(All. 1A - Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
           Elaborazione, adozione e applicazione di norme 
4.1 I Membri faranno in modo che gli enti  di  normalizzazione  della
loro amministrazione centrale accettino e si conformino al codice  di
procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di
cui all'allegato 3  del  presente  Accordo  (in  appresso  denominato
"codice di procedura"). Essi adotteranno ogni adeguata misura in loro
potere per fare in modo che gli enti di normalizzazione facenti  capo
alle amministrazioni locali e agli organismi  non  governativi  posti
sotto  la  loro  giurisdizione  territoriale,  nonche'  gli  enti  di
normalizzazione regionali di c essi,  ovvero  uno  o  piu'  organismi
posti  sotto  la  loro  giurisdizione  territoriale  facciano  parte,
accettino e osservino il predetto codice  di  procedura.  Inoltre,  i
Membri  non  adotteranno  misure  che  abbiano  l'effetto  diretto  o
indiretto di obbligare o di incoraggiare tali enti di normalizzazione
ad agire in modo  incompatibile  con  il  codice  di  procedura.  Gli
obblighi dei Membri in relazione  all'osservanza  delle  disposizioni
del codice di procedura da parte degli enti di  normalizzazione  sono
vigenti anche nel caso in cui questi ultimi non accettino  il  codice
di procedura. 
4.2 Agli enti di normalizzazione che abbiano accettato e osservino il
codice di procedura i Membri daranno atto della loro  osservanza  dei
principi del presente Accordo.