Articolo 9 Sistemi internazionali e regionali 9.1 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformita' a un regolamento tecnico o ad una norma, i Membri elaboreranno e adotteranno nella misura del possibile sistemi internazionali di valutazione della conformita' e ne diverranno membri o vi parteciperanno. 9.2 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far si' che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformita', di cui sono membri o a cui partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 9.3 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformita' solo nella misura in cui questi siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.