(All. 1A - Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
Riconoscimento della valutazione di conformita' da parte  degli  enti
                        dei governi centrali 
            Riguardo agli enti dei loro governi centrali: 
6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi  3  e  4,  i  Membri
faranno in modo che, nella misura del possibile,  i  risultati  delle
procedure di valutazione della conformita' applicate in altri  Membri
siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure  siano  diverse
dalle  proprie,  purche'  siano  convinti   che   esse   garantiscono
un'assicurazione di conformita' ai  relativi  regolamenti  tecnici  o
alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si
da' atto che potranno risultare necessarie  consultazioni  preventive
al  fine  di  giungere  ad  un'intesa  reciprocamente  soddisfacente,
rispetto, in particolare: 
     6.1.1 all'adeguata e  duratura  competenza  tecnica  degli  enti
preposti, nel paese del Membro esportatore,  alla  valutazione  della
conformita'; competenza che dia fiducia nell'affidabilita' permanente
dei  risultati  delle  procedure  di  valutazione  della  conformita'
attuate da tali enti; a tal  proposito,  un'indicazione  di  adeguata
competenza tecnica potra'  essere  costituita  dall'osservanza  delle
apposite  guide  e  raccomandazioni  degli  enti  internazionali   di
normalizzazione,  accertata   ad   esempio   tramite   riconoscimento
ufficiale; 
     6.1.2  alla  limitazione  dell'accettazione  dei  risultati   di
valutazioni di conformita' a quelli indicati da  organismi  designati
all'interno dei Membri esportatori. 
6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di  valutazione
della   conformita'   consentano,   nella   misura   del   possibile,
l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. 
6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta di
altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi  per
il reciproco riconoscimento dei  risultati  delle  rispettive  proce-
dure di valutazione della conformita'. I Membri potranno esigere  che
tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che  diano
reciproche  garanzie  alle  parti  contraenti  della  loro  capacita'
potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati. 
6.4 I Membri sono incoraggiati a  consentire  che  gli  enti  per  la
valutazione della conformita' ubicati nel territorio di altri  Membri
partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non  meno
favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro  territorio  o
nel territorio di un qualsiasi altro paese.