(All. 1A - Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte 
di enti del governo centrale 
   Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali: 
2.1 I Membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici,  i
prodotti importati dal territorio di  un  altro  Membro  ricevano  un
trattamento non meno  favorevole  di  quello  accordato  ad  analoghi
prodotti d'origine nazionale e  ad  analoghi  prodotti  originari  di
qualsiasi altro paese. 
2.2 I Membri faranno in modo che i regolamenti  tecnici  non  vengano
elaborati, adottati o applicati in modo da creare,  o  da  conseguire
l'effetto di indebiti ostacoli al  commercio  internazionale.  A  tal
fine, i regolamenti tecnici non potranno essere piu' restrittivi agli
effetti degli scambi di  quanto  sia  necessario  per  conseguire  un
obiettivo legittimo, tenuto conto dei  rischi  che  comporterebbe  il
mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono  considerati  obiettivi
legittimi,  tra  l'altro:  le  esigenze  in  materia   di   sicurezza
nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli;  la  tutela  della
salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute  o
della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente. Nel valutare
tali rischi si deve tener conto, tra  l'altro:  dei  dati  tecnici  e
scientifici disponibili, della  relativa  tecnologia  di  processo  e
della destinazione finale dei prodotti. 
2.3 Non sono da mantenere in essere quei regolamenti  tecnici  per  i
quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi  che  ne  hanno
motivata l'adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti,
tali condizioni e obiettivi possano  essere  oggetto  di  regolamenti
meno restrittivi. 
2.4 Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano  o  stiano
per essere definitivamente elaborate norme  internazionali  appropri-
ate, i Membri utilizzeranno tali norme o le  parti  pertinenti  delle
stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui
tali norme internazionali o  parti  delle  stesse  fossero  strumenti
inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi  legittimi,
ad esempio a causa di fattori climatici o geografici  fondamentali  o
di problemi tecnologici fondamentali. 
2.5 Il  Membro  che  abbia  in  corso  di  elaborazione,  adozione  o
applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre  effetti
significativi sul commercio di altri Membri e' tenuto,  su  richiesta
di un altro Membro, a fornire  le  motivazioni  che  giustificano  il
regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni  di  cui
ai paragrafi da 2  a  4.  Ogniqualvolta  sia  elaborato,  adottato  o
applicato un regolamento tecnico  per  uno  dei  legittimi  obiettivi
esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e  tale  regolamento  tecnico
sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterra',  fino
a prova contraria, che esso non ponga  ma  essere  indebiti  ostacoli
agli scambi internazionali. 
2.6  Al  fine  di  armonizzare  nel  modo  piu'  ampio  possibile   i
regolamenti tecnici, i  Membri  partecipano  pienamente,  nei  limiti
delle  loro  risorse,  all'elaborazione,  da  parte  degli  organismi
internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i
quali essi abbiano adottato,  o  prevedano  di  adottare  regolamenti
tecnici. 
2.7 I Membri dovranno essere disponibili ad accettare  i  regolamenti
tecnici  di  altri  Membri  come  equivalenti  ai  propri,  ancorche'
diversi, purche' siano  convinti  che  tali  regolamenti  raggiungono
adeguatamente gli obiettivi dei propri. 
2.8 Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i  Membri  definiranno  i
regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in  funzione
delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle  sue
caratteristiche descrittive. 
2.9 Se non esistono norme internazionali pertinenti o  se  il  tenore
tecnico di un regolamento tecnico  da  adottare  non  e'  conforme  a
quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico
in questione puo' influire in  modo  significativo  sugli  scambi  di
altri Membri, i Membri dovranno: 
     2.9.1 pubblicare un avviso con adeguato  anticipo,  in  modo  da
permettere alle  parti  interessate  di  altri  Membri  di  venire  a
conoscenza  della  loro  intenzione  di   adottare   un   determinato
regolamento tecnico; 
     2.9.2 notificare agli altri Membri,  tramite  il  Segretario,  i
prodotti  che  saranno  oggetto  del  previsto  regolamento  tecnico,
indicando brevemente  lo  scopo  e  la  "ratio"  dello  stesso.  Tale
notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa  tener
conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche; 
     2.9.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o  copie
del regolamento tecnico da adottare  e,  per  quanto  sia  possibile,
evidenziare le parti che differiscono nella sostanza  dalle  relative
norme internazionali; 
     2.9.4 accordare, senza discriminazione,  agli  altri  Membri  un
ragionevole periodo di tempo entro il quale  presentare  osservazioni
scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener  conto  sia
delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 
2.10  Fatte  salve  le  disposizioni  della  parte  introduttiva  del
paragrafo 9, qualora per uno dei Membri si  pongano,  o  rischino  di
porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di  salute,  di  tutela
ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro  in  questione  potra'
tralasciare, tra le procedure di  cui  al  paragrafo  9,  quelle  che
riterra' necessario tralasciare, purche' all'atto dell'adozione di un
regolamento tecnico: 
     2.10.1 notifichi immediatamente agli altri  Membri,  tramite  il
Segretario, il regolamento tecnico in  questione  e  i  prodotti  ivi
contemplati, indicandone succintamente scopo e  "ratio",  nonche'  la
natura dei problemi urgenti; 
     2.10.2  fornisca  su  richiesta  agli  altri  Membri  copie  del
regolamento tecnico; 
     2.10.3 consenta, senza discriminazione,  agli  altri  Membri  di
presentare  osservazioni   scritte,   discuta   su   richiesta   tali
osservazioni e tenga conto sia delle  osservazioni  scritte  sia  dei
risultati di tali discussioni. 
2.11 I Membri  faranno  in  modo  che  tutti  i  regolamenti  tecnici
adottati vengano pubblicati  senza  indugio  o  siano  resi  comunque
disponibili per consentire alle parti interessate di altri Membri  di
prenderne conoscenza. 
2.12 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10,  i  Membri
faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione  di
regolamenti tecnici e la loro entrata in  vigore  per  consentire  ai
produttori dei Membri esportatori, e  in  particolare  a  quelli  dei
paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi
di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.