(All. 1A - Accordo - Art.11)
                             Articolo 11 
Durata e riesame dei dazi antidumping e impegni in materia di prezzi 
11.1 Un dazio antidumping resta in vigore per il tempo e nella misura
necessari a neutralizzare il dumping che e' causa del pregiudizio. 
11.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorita'  riesaminano  la
necessita' di tenere in essere il dazio agendo di propria  iniziativa
ovvero, trascorso un congruo periodo di  tempo  dall'imposizione  del
dazio antidumping definitivo, su richiesta di una  parte  interessata
che motivi la necessita' di tale riesame  con  dati  precisi  21.  Le
parti interessate hanno il diritto di richiedere  alle  autorita'  di
esaminare se sia necessario mantenere il dazio per  neutralizzare  il
dumping, se sussista la probabilita' che il pregiudizio continui o si
ripeta una volta revocato il dazio, o entrambe le ipotesi. Qualora, a
seguito del riesame a norma  del  presente  paragrafo,  le  autorita'
accertino che il dazio antidumping non  e'  piu'  giustificato,  esso
viene soppresso immediatamente. 
11.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2,  gli  eventuali
dazi antidumping devono essere revocati entro e non oltre cinque anni
dalla loro imposizione (o dalla data del piu' recente riesame a norma
del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia il  dumping  che
il  pregiudizio,  oppure  a  norma  del  presente  paragrafo)   salvo
accertamento da parte  delle  autorita',  nel  corso  di  un  riesame
avviato prima di tale data, di  propria  iniziativa  o  su  richiesta
debitamente motivata presentata, con un congruo anticipo  rispetto  a
tale data, dall'industria nazionale o per  conto  della  stessa,  che
l'eliminazione del dazio  possa  portare  alla  prosecuzione  o  alla
reiterazione del dumping e del pregiudizio 22. Il dazio puo' rimanere
in vigore in attesa dell'esito del riesame. 
11.4 All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente  articolo
si applicano le disposizioni dell'articolo 6 relative  agli  elementi
di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e
concludersi di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. 
11.5 Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  mutatis
mutandis, agli impegni  in  materia  di  prezzi  accertati  ai  sensi
dell'articolo 8. 
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21 La determinazione dell'obbligo  tassativo  di  pagamento  di  dazi
antidumping, secondo il disposto dell'articolo 9,  paragrafo  3,  non
costituisce di per se' una revisione ai sensi del presente articolo. 
22 Nei casi in cui  l'importo  del  dazio  antidumping  e'  applicato
retroattivamente, qualora risulti dal piu'  recente  accertamento  ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, comma 1) che non  e'  applicabile
alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per se' le autorita' a
revocare il dazio definitivo.