Articolo 15 Disposizioni finali Riserve 15.1 Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. Esame 15.2 Subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, ogni Membro dovra' informare il comitato sulle misure in vigore o adottate per assicurare l'attuazione e la gestione dell'Accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni successiva modifica di tali misure. 15.3 Il comitato procedera' ogni anno ad un esame dell'attuazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. 15.4 Al piu' tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni periodo di tre anni, il comitato esaminera' il funzionamento e l'attuazione dell'Accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento dei diritti e degli obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci vantaggi economici dei contraenti e l'equilibrio di diritti e obblighi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12. In considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquisita nell'attuazione dell'Accordo, il comitato sottoporra' al Consiglio per gli scambi di merci, ove cio' sia opportuno, proposte di emendamenti al testo. Allegati 15.5 Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante.