(All. 1A - Accordo - Allegato 3)
    

                        ALLEGATO 3
        CODICE DI PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE,
         L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME
Disposizioni generali
A.  Ai fini del presente codice si applicano le  definizioni  di  cui
all'allegato 1 al presente Accordo.
B.    Questo  codice  puo'  essere  adottato  da  qualsiasi  ente  di
normalizzazione entro la  giurisdizione  territoriale  di  un  Membro
dell'OMC,  che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico lo-
cale  o  un  organismo  non  governativo;  da   qualsiasi   ente   di
normalizzazione  governativo  regionale  del  quale uno o piu' membri
siano Membri dell'OMC; e da enti  di  normalizzazione  regionali  non
governativi,  di  cui  uno  o  piu'  membri  siano  ubicati  entro la
giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC  (in  questo  codice
collettivamente  denominati "enti di normalizzazione" e singolarmente
"l'ente di normalizzazione").
C.  Sia l'adozione che il recesso dal presente  codice  da  parte  di
enti  di  normalizzazione sono da notificare al Centro d'informazioni
ISO/CEI di Ginevra.  La  notifica  deve  indicare  nome  e  indirizzo
dell'ente  interessato  e  l'ambito  della  sua  attuale  o  prevista
attivita'  di  normalizzazione.  La  notifica   puo'   essere   fatta
direttamente  al  Centro d'informazioni ISO/CEI o tramite l'organismo
nazionale  che  ne  fa  parte  ovvero,  di  preferenza,  tramite   il
competente  membro  nazionale  o  affiliato internazionale di ISONET,
secondo i casi.
DISPOSIZIONI SOSTANZIALI
D.  In relazione alle norme, l'ente di normalizzazione deve accordare
ai prodotti originari del territorio  di  altri  Membri  dell'OMC  un
trattamento  non  meno  favorevole  di  quello  riservato ad analoghi
prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di  un
qualsiasi altro paese.
E.    L'ente  di  normalizzazione  deve fare in modo che le norme non
siano elaborate,  adottate  o  applicate  con  la  finalita',  o  per
ottenere   l'effetto   di   creare   indebiti  ostacoli  agli  scambi
internazionali.
F.   Ove esistano  norme  internazionali  o  sia  imminente  la  loro
definitiva  formulazione, l'ente di normalizzazione deve utilizzarle,
integralmente o per le parti pertinenti, come base per  le  norme  di
sua  elaborazione,  salvo  il caso in cui tali norme internazionali o
parti pertinenti delle stesse risultino  inefficaci  o  inadeguate  a
causa,  ad  esempio,  dell'insufficiente  livello  di  protezione che
consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici,
o a causa di fondamentali problemi tecnologici.
G.  Al fine di armonizzare quanto piu' possibile le norme, l'ente  di
normalizzazione  deve  partecipare pienamente, nel modo piu' adeguato
ed entro i limiti delle sue risorse, alla elaborazione, da parte  dei
competenti   enti   internazionali   di   normalizzazione,  di  norme
internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato,
o  preveda  di  adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione
entro la giurisdizione territoriale di un Membro,  la  partecipazione
ad  una  determinata attivita' internazionale di normalizzazione deve
avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione  che  rappresenti
tutti  gli  enti  di  normalizzazione,  ubicati  nel  territorio, che
abbiano adottato o prevedano  di  adottare  norme  sull'argomento  al
quale si riferisce l'attivita' internazionale di normalizzazione.
H.     L'ente  di  normalizzazione  situato  entro  la  giurisdizione
territoriale di un Membro fara' quanto  in  suo  potere  per  evitare
duplicazioni  di  o  sovrapposizioni  con  attivita' di altri enti di
normalizzazione entro la giurisdizione nazionale o con  attivita'  di
competenti  enti  internazionali o regionali di normalizzazione. Esso
dovra' inoltre fare quanto in suo potere per raggiungere il  consenso
nazionale  sulle  norme  di  sua  elaborazione.  Analogamente, l'ente
regionale di normalizzazione fara' quanto in suo potere  per  evitare
duplicazioni  di  o sovrapposizioni all'attivita' dei competenti enti
internazionali di normalizzazione.
I.  Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'ente  di  normalizzazione
si  basera',  per  l'elaborazione  delle  norme,  sui  requisiti  del
prodotto in termini di prestazioni, anziche' sulla sua  concezione  o
sulle sue caratteristiche descrittive.
