(All. 1A - Accordo - Art. 1)
         ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI 
           DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E 
                         SUL COMMERCIO 1994 
                             Articolo 1 
                              Principi 
Una  misura  antidumping  si  applica  soltanto  nei  casi   previsti
dall'articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste  aperte  1  e
condotte in conformita' con il presente Accordo. Le disposizioni  che
seguono disciplinano l'applicazione dell'articolo VI  del  GATT  1994
per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti
antidumping.