(All. 1A - Accordo - Allegato 2)
    

                          ALLEGATO 2
                       GRUPPI DI ESPERTI
Le  procedure  che  seguono  si  applicano  ai  gruppi  di esperti
istituiti conformemente all'articolo 14.
1. I gruppi  di  esperti  dipendono  dai  gruppi  speciali,  i  quali
decidono  le  loro  attribuzioni  e la definizione delle procedure di
lavoro e ai quali i gruppi di esperti rispondono.
2.  La  partecipazione  ai  gruppi  tecnici  e' limitata a persone di
provata  competenza  ed  esperienza  professionale   nel   campo   in
questione.
3.  I  cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far
parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti  in
causa,  salvo  in  casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga
che l'esigenza di disporre di competenza  scientifica  specifica  non
possa  essere  soddisfatta  altrimenti.  I  funzionari governativi di
paesi che sono parti contendenti non possono far parte di  un  gruppo
di  esperti.  I  membri  di  un  gruppo  di esperti espletano le loro
funzioni a titolo personale e non in qualita' di  rappresentanti  dei
loro  governi  o  di  qualsivoglia  organizzazione.  I  governi  e le
organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni  in  merito  a
questioni   sulle   quali   il   gruppo  di  esperti  e'  chiamato  a
pronunciarsi.
4. I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi  fonte  ritengano
opportuna  per  riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di
richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata  entro
la  giurisdizione  di un Membro, il gruppo di esperti dove informarne
il governo del Membro interessato, il quale dovra' rispondere in modo
tempestivo e completo ad ogni richiesta d'informazioni che il  gruppo
tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria.
5.  Le  parti  contendenti  hanno  acceso  a  tutte  le  informazioni
pertinenti che siano  state  comunicate  ad  un  gruppo  di  esperti,
eccezion  fatta  per  quelle  di  natura  riservata.  Le informazioni
riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate
senza formale autorizzazione del governo, dell'organizzazione o della
persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano  richieste  al
gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del gruppo
non sia autorizzata, ne verra' fornito un compendio non riservato dal
governo, dall'organizzazione o dalla persona che le ha trasmesse.
6.  Il  gruppo  di  esperti  dovra' fornire ai Membri interessati una
relazione di massima per ottenere  le  loro  osservazioni  e  tenerne
conto, secondo opportunita', nella relazione finale che sara' inviata
ai  Membri  interessati  al  momento  della  presentazione  al gruppo
speciale.