ALLEGATO 3 CODICE DI PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE, L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME Disposizioni generali A. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 al presente Accordo. B. Questo codice puo' essere adottato da qualsiasi ente di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC, che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico lo- cale o un organismo non governativo; da qualsiasi ente di normalizzazione governativo regionale del quale uno o piu' membri siano Membri dell'OMC; e da enti di normalizzazione regionali non governativi, di cui uno o piu' membri siano ubicati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC (in questo codice collettivamente denominati "enti di normalizzazione" e singolarmente "l'ente di normalizzazione"). C. Sia l'adozione che il recesso dal presente codice da parte di enti di normalizzazione sono da notificare al Centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra. La notifica deve indicare nome e indirizzo dell'ente interessato e l'ambito della sua attuale o prevista attivita' di normalizzazione. La notifica puo' essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI o tramite l'organismo nazionale che ne fa parte ovvero, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi. DISPOSIZIONI SOSTANZIALI D. In relazione alle norme, l'ente di normalizzazione deve accordare ai prodotti originari del territorio di altri Membri dell'OMC un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di un qualsiasi altro paese. E. L'ente di normalizzazione deve fare in modo che le norme non siano elaborate, adottate o applicate con la finalita', o per ottenere l'effetto di creare indebiti ostacoli agli scambi internazionali. F. Ove esistano norme internazionali o sia imminente la loro definitiva formulazione, l'ente di normalizzazione deve utilizzarle, integralmente o per le parti pertinenti, come base per le norme di sua elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali o parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate a causa, ad esempio, dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici. G. Al fine di armonizzare quanto piu' possibile le norme, l'ente di normalizzazione deve partecipare pienamente, nel modo piu' adeguato ed entro i limiti delle sue risorse, alla elaborazione, da parte dei competenti enti internazionali di normalizzazione, di norme internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato, o preveda di adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un Membro, la partecipazione ad una determinata attivita' internazionale di normalizzazione deve avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione che rappresenti tutti gli enti di normalizzazione, ubicati nel territorio, che abbiano adottato o prevedano di adottare norme sull'argomento al quale si riferisce l'attivita' internazionale di normalizzazione. H. L'ente di normalizzazione situato entro la giurisdizione territoriale di un Membro fara' quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni con attivita' di altri enti di normalizzazione entro la giurisdizione nazionale o con attivita' di competenti enti internazionali o regionali di normalizzazione. Esso dovra' inoltre fare quanto in suo potere per raggiungere il consenso nazionale sulle norme di sua elaborazione. Analogamente, l'ente regionale di normalizzazione fara' quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni all'attivita' dei competenti enti internazionali di normalizzazione. I. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'ente di normalizzazione si basera', per l'elaborazione delle norme, sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziche' sulla sua concezione o sulle sue caratteristiche descrittive. J. Almeno ogni sei mesi, l'ente di normalizzazione deve pubblicare un programma di lavoro contenente la sua denominazione e il suo indirizzo, le norme che sta elaborando e quelle che ha adottate nel periodo precedente. Una norma e' da considerare in corso di elaborazione dal momento in cui si e' presa la decisione di elaborarla fino al momento della sua adozione. Le denominazioni di particolari progetti di norme saranno fornite, su richiesta, in inglese, francese o spagnolo. L'avviso che porti a conoscenza dell'esistenza del programma di lavoro deve comparire, secondo i casi, in una pubblicazione nazionale o regionale che tratti di attivita' di normalizzazione. Per ciascuna norma, il programma di lavoro dovra' indicare, in conformita' alle regole ISONET, la classificazione categorica, lo stadio di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme internazionali assunte come base. Al piu' tardi alla data di pubblicazione del suo programma di lavoro, l'ente di normalizzazione deve notificare l'esistenza al Centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra. La notifica deve contenere la denominazione e l'indirizzo dell'ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione in cui compare il programma di lavoro, il periodo al quale esso si riferisce, il prezzo (eventuale) nonche' le modalita' e il luogo di reperimento. La notifica puo' essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI oppure, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi. K. Il membro nazionale di ISO/CEI fara' quanto in suo potere per diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri a far parte, nonche' per acquisire lo status di appartenenza piu' avanzato possibile per il membro ISONET. Gli altri enti di normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi con il membro ISONET. L. Prima di adottare una norma, l'ente di normalizzazione lascera' trascorrete un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di osservazioni sul progetto di norma da parte degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC. Tuttavia, tale termine puo' ridursi ove si pongano, o rischino di porsi, urgenti problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al piu' tardi all'inizio del periodo di raccolta delle osservazioni, l'ente di normalizzazione deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso in cui si annuncia l'apertura del periodo di raccolta delle osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto di norma si distacca dalle relative norme internazionali. M. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del progetto di norma che ha presentato per la raccolta di osservazioni. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione. N. Nell'ulteriore elaborazione della norma, l'ente di normalizzazione tiene nel debito conto le osservazioni ricevute durante l'apposito periodo. Alle osservazioni pervenute da enti di normalizzazione che hanno adotta: il presente codice di procedura sara' data risposta, su richiesta, nel piu' breve termine possibile. Nella risposta sara' spiegato anche il perche' della necessita' di una deviazione dalle relative norme internazionali. O. Una volta adottata, la norma deve essere tempestivamente pubblicata. P. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del suo programma di lavoro piu' recente o della norma che ne e' risultata. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione. Q. L'ente di normalizzazione si rendera' disponibile e riservera' spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al funzionamento del presente codice, da parte di altri enti di normalizzazione che lo hanno adottato e dedichera' un serio impegno alla soluzione di eventuali reclami.