(All. 1A - Accordo - Art. 4)
    

                           Articolo 4
               Paesi in via di sviluppo Membri
I paesi in via di sviluppo Membri avranno la facolta' di  derogare
temporaneamente  alle  disposizioni  dell'articolo  2, nella misura e
secondo le modalita' in base alle quali  l'articolo  XVIII  del  GATT
1994,  l'intesa  sulle  disposizioni  in  merito  alla  bilancia  dei
pagamenti del GATT 1994 e la dichiarazione sulle  misure  commerciali
adottate  ai  fini  della  bilancia  dei  pagamenti,  adottata  il 28
novembre 1979 (BISD 26S/205-209) consentono  ai  Membri  di  derogare
alle disposizioni degli articoli III e XI del GATT 1994.