(All. 1A - Accordo - Art. 2)
    

                       Articolo 2
       Trattamento nazionale e restrizioni quantitative
1.  Fermi  restando  gli altri diritti ed obblighi derivanti dal GATT
1994, i Membri si asterranno  dall'applicare  delle  TRIM  che  siano
incompatibili  con  le disposizioni dell'articolo III o dell'articolo
XI del GATT 1994.
2. L'allegato al presente Accordo  contiene  un  elenco  illustrativo
delle  TRIM  che  sono  incompatibili  con  l'obbligo  di trattamento
nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 e con
l'obbligo di eliminazione  generale  delle  restrizioni  quantitative
previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994.