(All. 1A - Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
                 Sistemi internazionali e regionali 
9.1 Nei casi in  cui  sia  richiesta  un'esplicita  assicurazione  di
conformita' a un  regolamento  tecnico  o  ad  una  norma,  i  Membri
elaboreranno  e  adotteranno  nella  misura  del  possibile   sistemi
internazionali di  valutazione  della  conformita'  e  ne  diverranno
membri o vi parteciperanno. 
9.2 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro  potere  per
far si' che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della
conformita', di  cui  sono  membri  o  a  cui  partecipano  organismi
competenti posti sotto  la  loro  giurisdizione  territoriale,  siano
conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6.  Inoltre,  i  Membri
non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di
obbligare  o  d'incoraggiare  tali   sistemi   ad   agire   in   modo
incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 
9.3 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro  governi  centrali
si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione  della
conformita' solo nella misura  in  cui  questi  siano  conformi  alle
disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.