(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
                             Trasparenza 
1. Per quanto concerne le TRIM, i Membri ribadiscono il loro  impegno
nei confronti degli obblighi  di  trasparenza  e  notifica  contenuti
nell'articolo  X  del  GATT  1994,  nell'impegno  sulle   "Notifiche"
contenuto nella relativa intesa concernente notifiche, consultazioni,
risoluzioni delle controversie e vigilanza adottata  il  28  novembre
1979 e nella  decisione  ministeriale  sulle  procedure  di  notifica
adottata il 15 aprile 1994. 
2.  Ciascun  Membro  provvedera'  a  notificare  al  Segretariato  le
pubblicazioni riguardanti le TRIM, ivi comprese quelle  applicate  da
governi e autorita' regionali e  locali  all'interno  dei  rispettivi
territori. 
3. Ciascun Membro esaminera' in modo obiettivo eventuali richieste di
informazioni e riservera' spazio adeguato a consultazioni in merito a
questioni derivanti dal presente Accordo  e  sollevare  da  un  altro
Membro. Conformemente all'articolo X del  GATT  1994,  i  Membri  non
saranno obbligati a rendere note informazioni,  la  cui  divulgazione
impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe  comunque  contraria
all'interesse pubblico o ancora arrecherebbe pregiudizio ai legittimi
interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.