(All. 1A - Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
Procedure di valutazione della conformita' da parte di organismi  non
                             governativi 
8.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro  potere  per
far si' che  gli  organismi  non  governativi  posti  sotto  la  loro
giurisdizione territoriale che  applicano  procedure  di  valutazione
della conformita' osservino le disposizioni degli  articoli  5  e  6,
accezion fatta per l'obbligo di notificare procedure  di  valutazione
della conformita' di cui si prevede l'adozione. Inoltre, i Membri non
adotteranno misure che abbiano l'effetto,  diretto  o  indiretto,  di
obbligare  o  d'incoraggiare  tali  organismi  ad   agire   in   modo
incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 
8.2 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro  governi  centrali
si basino su procedure di valutazione della conformita' applicate  da
organismi non governativi solo nella misura in cui  questi  osservino
le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di
notificare procedure di  valutazione  della  conformita'  di  cui  si
prevede l'adozione.