' di consultarsi su questioni relative all'applicazione
del presente Accordo  o  al  conseguimento  dei  suoi  obiettivi.  Il
comitato esercitera' le funzioni conferitegli a  norma  del  presente
Accordo o dai Membri. 
13.2  Il  comitato  istituira'  gruppi  di  lavoro  o  altri   organi
appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferire dal  comitato
stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell'Accordo. 
13.3 Resta  inteso  che  saranno  da  evitare  inutili  doppioni  fra
l'attivita' intrapresa a norma del presente Accordo e  quella  svolta
dai governi nell'ambito  di  altri  organismi  tecnici.  Il  comitato
esaminera' il problema per ridurre al minimo i doppioni.