Articolo 5 Notifica e disposizioni transitorie 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, i membri provvederanno a notificare al Consiglio per gli scambi di merci tutte le TRIM adottate che non siano conformi alle disposizioni del presente Accordo, di applicazione generale o specifica, unitamente alle rispettive caratteristiche principali. 1 2. I Membri provvederanno ad eliminare tutte le TRIM notificate a norma del paragrafo 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC nel caso di paesi industrializzati Membri, entro cinque anni nel caso di paesi emergenti Membri entro sette anni nel caso di paesi meno avanzati Membri. 3. Su richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci avra' la facolta' di prorogare il periodo di transizione per l'eliminazione di TRIM notificate a norma del paragrafo 1 per quanto concerne un paese in via di sviluppo Membro, o un paese meno avanzato, che incontri particolari difficolta' nell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo. Nel valutare una siffatta richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci terra' conto delle necessita' a carattere commerciale, finanziario e di sviluppo del Membro in questione. 4. Durante il periodo di transizione, i Membri non modificheranno le condizioni di una TRIM notificata a norma del paragrafo 1 rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, in modo tale da aumentarne il grado di incompatibilita' con le disposizioni dell'articolo 2. Eventuali TRIM introdotte meno di 180 giorni prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC non beneficeranno del periodo di transizione di cui al paragrafo 2. 5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, al fine di non danneggiare imprese gia' esistenti soggette ad una TRIM notificata ai sensi del paragrafo 1, i Membri potranno applicare la medesima TRIM ad un nuovo investimento, nel periodo di transizione, (i) nel caso in cui i prodotti oggetto di tale investimento siano prodotti simili a quelli delle imprese esistenti e (ii) ove cio' si renda necessario per evitare distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra il nuovo investimento e le imprese gia' esistenti. Una TRIM applicata ad un nuovo investimento dovra' essere notificata al Consiglio per gli scambi di merci; le sue condizioni saranno equivalenti, per quanto concerne gli effetti sulla concorrenza, a quelle applicabili alle imprese gia' esistenti, e sara' revocata nello stesso momento. ------------------------ 1 Nel caso di TRIM applicate in base ad autorizzazione discrezionali dovra' essere notificata ogni singola applicazione specifica. Non sara' necessario divulgare informazioni che arrecherebbero pregiudizio ai legittimi ------------------------