(All. 1A - Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
Procedure di valutazione della conformita' da parte  degli  enti  del
                          governo centrale 
5.1 Nei casi in  cui  sia  richiesta  un'esplicita  assicurazione  di
conformita' a regolamenti tecnici o a norme, i Membri faranno si' che
gli  enti  del  loro  governo   centrale   applichino   le   seguenti
disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri Membri: 
     5.1.1 Le procedure  di  valutazione  della  conformita'  saranno
elaborate, adottate  e  applicate  in  modo  tale  da  consentire  ai
fornitori di analoghi  prodotti  originari  dei  territori  di  altri
Membri di accedervi  a  condizioni  non  meno  favorevoli  di  quelle
riservate a fornitori di analoghi prodotti di  origine  nazionale  od
originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile; 
l'accesso  implica  il  diritto  del  fornitore   di   ottenere   una
valutazione di  conformita'  secondo  le  norme  della  procedura  ed
inoltre,  ove  cio'  sia  previsto   dalla   procedura   stessa,   la
possibilita'  di  ottenere  che  le  attivita'  di   valutazione   di
conformita' si svolgano nel luogo in cui si trovano le  installazioni
di prova e la possibilita' di ricevere il marchio del sistema; 
     5.1.2 le procedure di valutazione della conformita' non dovranno
essere elaborate, adottate e  applicate  al  fine  o  per  conseguire
l'effetto di creare indebiti ostacoli  al  commercio  internazionale.
Cio' significa, tra l'altro, che le procedure  di  valutazione  della
conformita' non dovranno essere piu' severe o applicate in modo  piu'
severo di quanto sia  necessario  per  rassicurare  adeguatamente  il
Membro  importatore  sulla  conformita'  dei  prodotti  ai   relativi
regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto  conto  dei  rischi
che comporterebbe la mancata conformita'. 
5.2 Nell'attuazione delle disposizioni  del  paragrafo  1,  i  Membri
dovranno fare in modo che: 
     5.2.1  Le  procedure  di  valutazione  della  conformita'  siano
intraprese e concluse con la massima rapidita' e  in  un  ordine  non
meno favorevole per i  prodotti  originari  dei  territori  di  altri
Membri rispetto a quelli nazionali analoghi; 
     5.2.2 che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura  di
valutazione della conformita' o sia  comunicata  al  richiedente,  su
richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di  una
richiesta   di    procedura,    l'organismo    competente    verifica
sollecitamente la  completezza  della  documentazione  e  informa  il
richiedente in modo esatto e completo degli  elementi  mancanti;  non
appena possibile, l'organismo competente trasmette al  richiedente  i
risultati della valutazione in modo esatto e completo, perche' questi
possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso  in
cui la domanda risulti  incompleta,  l'organismo  competente  procede
entro i limiti del possibile con la valutazione della conformita', se
questa e' la volonta' del richiedente, il quale e'  tenuto  informato
sull'avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi; 
     5.2.3  Le  informazioni  richieste  si  limitano  a  quanto   e'
necessario per poter valutare la conformita' e calcolare le tariffe; 
     5.2.4 per i prodotti originari dei territori di altri Membri, il
carattere riservato delle informazioni  che  possono  derivare  dalle
procedure di  valutazione  della  conformita'  o  essere  fornite  in
relazione alle stesse  verra'  rispettato  con  le  stesse  modalita'
applicata ai  prodotti  nazionali  e  in  modo  tale  da  tutelare  i
legittimi interessi commerciali; 
     5.2.5  le  tariffe  eventualmente  applicate  per  valutare   la
conformita' di prodotti  originari  dei  territori  di  altri  Membri
saranno eque in rapporto a quelle applicate  per  la  valutazione  di
conformita'  di  analoghi  prodotti  di  origine   nazionale   ovvero
originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto  delle  spese  di
comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni
di  prova  del  richiedente  non  sono  situate  nello  stesso  luogo
dell'organismo preposto alla valutazione di conformita'; 
     5.2.6 la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova per
le procedure di valutazione  della  conformita'  e  il  prelievo  dei
campioni non  devono  essere  tali  da  causare  indebiti  disagi  ai
richiedenti o ai loro incaricati; 
     5.2.7 ove le specifiche tecniche  di  un  prodotto  siano  state
modificate a seguito della determinazione  della  sua  conformita'  a
pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura  di  valutazione
della conformita' per il prodotto modificato si limita  allo  stretto
necessario per accertare  se  il  prodotto  sia  ancora  conforme  ai
regolamenti tecnici o alle norme in questione; 
     5.2.8  esiste  una  procedura   per   l'esame   delle   critiche
riguardanti il funzionamento di una procedura  di  valutazione  della
conformita'  e  per  adottare   correttivi   ove   la   critica   sia
giustificata. 
