(All. 1A - Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
Procedure di valutazione della conformita' da parte di enti  pubblici
                               locali 
Riguardo  agli   enti   pubblici   locali   rientranti   nella   loro
giurisdizione territoriale: 
7.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro  potere  per
assicurare l'osservanza, da parte di tali  enti,  delle  disposizioni
degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1. 
7.2 I Membri dovranno fare in modo che le  procedure  di  valutazione
della   conformita'   delle   amministrazioni   locali   di   livello
immediatamente subordinato  a  quello  dell'amministrazione  centrale
siano notificati in conformita' alle  disposizioni  dell'articolo  5,
paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando  che  non
e' richiesta alcuna notifica per le procedure  di  valutazione  della
conformita' il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente  identico  a
quello   delle   procedure   di   valutazione    della    conformita'
precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in
questione. 
7.3 I Membri hanno facolta' di richiedere che i  contatti  con  altri
Membri,  tra  cui  le  notifiche,  le  informazioni  da  fornire,  le
osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7,
avvengano attraverso l'amministrazione centrale. 
7.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino  gli
enti pubblici locali posti sotto la loro  giurisdizione  territoriale
ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e
6. 
7.5 A  norma  del  presente  accordo,  ai  Membri  compete  la  piena
responsabilita'  dell'osservanza  di  tutte  le  disposizioni   degli
articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate  misure  e
meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non  centrali  ad
osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.