(All. 1A - Accordo - Art.10)
                             Articolo 10 
                           Retroattivita' 
10.1 Le misure provvisorie e i dazi antidumping sono  applicati  solo
ai prodotti destinati al  consumo  dopo  l'entrata  in  vigore  della
decisione presa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e  dell'articolo
9, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni 
specificate in tale articolo 
10.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di  un
pregiudizio (e non nel semplice-caso di rischio di pregiudizio  o  di
sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso  di
accertamento definitivo di un  rischio  di  pregiudizio,  qualora  vi
siano importazioni in regime di dumping che, in assenza delle  misure
provvisorie,  avrebbero  portato  ad  accertare  l'esistenza  di   un
pregiudizio,   i   dazi   antidumping   possono    essere    riscossi
retroattivamente per il periodo nel quale siano  state  applicate  le
eventuali misure provvisorie. 
10.3 Se il dazio antidumping definitivo e' superiore a quello pagato,
o dovuto, a titolo provvisorio, o a  quello  stimato  ai  fini  della
garanzia, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo e'
inferiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello
stimato ai fini della garanzia,  viene  rimborsata  la  differenza  o
ricalcolato il dazio, secondo i casi. 
10.4 Fatto salvo il disposto  del  paragrafo  2,  qualora  sia  stato
accertato il rischio di un pregiudizio  o  di  un  sensibile  ritardo
(senza che il pregiudizio si sia ancora verificato), il  dazio  anti-
dumping definitivo puo' essere applicato solo a partire della data di
accertamento del rischio  di  pregiudizio  o  di  sensibile  ritardo,
l'eventuale  deposito  in  contanti   effettuato   nel   periodo   di
applicazione   delle   misure   provvisorie   viene   tempestivamente
restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 
10.5 L'eventuale deposito  in  contanti  effettuato  nel  periodo  di
applicazione   delle   misure   provvisorie   viene   tempestivamente
restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo,
qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo. 
10.6 Puo' essere riscosso un dazio antidumping definitivo su prodotti
destinati al  consumo  non  oltre  90  giorni  prima  della  data  di
applicazione  delle  misure   provvisorie,   qualora   le   autorita'
accertino, in relazione al prodotto oggetto di dumping: 
     i) che sussistono precedenti di dumping che sono stati causa  di
pregiudizio, ovvero che l'importatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere
che l'esportatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere  che  l'esportatore
praticava il dumping e  che  tale  dumping  sarebbe  stato  causa  di
pregiudizio, e 
    ii) che il pregiudizio e' dovuto a importazioni  massicce  di  un
prodotto in regime di  dumping,  avvenute  in  periodo  relativamente
breve, e che, alla luce dei tempi e del volume di tali importazioni e
di altri fattori (quali la rapida costituzione di scorte del prodotto
importato), l'effetto riparatorio del dazio antidumping definitivo da
applicare  possa  risultare  gravemente  compromesso,  purche'   agli
importatori interessati sia stata data la possibilita' di  presentare
le loro osservazioni in merito. 
10.7 Dopo l'apertura di un'inchiesta, le autorita'  possono  prendere
le  misure  previste  dal  paragrafo  6,  ad  esempio  sospendere  la
valutazione o procedere ad accertamenti, se lo  ritengono  necessario
per riscuotere i dazi antidumping  in  via  retroattiva  e  se  hanno
elementi  sufficienti  per  ritenere  che  sussistano  le  condizioni
descritte in tale paragrafo. 
10.8 Non  possono  essere  riscossi  dazi  retroattivi  a  norma  del
paragrafo 6 sui prodotti destinati al consumo in  data  precedente  a
quella di apertura dell'inchiesta.