J.    Almeno ogni sei mesi, l'ente di normalizzazione deve pubblicare
un programma di lavoro contenente  la  sua  denominazione  e  il  suo
indirizzo,  le  norme che sta elaborando e quelle che ha adottate nel
periodo  precedente.  Una  norma  e'  da  considerare  in  corso   di
elaborazione  dal  momento  in  cui  si  e'  presa  la  decisione  di
elaborarla fino al momento della sua adozione.  Le  denominazioni  di
particolari  progetti  di  norme  saranno  fornite,  su richiesta, in
inglese,  francese  o  spagnolo.  L'avviso  che  porti  a  conoscenza
dell'esistenza  del  programma  di  lavoro  deve comparire, secondo i
casi, in una  pubblicazione  nazionale  o  regionale  che  tratti  di
attivita' di normalizzazione.
Per  ciascuna  norma,  il programma di lavoro dovra' indicare, in
conformita' alle regole ISONET,  la  classificazione  categorica,  lo
stadio  di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme
internazionali  assunte  come  base.  Al  piu'  tardi  alla  data  di
pubblicazione  del suo programma di lavoro, l'ente di normalizzazione
deve notificare  l'esistenza  al  Centro  d'informazioni  ISO/CEI  di
Ginevra.
La   notifica  deve  contenere  la  denominazione  e  l'indirizzo
dell'ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione
in cui compare il programma di lavoro, il periodo al  quale  esso  si
riferisce,  il  prezzo (eventuale) nonche' le modalita' e il luogo di
reperimento. La notifica puo' essere  fatta  direttamente  al  Centro
d'informazioni  ISO/CEI  oppure, di preferenza, tramite il competente
membro nazionale o affiliato  internazionale  di  ISONET,  secondo  i
casi.
K.    Il  membro  nazionale di ISO/CEI fara' quanto in suo potere per
diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri
a far parte, nonche' per acquisire lo  status  di  appartenenza  piu'
avanzato   possibile   per  il  membro  ISONET.  Gli  altri  enti  di
normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi  con  il
membro ISONET.
L.    Prima di adottare una norma, l'ente di normalizzazione lascera'
trascorrete un termine di almeno 60 giorni per  la  presentazione  di
osservazioni  sul  progetto di norma da parte degli interessati entro
la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC.  Tuttavia,  tale
termine  puo'  ridursi  ove  si pongano, o rischino di porsi, urgenti
problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al  piu'  tardi  all'inizio
del periodo di raccolta delle osservazioni, l'ente di normalizzazione
deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso
in   cui  si  annuncia  l'apertura  del  periodo  di  raccolta  delle
osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto  di  norma  si
distacca dalle relative norme internazionali.
M.      Su   richiesta   degli  interessati  entro  la  giurisdizione
territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente  di  normalizzazione  deve
tempestivamente  fornire,  o far fornire, copia del progetto di norma
che ha presentato per  la  raccolta  di  osservazioni.  Le  eventuali
tariffe  applicate  per  il  servizio  devono  essere  le  stesse per
soggetti nazionali  e  stranieri,  a  parte  le  spese  effettive  di
spedizione.
N.       Nell'ulteriore   elaborazione   della   norma,   l'ente   di
normalizzazione tiene  nel  debito  conto  le  osservazioni  ricevute
durante  l'apposito  periodo.  Alle osservazioni pervenute da enti di
normalizzazione che hanno adotta: il  presente  codice  di  procedura
sara'  data risposta, su richiesta, nel piu' breve termine possibile.
Nella risposta sara' spiegato anche il perche'  della  necessita'  di
una deviazione dalle relative norme internazionali.
O.    Una  volta  adottata,  la  norma  deve  essere  tempestivamente
pubblicata.
P.     Su  richiesta  degli  interessati   entro   la   giurisdizione
territoriale  di  un  Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve
tempestivamente fornire, o far fornire, copia del  suo  programma  di
lavoro  piu'  recente o della norma che ne e' risultata. Le eventuali
tariffe applicate  per  il  servizio  devono  essere  le  stesse  per
soggetti  nazionali  e  stranieri,  a  parte  le  spese  effettive di
spedizione.
Q.  L'ente di normalizzazione si rendera'  disponibile  e  riservera'
spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al
funzionamento  del  presente  codice,  da  parte  di  altri  enti  di
normalizzazione che lo hanno adottato e dedichera' un  serio  impegno
alla soluzione di eventuali reclami.