(All. 1A - Accordo - Art. 1)
    

ACCORDO SULLE MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI
                     SCAMBI COMMERCIALI
I Membri,
Considerando  che  i  Ministri,  nella  dichiarazione di Punta del
Este, hanno concordato che "a seguito di un esame  del  funzionamenti
degli  articoli  del GATT concernenti le restrizioni e le distorsioni
negli  scambi  commerciali  provocate  dalle  misure  relative   agli
investimenti,   i   negoziati  dovrebbero  formulare,  se  del  caso,
ulteriori disposizioni che risultino necessarie al fine di ovviare  a
tali effetti pregiudizievoli per il commercio";
Desiderosi   di   promuovere   l'espansione   e   la   progressiva
liberalizzazione  del  commercio  mondiale  e   di   facilitare   gli
investimenti   internazionali,   in  modo  da  favorire  la  crescita
economica di tutte le parti commerciali, in particolare dei paesi  in
via di sviluppo Membri, pur garantendo la libera concorrenza;
Tenendo   conto   delle   particolari   necessita'   nel   settore
commerciale, finanziario e dello sviluppo dei paesi emergenti  Membri
in particolare quelli meno avanzati;
Riconoscendo  che  certe misure relative agli investimenti possono
provocare restrizioni e distorsioni negli scambi commerciali;
Hanno concordato quanto segue:
                           Articolo 1
                     Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica esclusivamente alle misure relative
agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali  (in  seguito
denominate "TRIM").