Articolo 13 Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi 13.1 E' istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il comitato eleggera' il suo presidente e si riunira' ogniqualvolta sia necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai Membri la possibilita' di consultarsi su questioni relative all'applicazione del presente Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato esercitera' le funzioni conferitegli a norma del presente Accordo o dai Membri. 13.2 Il comitato istituira' gruppi di lavoro o altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferire dal comitato stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell'Accordo. 13.3 Resta inteso che saranno da evitare inutili doppioni fra l'attivita' intrapresa a norma del presente Accordo e quella svolta dai governi nell'ambito di altri organismi tecnici. Il comitato esaminera' il problema per ridurre al minimo i doppioni.