ACCORDO SULLE MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI I Membri, Considerando che i Ministri, nella dichiarazione di Punta del Este, hanno concordato che "a seguito di un esame del funzionamenti degli articoli del GATT concernenti le restrizioni e le distorsioni negli scambi commerciali provocate dalle misure relative agli investimenti, i negoziati dovrebbero formulare, se del caso, ulteriori disposizioni che risultino necessarie al fine di ovviare a tali effetti pregiudizievoli per il commercio"; Desiderosi di promuovere l'espansione e la progressiva liberalizzazione del commercio mondiale e di facilitare gli investimenti internazionali, in modo da favorire la crescita economica di tutte le parti commerciali, in particolare dei paesi in via di sviluppo Membri, pur garantendo la libera concorrenza; Tenendo conto delle particolari necessita' nel settore commerciale, finanziario e dello sviluppo dei paesi emergenti Membri in particolare quelli meno avanzati; Riconoscendo che certe misure relative agli investimenti possono provocare restrizioni e distorsioni negli scambi commerciali; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica esclusivamente alle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (in seguito denominate "TRIM").