(All. 1A - Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono  sugli
                         scambi commerciali 
1. E' istituito un Comitato per le misure relative agli  investimenti
che incidono sugli  scambi  commerciali,  aperto  a  tutti  i  Membri
(denominato il "Comitato" ai fini del presente Accordo). Il  Comitato
eleggera' il suo presidente e vicepresidente e si riunira' almeno una
volta all'anno e ogniqualvolta un Membro lo richieda. 
2. Il Comitato esercitera' le funzioni conferitegli dal Consiglio per
gli  scambi  di  merci  e  offrira'  ai  Membri  la  possibilita'  di
consultarsi su questioni relative al funzionamento e all'applicazione
del presente Accordo. 
3. Il Comitato vigilera' sul funzionamento  e  sull'applicazione  del
presente Accordo e presentera' ogni anno una relazione in materia  al
Consiglio per lo scambio di merci.