Articolo 12 Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni 12.1 Le autorita', ove siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5, ne danno notifica pubblica, oltre ad informarne il Membro o i Membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, nonche' le altre parti che, secondo quando risulta alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 12.1.1 La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato 23, informazioni adeguate su quanto segue: i) nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato; ii) data di apertura dell'inchiesta; iii) motivi addotti per sostenere l'esistenza del dumping nella domanda di apertura dell'inchiesta; iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto pregiudizio; v) indirizzo al quale le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni; vi) termini entro i quali le parti interessate devono far pervenire le loro ragioni. 12.2 Viene data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 8, della cessazione di tale impegno, nonche' della soppressione di un dazio antidumping definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque ren- der note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorita' inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro e ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonche' alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 12.2.1 La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in materia di dumping e di pregiudizio, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o rigetto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto devono in particolare contenere, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate: i) i nomi dei fornitori oppure, qualora cio' non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati; ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali; iii) i margini di dumping fissati e una spiegazione esauriente dei motivi alla base dei metodi usati per la fissazione e il raffronto dei prezzi all'esportazione e dei valori normali a norma dell'articolo 2; iv) le condizioni relative alla determinazione del pregiudizio ai sensi dell'articolo 3; v) i motivi principali che hanno portato alla determinazione. 12.2.2 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di accertamento dell'esistenza del dumping e di decisione di applicare un dazio definitivo o di accettare un impegno in materia di prezzi deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonche' i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definitive o all'accettazione di un impegno in materia di prezzi, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 2, comma 1), nonche' i motivi dell'accettazione o del rigetto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dagli esportatori e dagli importatori, oltre alla motivazione dell'eventuale decisione assunta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, comma 2). 12.2.3 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito di accettazione di un impegno in materia di prezzi a norma dell'articolo 8 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 12.3 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione delle revisioni a norma dell'articolo 11 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10. ----------------- 23 Ove le informazioni e le spiegazioni previste dal presente articolo siano fornite con un rapporto separato, le autorita' devono fare in modo che il rapporto sia di facile accesso al pubblico.