Articolo 5 Procedure di valutazione della conformita' da parte degli enti del governo centrale 5.1 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformita' a regolamenti tecnici o a norme, i Membri faranno si' che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri Membri: 5.1.1 Le procedure di valutazione della conformita' saranno elaborate, adottate e applicate in modo tale da consentire ai fornitori di analoghi prodotti originari dei territori di altri Membri di accedervi a condizioni non meno favorevoli di quelle riservate a fornitori di analoghi prodotti di origine nazionale od originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile; l'accesso implica il diritto del fornitore di ottenere una valutazione di conformita' secondo le norme della procedura ed inoltre, ove cio' sia previsto dalla procedura stessa, la possibilita' di ottenere che le attivita' di valutazione di conformita' si svolgano nel luogo in cui si trovano le installazioni di prova e la possibilita' di ricevere il marchio del sistema; 5.1.2 le procedure di valutazione della conformita' non dovranno essere elaborate, adottate e applicate al fine o per conseguire l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. Cio' significa, tra l'altro, che le procedure di valutazione della conformita' non dovranno essere piu' severe o applicate in modo piu' severo di quanto sia necessario per rassicurare adeguatamente il Membro importatore sulla conformita' dei prodotti ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformita'. 5.2 Nell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, i Membri dovranno fare in modo che: 5.2.1 Le procedure di valutazione della conformita' siano intraprese e concluse con la massima rapidita' e in un ordine non meno favorevole per i prodotti originari dei territori di altri Membri rispetto a quelli nazionali analoghi; 5.2.2 che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura di valutazione della conformita' o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di una richiesta di procedura, l'organismo competente verifica sollecitamente la completezza della documentazione e informa il richiedente in modo esatto e completo degli elementi mancanti; non appena possibile, l'organismo competente trasmette al richiedente i risultati della valutazione in modo esatto e completo, perche' questi possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'organismo competente procede entro i limiti del possibile con la valutazione della conformita', se questa e' la volonta' del richiedente, il quale e' tenuto informato sull'avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi; 5.2.3 Le informazioni richieste si limitano a quanto e' necessario per poter valutare la conformita' e calcolare le tariffe; 5.2.4 per i prodotti originari dei territori di altri Membri, il carattere riservato delle informazioni che possono derivare dalle procedure di valutazione della conformita' o essere fornite in relazione alle stesse verra' rispettato con le stesse modalita' applicata ai prodotti nazionali e in modo tale da tutelare i legittimi interessi commerciali; 5.2.5 le tariffe eventualmente applicate per valutare la conformita' di prodotti originari dei territori di altri Membri saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di conformita' di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione di conformita'; 5.2.6 la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova per le procedure di valutazione della conformita' e il prelievo dei campioni non devono essere tali da causare indebiti disagi ai richiedenti o ai loro incaricati; 5.2.7 ove le specifiche tecniche di un prodotto siano state modificate a seguito della determinazione della sua conformita' a pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura di valutazione della conformita' per il prodotto modificato si limita allo stretto necessario per accertare se il prodotto sia ancora conforme ai regolamenti tecnici o alle norme in questione; 5.2.8 esiste una procedura per l'esame delle critiche riguardanti il funzionamento di una procedura di valutazione della conformita' e per adottare correttivi ove la critica sia giustificata. 5.3 Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 puo' impedire ai Membri di eseguire ragionevoli controlli a campione nell'ambito del loro territorio. 5.4 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione della conformita' di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed esistano o stiano per essere pubblicate da enti internazionali di normalizzazione apposite guide o raccomandazioni, i Membri faranno si' che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o sulle parti pertinenti delle stesse nell'eseguire le procedure di valutazione della conformita', salvo nel caso in cui, come debitamente spiegato su richiesta, tali guide o raccomandazioni o parti pertinenti delle stesse siano inadeguate per i Membri interessati per motivi attinenti, tra l'altro, alla sicurezza nazionale, alla prevenzione di pratiche ingannevoli, alla tutela della salute o della sicurezza delle persone, alla protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente, a fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali problemi tecnologici o infrastrutturali. 5.5 Al fine di armonizzare nel modo piu' ampio possibile le proce- dure di valutazione della conformita', i Membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli enti internazionali di normalizzazione, di guide e raccomandazioni relative alle procedure di valutazione della conformita'. 5.6 Ove non esistano guide o raccomandazioni pertinenti di enti internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una prevista procedura di valutazione della conformita' sia discorde rispetto alle relative guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione e la procedura in questione sia tale da poter esercitare un effetto significativo sugli scambi di altri Membri, in tal caso il Membro interessato dovra': 5.6.1 pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura di valutazione della conformita'; 5.6.2 notificare agli altri Membri, tramite il Segretario, i prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione della conformita', indicando brevemente lo scopo e la "ratio" della stessa. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche; 5.6.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie della procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative guide o raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione; 5.6.4 accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 5.7 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 6, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potra' tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 6, quelle che riterra' necessario tralasciare, purche' all'adozione della procedura: 5.7.1 notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretario, la procedura in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e "ratio", nonche' la natura dei problemi urgenti; 5.7.2 fornisca su richiesta agli altri Membri copie delle norme di tale procedura; 5.7.3 consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 5.8 I Membri faranno in modo che tutte le procedure di valutazione della conformita' adottate vengano pubblicate senza indugio o siano comunque rese disponibili per consentire alle parti interessate all'interno dei Membri di prenderne conoscenza. 5.9 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.