Articolo 8 Procedure di valutazione della conformita' da parte di organismi non governativi 8.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far si' che gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione della conformita' osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, accezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformita' di cui si prevede l'adozione. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 8.2 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su procedure di valutazione della conformita' applicate da organismi non governativi solo nella misura in cui questi osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformita' di cui si prevede l'adozione.