Articolo 11 Durata e riesame dei dazi antidumping e impegni in materia di prezzi 11.1 Un dazio antidumping resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare il dumping che e' causa del pregiudizio. 11.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorita' riesaminano la necessita' di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall'imposizione del dazio antidumping definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessita' di tale riesame con dati precisi 21. Le parti interessate hanno il diritto di richiedere alle autorita' di esaminare se sia necessario mantenere il dazio per neutralizzare il dumping, se sussista la probabilita' che il pregiudizio continui o si ripeta una volta revocato il dazio, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorita' accertino che il dazio antidumping non e' piu' giustificato, esso viene soppresso immediatamente. 11.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi antidumping devono essere revocati entro e non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del piu' recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia il dumping che il pregiudizio, oppure a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorita', nel corso di un riesame avviato prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata, con un congruo anticipo rispetto a tale data, dall'industria nazionale o per conto della stessa, che l'eliminazione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio 22. Il dazio puo' rimanere in vigore in attesa dell'esito del riesame. 11.4 All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. 11.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni in materia di prezzi accertati ai sensi dell'articolo 8. ---------------- 21 La determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento di dazi antidumping, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, non costituisce di per se' una revisione ai sensi del presente articolo. 22 Nei casi in cui l'importo del dazio antidumping e' applicato retroattivamente, qualora risulti dal piu' recente accertamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, comma 1) che non e' applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per se' le autorita' a revocare il dazio definitivo.