Articolo 6 Trasparenza 1. Per quanto concerne le TRIM, i Membri ribadiscono il loro impegno nei confronti degli obblighi di trasparenza e notifica contenuti nell'articolo X del GATT 1994, nell'impegno sulle "Notifiche" contenuto nella relativa intesa concernente notifiche, consultazioni, risoluzioni delle controversie e vigilanza adottata il 28 novembre 1979 e nella decisione ministeriale sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994. 2. Ciascun Membro provvedera' a notificare al Segretariato le pubblicazioni riguardanti le TRIM, ivi comprese quelle applicate da governi e autorita' regionali e locali all'interno dei rispettivi territori. 3. Ciascun Membro esaminera' in modo obiettivo eventuali richieste di informazioni e riservera' spazio adeguato a consultazioni in merito a questioni derivanti dal presente Accordo e sollevare da un altro Membro. Conformemente all'articolo X del GATT 1994, i Membri non saranno obbligati a rendere note informazioni, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria all'interesse pubblico o ancora arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.