ALLEGATO 1 TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991, "termini generali e relative definizioni riguardanti la normalizzazione e le attivita' connesse", se usati nel presente Accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni della suddetta guida, tenendo presente che i servizi sono esclusi dall'ambito del presente Accordo. Tuttavia, ai fini del presente Accordo, valgono le seguenti definizioni: 1. Regolamento tecnico Documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti disposizioni amministrative la cui osservanza e' obbligatoria. Puo' anche comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione. Nota esplicativa La definizione di cui alla Guida ISO/CEI 2 non e' a se' stante ma basata sul cosiddetto sistema "modulare". 2. Norma Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per uso comune o ripetuto, regole, orientamenti e caratteristiche per prodotti o relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non e' obbligatoria. Puo' comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione. Nota esplicita I termini definiti nella Guida ISO/CEI 2 riguardano prodotti, processi e servizi. Il presente Accordo riguarda unicamente regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' relative a prodotti o a processi e metodi di produzione. Le norme cosi' come definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente Accordo sono definite volontarie le norme e obbligatori i regolamenti tecnici. Le norme elaborate dalla comunita' internazionale di normalizzazione si basano sul consenso, mentre il presente Accordo comprende anche documenti non basati sul consenso. 3. Procedure di valutazione della conformita' Procedure utilizzate, in forma diretta o indiretta, al fine di accertare che siano soddisfatti i requisiti pertinenti dei regolamenti tecnici o delle norme. Nota esplicita Le procedure di valutazione della conformita' comprendono, tra l'altro, procedure di campionatura di prova e d'ispezione; di valutazione, verifica e assicurazione di conformita'; di registrazione, accreditamento e approvazione, nonche' combinazioni di queste. 4. Ente o sistema internazionale Ente o sistema l'adesione al quale e' aperta ai competenti organismi di almeno tutti i Membri. 5. Ente o sistema regionale Ente o sistema l'adesione al quale e' aperta ai competenti organismi di alcuni soltanto dei Membri. 6. Ente del governo centrale Il governo centrale, i suoi ministeri e le sue amministrazioni e ogni altro organismo soggetto al controllo del governo centrale per quanto concerne l'attivita' di cui trattasi. Nota esplicativa Nel caso delle Comunita' europee si applicano le disposizioni che disciplinano le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno essere costituiti nell'ambito delle Comunita' europee enti regionali o sistemi di valutazione della conformita', che in tal caso sarebbero soggetti alle disposizioni del presente Accordo relative agli enti regionali o ai sistemi di valutazione della conformita'. 7. Ente pubblico locale Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le autorita' statali (di uno Stato di tipo federale), province, Lander, cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri o amministrazioni ed ogni organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l'attivita' di cui trattasi. 8. Organismo non governativo Organismo diversi da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.