Articolo 2 Trattamento nazionale e restrizioni quantitative 1. Fermi restando gli altri diritti ed obblighi derivanti dal GATT 1994, i Membri si asterranno dall'applicare delle TRIM che siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo III o dell'articolo XI del GATT 1994. 2. L'allegato al presente Accordo contiene un elenco illustrativo delle TRIM che sono incompatibili con l'obbligo di trattamento nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 e con l'obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994.