(All. 1A - Accordo - Art. 5)
    

                             Articolo 5
                 Notifica e disposizioni transitorie
1.  Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC,
i membri provvederanno a notificare al Consiglio per  gli  scambi  di
merci tutte le TRIM adottate che non siano conformi alle disposizioni
del   presente   Accordo,   di  applicazione  generale  o  specifica,
unitamente alle rispettive caratteristiche principali.  1
2. I Membri provvederanno ad eliminare tutte  le  TRIM  notificate  a
norma  del paragrafo 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC nel caso di  paesi  industrializzati  Membri,  entro
cinque  anni  nel caso di paesi emergenti Membri entro sette anni nel
caso di paesi meno avanzati Membri.
3. Su richiesta, il Consiglio  per  gli  scambi  di  merci  avra'  la
facolta' di prorogare il periodo di transizione per l'eliminazione di
TRIM  notificate a norma del paragrafo 1 per quanto concerne un paese
in via di sviluppo Membro, o un paese  meno  avanzato,  che  incontri
particolari   difficolta'   nell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente Accordo. Nel valutare una siffatta richiesta,  il  Consiglio
per  gli  scambi  di  merci terra' conto delle necessita' a carattere
commerciale, finanziario e di sviluppo del Membro in questione.
4.  Durante il periodo di transizione, i Membri non modificheranno le
condizioni di una TRIM notificata a norma del paragrafo 1 rispetto  a
quelle  vigenti  alla  data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, in
modo  tale  da  aumentarne  il  grado  di  incompatibilita'  con   le
disposizioni  dell'articolo  2. Eventuali TRIM introdotte meno di 180
giorni prima della data di entrata in  vigore  dell'Accordo  OMC  non
beneficeranno del periodo di transizione di cui al paragrafo 2.
5.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  2,  al fine di non
danneggiare imprese gia' esistenti soggette ad una TRIM notificata ai
sensi del paragrafo 1, i Membri potranno applicare la  medesima  TRIM
ad un nuovo investimento, nel periodo di transizione, (i) nel caso in
cui  i  prodotti oggetto di tale investimento siano prodotti simili a
quelli delle imprese esistenti e (ii) ove cio'  si  renda  necessario
per  evitare distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra il nuovo
investimento e le imprese gia' esistenti. Una TRIM  applicata  ad  un
nuovo  investimento  dovra'  essere  notificata  al Consiglio per gli
scambi di merci; le sue condizioni saranno  equivalenti,  per  quanto
concerne  gli  effetti  sulla  concorrenza, a quelle applicabili alle
imprese gia' esistenti, e sara' revocata nello stesso momento.
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1 Nel caso di TRIM applicate in base ad autorizzazione  discrezionali
  dovra'  essere  notificata ogni singola applicazione specifica. Non
  sara'  necessario   divulgare   informazioni   che   arrecherebbero
pregiudizio ai legittimi
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