ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 Articolo 1 Principi Una misura antidumping si applica soltanto nei casi previsti dall'articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte 1 e condotte in conformita' con il presente Accordo. Le disposizioni che seguono disciplinano l'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti antidumping.