Articolo 14 Consultazione e risoluzione delle controversie 14.1 Le consultazioni e la risoluzione di controversie relativamente a questioni attinenti all'applicazione del presente Accordo avverranno sotto gli auspici dell'organismo preposto alla risoluzione delle controversie, conformemente, mutatis mutandis, alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborati e applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie. 14.2 Su richiesta di una delle parti in causa, o di propria iniziativa, un gruppo speciale potra' istituire un gruppo di esperti perche' intervenga in questioni di ordine tecnico che richiedono la valutazione di esperti. 14.3 L'operato dei gruppi di esperti e' disciplinato dalle procedure di cui all'allegato 2. 14.4 Le disposizioni sopra enunciate relativamente alla risoluzione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un Membro ritenga che un altro Membro non abbia conseguito risultati soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in misura significativa. Al riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che si avrebbero se l'organismo in questione fosse un Membro.