(All. 1A - Accordo - art.14)
    

                         Articolo 14
           Consultazione e risoluzione delle controversie
14.1 Le consultazioni e la risoluzione di controversie  relativamente
a   questioni   attinenti   all'applicazione   del  presente  Accordo
avverranno sotto gli auspici dell'organismo preposto alla risoluzione
delle   controversie,   conformemente,   mutatis    mutandis,    alle
disposizioni  degli  articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborati e
applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.
14.2 Su  richiesta  di  una  delle  parti  in  causa,  o  di  propria
iniziativa,  un gruppo speciale potra' istituire un gruppo di esperti
perche' intervenga in questioni di ordine tecnico che  richiedono  la
valutazione di esperti.
14.3  L'operato dei gruppi di esperti e' disciplinato dalle procedure
di cui all'allegato 2.
14.4 Le disposizioni sopra enunciate relativamente  alla  risoluzione
delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un Membro
ritenga   che   un   altro  Membro  non  abbia  conseguito  risultati
soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e  9  e  che  i  suoi
interessi   commerciali   siano  lesi  in  misura  significativa.  Al
riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che  si
avrebbero se l'organismo in questione fosse un Membro.