Articolo 10 Retroattivita' 10.1 Le misure provvisorie e i dazi antidumping sono applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate in tale articolo 10.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un pregiudizio (e non nel semplice-caso di rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di un rischio di pregiudizio, qualora vi siano importazioni in regime di dumping che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l'esistenza di un pregiudizio, i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie. 10.3 Se il dazio antidumping definitivo e' superiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo e' inferiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, viene rimborsata la differenza o ricalcolato il dazio, secondo i casi. 10.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stato accertato il rischio di un pregiudizio o di un sensibile ritardo (senza che il pregiudizio si sia ancora verificato), il dazio anti- dumping definitivo puo' essere applicato solo a partire della data di accertamento del rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo, l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 10.5 L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo. 10.6 Puo' essere riscosso un dazio antidumping definitivo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, qualora le autorita' accertino, in relazione al prodotto oggetto di dumping: i) che sussistono precedenti di dumping che sono stati causa di pregiudizio, ovvero che l'importatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere che l'esportatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio, e ii) che il pregiudizio e' dovuto a importazioni massicce di un prodotto in regime di dumping, avvenute in periodo relativamente breve, e che, alla luce dei tempi e del volume di tali importazioni e di altri fattori (quali la rapida costituzione di scorte del prodotto importato), l'effetto riparatorio del dazio antidumping definitivo da applicare possa risultare gravemente compromesso, purche' agli importatori interessati sia stata data la possibilita' di presentare le loro osservazioni in merito. 10.7 Dopo l'apertura di un'inchiesta, le autorita' possono prendere le misure previste dal paragrafo 6, ad esempio sospendere la valutazione o procedere ad accertamenti, se lo ritengono necessario per riscuotere i dazi antidumping in via retroattiva e se hanno elementi sufficienti per ritenere che sussistano le condizioni descritte in tale paragrafo. 10.8 Non possono essere riscossi dazi retroattivi a norma del paragrafo 6 sui prodotti destinati al consumo in data precedente a quella di apertura dell'inchiesta.