Articolo 9 Esame del Consiglio per gli scambi di merci Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, il Consiglio per gli scambi di merci procedera' ad un esame del funzionamento del presente Accordo e, se del caso, proporra' alla Conferenza dei Ministri delle modifiche al testo. Nel corso di tale verifica, il Consiglio per gli scambi di merci valutera' se l'Accordo debba essere integrato con clausole sulla politica in materia di investimenti e di concorrenza.