(All. 1A - Accordo - art.15)
 
 
                           Articolo 15 
                       Disposizioni finali 
Riserve 
15.1  Non  potranno  essere  formulate  riserve  su   nessuna   delle
disposizioni del presente  Accordo  senza  il  consenso  degli  altri
Membri. 
Esame 
15.2 Subito dopo  l'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  nei  suoi
confronti, ogni Membro dovra' informare il comitato sulle  misure  in
vigore  o  adottate  per  assicurare  l'attuazione  e   la   gestione
dell'Accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni  successiva
modifica di tali misure. 
15.3 Il comitato procedera' ogni anno ad un esame  dell'attuazione  e
del funzionamento  del  presente  Accordo,  tenendo  conto  dei  suoi
obiettivi. 
15.4 Al piu' tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata
in vigore dell'Accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni  periodo
di tre anni, il comitato esaminera' il funzionamento  e  l'attuazione
dell'Accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza,  al
fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento  dei
diritti e degli obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci
vantaggi  economici  dei  contraenti  e  l'equilibrio  di  diritti  e
obblighi,  fatte  salve  le   disposizioni   dell'articolo   12.   In
considerazione,    tra     l'altro,     dell'esperienza     acquisita
nell'attuazione dell'Accordo, il comitato  sottoporra'  al  Consiglio
per gli  scambi  di  merci,  ove  cio'  sia  opportuno,  proposte  di
emendamenti al testo. 
Allegati 
15.5 Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante.