Articolo 6 Riconoscimento della valutazione di conformita' da parte degli enti dei governi centrali Riguardo agli enti dei loro governi centrali: 6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i Membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformita' applicate in altri Membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purche' siano convinti che esse garantiscono un'assicurazione di conformita' ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si da' atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un'intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare: 6.1.1 all'adeguata e duratura competenza tecnica degli enti preposti, nel paese del Membro esportatore, alla valutazione della conformita'; competenza che dia fiducia nell'affidabilita' permanente dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' attuate da tali enti; a tal proposito, un'indicazione di adeguata competenza tecnica potra' essere costituita dall'osservanza delle apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione, accertata ad esempio tramite riconoscimento ufficiale; 6.1.2 alla limitazione dell'accettazione dei risultati di valutazioni di conformita' a quelli indicati da organismi designati all'interno dei Membri esportatori. 6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformita' consentano, nella misura del possibile, l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. 6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive proce- dure di valutazione della conformita'. I Membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacita' potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati. 6.4 I Membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformita' ubicati nel territorio di altri Membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.