Articolo 7 Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali 1. E' istituito un Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, aperto a tutti i Membri (denominato il "Comitato" ai fini del presente Accordo). Il Comitato eleggera' il suo presidente e vicepresidente e si riunira' almeno una volta all'anno e ogniqualvolta un Membro lo richieda. 2. Il Comitato esercitera' le funzioni conferitegli dal Consiglio per gli scambi di merci e offrira' ai Membri la possibilita' di consultarsi su questioni relative al funzionamento e all'applicazione del presente Accordo. 3. Il Comitato vigilera' sul funzionamento e sull'applicazione del presente Accordo e presentera' ogni anno una relazione in materia al Consiglio per lo scambio di merci.