(All. 1A - Accordo - Allegato 1)
    

                              ALLEGATO 1
                      TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI
                          DEL PRESENTE ACCORDO
I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991,
"termini   generali   e   relative   definizioni    riguardanti    la
normalizzazione  e  le  attivita'  connesse",  se  usati nel presente
Accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni  della
suddetta   guida,   tenendo  presente  che  i  servizi  sono  esclusi
dall'ambito del presente Accordo.
Tuttavia,  ai  fini  del  presente  Accordo,  valgono   le   seguenti
definizioni:
1. Regolamento tecnico
Documento  che  definisce  le  caratteristiche  di un prodotto o i
relativi processi e metodi  di  produzione,  comprese  le  pertinenti
disposizioni  amministrative  la cui osservanza e' obbligatoria. Puo'
anche  comprendere   o   riguardare   esclusivamente   requisiti   di
terminologia,   simboli,   imballaggio,   marcatura  o  etichettatura
applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.
Nota esplicativa
La definizione di cui alla Guida ISO/CEI 2 non e' a se' stante  ma
basata sul cosiddetto sistema "modulare".
2. Norma
Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per
uso  comune  o  ripetuto,  regole, orientamenti e caratteristiche per
prodotti  o  relativi  processi  e  metodi  di  produzione,  la   cui
osservanza   non  e'  obbligatoria.  Puo'  comprendere  o  riguardare
esclusivamente  requisiti  in  materia  di   terminologia,   simboli,
imballaggio,  marcatura  o  etichettatura applicabili ad un prodotto,
processo o metodo di produzione.
Nota esplicita
I  termini  definiti  nella  Guida  ISO/CEI 2 riguardano prodotti,
processi  e  servizi.  Il  presente   Accordo   riguarda   unicamente
regolamenti   tecnici,   norme   e  procedure  di  valutazione  della
conformita' relative a prodotti o a processi e metodi di  produzione.
Le  norme  cosi'  come  definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere
obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente Accordo sono definite
volontarie le norme e obbligatori i  regolamenti  tecnici.  Le  norme
elaborate dalla comunita' internazionale di normalizzazione si basano
sul  consenso,  mentre  il presente Accordo comprende anche documenti
non basati sul consenso.
3. Procedure di valutazione della conformita'
Procedure utilizzate, in forma diretta o  indiretta,  al  fine  di
accertare   che   siano   soddisfatti   i  requisiti  pertinenti  dei
regolamenti tecnici o delle norme.
Nota esplicita
Le procedure di valutazione  della  conformita'  comprendono,  tra
l'altro,  procedure  di  campionatura  di  prova  e  d'ispezione;  di
valutazione,   verifica   e   assicurazione   di   conformita';    di
registrazione, accreditamento e approvazione, nonche' combinazioni di
queste.
4. Ente o sistema internazionale
Ente  o  sistema  l'adesione  al  quale  e'  aperta  ai competenti
organismi di almeno tutti i Membri.
5. Ente o sistema regionale
Ente o  sistema  l'adesione  al  quale  e'  aperta  ai  competenti
organismi di alcuni soltanto dei Membri.
6. Ente del governo centrale
Il  governo  centrale, i suoi ministeri e le sue amministrazioni e
ogni altro organismo soggetto al controllo del governo  centrale  per
quanto concerne l'attivita' di cui trattasi.
Nota esplicativa
Nel  caso delle Comunita' europee si applicano le disposizioni che
disciplinano le istituzioni dei governi centrali.  Tuttavia  potranno
essere  costituiti nell'ambito delle Comunita' europee enti regionali
o sistemi di valutazione della conformita', che in tal caso sarebbero
soggetti alle disposizioni del presente Accordo  relative  agli  enti
regionali o ai sistemi di valutazione della conformita'.
7. Ente pubblico locale
Poteri  pubblici  diversi  dal  governo  centrale  (per esempio le
autorita' statali (di uno Stato di tipo federale), province,  Lander,
cantoni,  comuni,  ecc.),  i loro ministeri o amministrazioni ed ogni
organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per  quanto
concerne l'attivita' di cui trattasi.
8. Organismo non governativo
Organismo  diversi  da  un  ente del governo centrale o da un ente
pubblico locale, compreso un  organismo  non  governativo  legalmente
autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.