Articolo 7 Procedure di valutazione della conformita' da parte di enti pubblici locali Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro giurisdizione territoriale: 7.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per assicurare l'osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1. 7.2 I Membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione della conformita' delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non e' richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della conformita' il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello delle procedure di valutazione della conformita' precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in questione. 7.3 I Membri hanno facolta' di richiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, avvengano attraverso l'amministrazione centrale. 7.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 7.5 A norma del presente accordo, ai Membri compete la piena responsabilita' dell'osservanza di tutte le disposizioni degli articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.