Articolo 2 Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti del governo centrale Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali: 2.1 I Membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i prodotti importati dal territorio di un altro Membro ricevano un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d'origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese. 2.2 I Membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati o applicati in modo da creare, o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale. A tal fine, i regolamenti tecnici non potranno essere piu' restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi legittimi, tra l'altro: le esigenze in materia di sicurezza nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli; la tutela della salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente. Nel valutare tali rischi si deve tener conto, tra l'altro: dei dati tecnici e scientifici disponibili, della relativa tecnologia di processo e della destinazione finale dei prodotti. 2.3 Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi che ne hanno motivata l'adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti, tali condizioni e obiettivi possano essere oggetto di regolamenti meno restrittivi. 2.4 Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropri- ate, i Membri utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti delle stesse fossero strumenti inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi, ad esempio a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali. 2.5 Il Membro che abbia in corso di elaborazione, adozione o applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre effetti significativi sul commercio di altri Membri e' tenuto, su richiesta di un altro Membro, a fornire le motivazioni che giustificano il regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. Ogniqualvolta sia elaborato, adottato o applicato un regolamento tecnico per uno dei legittimi obiettivi esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e tale regolamento tecnico sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterra', fino a prova contraria, che esso non ponga ma essere indebiti ostacoli agli scambi internazionali. 2.6 Al fine di armonizzare nel modo piu' ampio possibile i regolamenti tecnici, i Membri partecipano pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli organismi internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i quali essi abbiano adottato, o prevedano di adottare regolamenti tecnici. 2.7 I Membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti tecnici di altri Membri come equivalenti ai propri, ancorche' diversi, purche' siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri. 2.8 Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i Membri definiranno i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. 2.9 Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore tecnico di un regolamento tecnico da adottare non e' conforme a quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico in questione puo' influire in modo significativo sugli scambi di altri Membri, i Membri dovranno: 2.9.1 pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un determinato regolamento tecnico; 2.9.2 notificare agli altri Membri, tramite il Segretario, i prodotti che saranno oggetto del previsto regolamento tecnico, indicando brevemente lo scopo e la "ratio" dello stesso. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche; 2.9.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie del regolamento tecnico da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali; 2.9.4 accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 2.10 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 9, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potra' tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 9, quelle che riterra' necessario tralasciare, purche' all'atto dell'adozione di un regolamento tecnico: 2.10.1 notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretario, il regolamento tecnico in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e "ratio", nonche' la natura dei problemi urgenti; 2.10.2 fornisca su richiesta agli altri Membri copie del regolamento tecnico; 2.10.3 consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 2.11 I Membri faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici adottati vengano pubblicati senza indugio o siano resi comunque disponibili per consentire alle parti interessate di altri Membri di prenderne conoscenza. 2.12 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.