Articolo 3 Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi Riguardo agli enti pubblici e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale: 3.1 I Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per far si' che i predetti enti osservino le disposizioni dell'articolo 2, eccezione fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1. 3.2 I Membri dovranno fare in modo che i regolamenti tecnici delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformita' delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1, fermo restando che non e' richiesta alcuna notifica per i regolamenti tecnici il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente notificati dagli enti pubblici centrali del Membro in questione. 3.3 I Membri hanno facolta' di chiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 2, paragrafi 9 e 10, avvengano attraverso l'amministrazione centrale. 3.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni dell'articolo 2. 3.5 A norma del presente Accordo, ai Membri compete la piena responsabilita' dell'osservanza di tutte le disposizioni dell'articolo 2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni dell'articolo 2.