5.3 Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 puo'  impedire  ai
Membri di eseguire ragionevoli controlli a campione  nell'ambito  del
loro territorio. 
5.4 Nei casi in cui sia richiesta  un'esplicita  assicurazione  della
conformita' di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed  esistano
o  stiano  per  essere   pubblicate   da   enti   internazionali   di
normalizzazione apposite guide o raccomandazioni,  i  Membri  faranno
si' che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere  o
sulle parti pertinenti delle stesse  nell'eseguire  le  procedure  di
valutazione  della  conformita',  salvo  nel  caso   in   cui,   come
debitamente spiegato su richiesta, tali  guide  o  raccomandazioni  o
parti  pertinenti  delle  stesse  siano  inadeguate  per   i   Membri
interessati  per  motivi  attinenti,  tra  l'altro,  alla   sicurezza
nazionale, alla prevenzione  di  pratiche  ingannevoli,  alla  tutela
della salute o della sicurezza delle persone, alla  protezione  della
salute o della vita del mondo animale o vegetale e  dell'ambiente,  a
fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali  problemi
tecnologici o infrastrutturali. 
5.5 Al fine di armonizzare nel modo piu' ampio  possibile  le  proce-
dure  di  valutazione  della  conformita',  i  Membri  parteciperanno
pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte
degli  enti   internazionali   di   normalizzazione,   di   guide   e
raccomandazioni  relative  alle  procedure   di   valutazione   della
conformita'. 
5.6 Ove non esistano  guide  o  raccomandazioni  pertinenti  di  enti
internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una
prevista procedura di  valutazione  della  conformita'  sia  discorde
rispetto  alle  relative   guide   e   raccomandazioni   degli   enti
internazionali di normalizzazione e la  procedura  in  questione  sia
tale da poter esercitare un effetto  significativo  sugli  scambi  di
altri Membri, in tal caso il Membro interessato dovra': 
     5.6.1 pubblicare un avviso con adeguato  anticipo,  in  modo  da
permettere alle  parti  interessate  di  altri  Membri  di  venire  a
conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura
di valutazione della conformita'; 
     5.6.2 notificare agli altri Membri,  tramite  il  Segretario,  i
prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di  valutazione
della conformita', indicando brevemente lo scopo e la  "ratio"  della
stessa. 
Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche'  si  possa
tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche; 
     5.6.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o  copie
della procedura da adottare e, per quanto sia possibile,  evidenziare
le parti che differiscono  nella  sostanza  dalle  relative  guide  o
raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione; 
     5.6.4 accordare, senza discriminazione,  agli  altri  Membri  un
ragionevole periodo di tempo entro il quale  presentare  osservazioni
scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener  conto  sia
delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 
5.7  Fatte  salve  le  disposizioni  della  parte  introduttiva   del
paragrafo 6, qualora per uno dei Membri si  pongano,  o  rischino  di
porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di  salute,  di  tutela
ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro  in  questione  potra'
tralasciare, tra le procedure di  cui  al  paragrafo  6,  quelle  che
riterra'   necessario   tralasciare,   purche'   all'adozione   della
procedura: 
     5.7.1 notifichi immediatamente agli  altri  Membri,  tramite  il
Segretario, la procedura in questione e i prodotti  ivi  contemplati,
indicandone succintamente scopo e  "ratio",  nonche'  la  natura  dei
problemi urgenti; 
     5.7.2 fornisca su richiesta agli altri Membri copie delle  norme
di tale procedura; 
     5.7.3 consenta, senza  discriminazione,  agli  altri  Membri  di
presentare  osservazioni   scritte,   discuta   su   richiesta   tali
osservazioni e tenga conto sia delle  osservazioni  scritte  sia  dei
risultati di tali discussioni. 
5.8 I Membri faranno in modo che tutte le  procedure  di  valutazione
della conformita' adottate vengano pubblicate senza indugio  o  siano
comunque rese  disponibili  per  consentire  alle  parti  interessate
all'interno dei Membri di prenderne conoscenza. 
5.9 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al  paragrafo  7,  i  Membri
faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei
requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' e
la loro entrata in vigore per consentire  ai  produttori  dei  Membri
esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via  di  sviluppo
Membri, di adattare  i  loro  prodotti  o  metodi  di  produzione  ai
requisiti imposti dal Membro importatore.