Articolo 4 Paesi in via di sviluppo Membri I paesi in via di sviluppo Membri avranno la facolta' di derogare temporaneamente alle disposizioni dell'articolo 2, nella misura e secondo le modalita' in base alle quali l'articolo XVIII del GATT 1994, l'intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 e la dichiarazione sulle misure commerciali adottate ai fini della bilancia dei pagamenti, adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209) consentono ai Membri di derogare alle disposizioni degli articoli III e XI del GATT 1994.