ALLEGATO 2 GRUPPI DI ESPERTI Le procedure che seguono si applicano ai gruppi di esperti istituiti conformemente all'articolo 14. 1. I gruppi di esperti dipendono dai gruppi speciali, i quali decidono le loro attribuzioni e la definizione delle procedure di lavoro e ai quali i gruppi di esperti rispondono. 2. La partecipazione ai gruppi tecnici e' limitata a persone di provata competenza ed esperienza professionale nel campo in questione. 3. I cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti in causa, salvo in casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga che l'esigenza di disporre di competenza scientifica specifica non possa essere soddisfatta altrimenti. I funzionari governativi di paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti. I membri di un gruppo di esperti espletano le loro funzioni a titolo personale e non in qualita' di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni in merito a questioni sulle quali il gruppo di esperti e' chiamato a pronunciarsi. 4. I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi fonte ritengano opportuna per riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata entro la giurisdizione di un Membro, il gruppo di esperti dove informarne il governo del Membro interessato, il quale dovra' rispondere in modo tempestivo e completo ad ogni richiesta d'informazioni che il gruppo tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria. 5. Le parti contendenti hanno acceso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti, eccezion fatta per quelle di natura riservata. Le informazioni riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate senza formale autorizzazione del governo, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano richieste al gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del gruppo non sia autorizzata, ne verra' fornito un compendio non riservato dal governo, dall'organizzazione o dalla persona che le ha trasmesse. 6. Il gruppo di esperti dovra' fornire ai Membri interessati una relazione di massima per ottenere le loro osservazioni e tenerne conto, secondo opportunita', nella relazione finale che sara' inviata ai Membri interessati al momento della presentazione al gruppo speciale.