(All. 1A - Accordo - Art. 9)
                             Articolo 9 
             Esame del Consiglio per gli scambi di merci 
    Entro e non oltre cinque anni dalla data  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo OMC, il Consiglio per gli scambi di merci procedera'  ad
un esame del funzionamento del  presente  Accordo  e,  se  del  caso,
proporra' alla Conferenza dei Ministri delle modifiche al testo.  Nel
corso di  tale  verifica,  il  Consiglio  per  gli  scambi  di  merci
valutera' se l'Accordo debba  essere  integrato  con  clausole  sulla
politica in materia di investimenti e di concorrenza.