(All. 1A - Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte
       di enti pubblici locali e di organismi non governativi 
Riguardo agli enti pubblici e agli organismi  non  governativi  posti
              sotto la loro giurisdizione territoriale: 
3.1 I Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro  potere  per
far si' che i predetti enti osservino le  disposizioni  dell'articolo
2, eccezione fatta per l'obbligo di notifica di cui  all'articolo  2,
paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1. 
3.2 I Membri dovranno fare in modo che i  regolamenti  tecnici  delle
amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello
dell'amministrazione centrale siano notificati in  conformita'  delle
disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9, comma 2  e  paragrafo  10,
comma 1, fermo restando che non e' richiesta alcuna  notifica  per  i
regolamenti tecnici il  cui  contenuto  tecnico  sia  sostanzialmente
identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente  notificati
dagli enti pubblici centrali del Membro in questione. 
3.3 I Membri hanno facolta' di chiedere  che  i  contatti  con  altri
Membri,  tra  cui  le  notifiche,  le  informazioni  da  fornire,  le
osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 2,  paragrafi  9  e
10, avvengano attraverso l'amministrazione centrale. 
3.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino  gli
enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti  sotto  la
loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le
disposizioni dell'articolo 2. 
3.5 A  norma  del  presente  Accordo,  ai  Membri  compete  la  piena
responsabilita'   dell'osservanza   di    tutte    le    disposizioni
dell'articolo 2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure  e
meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non  centrali  ad
osservare le disposizioni dell'articolo 2.