(All. 1A - Accordo - Art.12)
                             Articolo 12 
           Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni 
12.1 Le autorita', ove siano  convinte  che  gli  elementi  di  prova
addotti sono sufficienti a giustificare  l'apertura  di  un'inchiesta
antidumping a norma dell'articolo  5,  ne  danno  notifica  pubblica,
oltre ad informarne il Membro o i Membri i cui prodotti sono  oggetto
dell'inchiesta, nonche' le altre parti che,  secondo  quando  risulta
alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 
12.1.1  La  notifica  pubblica  dell'apertura  di  un'inchiesta  deve
contenere,  o  comunque  rendere  note  con  rapporto  separato   23,
informazioni adeguate su quanto segue: 
     i)  nome  del  paese  o  paesi  esportatori   e   del   prodotto
interessato; 
     ii) data di apertura dell'inchiesta; 
     iii) motivi addotti per sostenere l'esistenza del dumping  nella
domanda di apertura dell'inchiesta; 
     iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto pregiudizio; 
     v) indirizzo al quale le parti  interessate  devono  inviare  le
loro dichiarazioni; 
     vi) termini entro  i  quali  le  parti  interessate  devono  far
pervenire le loro ragioni. 
12.2  Viene  data  notifica  pubblica  di   qualsiasi   accertamento,
preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di  qualsiasi
decisione di accettare un impegno  a  norma  dell'articolo  8,  della
cessazione di tale impegno, nonche' della soppressione  di  un  dazio
antidumping definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque  ren-
der  note  con  rapporto  separato   e   in   modo   sufficientemente
particolareggiato le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i
punti di fatto e di  diritto  ritenuti  sostanziali  dalle  autorita'
inquirenti. Tutte le notifiche  e  i  rapporti  in  questione  devono
essere trasmessi al Membro e ai Membri i cui  prodotti  sono  oggetto
dell'accertamento o dell'impegno in  questione,  nonche'  alle  altre
parti che, secondo quanto risulta  alle  autorita'  inquirenti,  sono
interessate all'inchiesta. 
12.2.1 La pubblica notifica dell'imposizione  di  misure  provvisorie
deve  contenere,  o  comunque  render  note  con  rapporto  separato,
spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni  preliminari
in materia  di  dumping  e  di  pregiudizio,  con  indicazione  degli
elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione  o
rigetto delle argomentazioni. Tale  notifica  o  rapporto  devono  in
particolare contenere, tenuto debito conto dell'esigenza di  tutelare
le informazioni riservate: 
     i) i nomi dei fornitori oppure, qualora cio' non sia  possibile,
i nomi dei paesi fornitori interessati; 
     ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente  completa  ai
fini doganali; 
     iii) i margini di dumping fissati e una  spiegazione  esauriente
dei motivi alla  base  dei  metodi  usati  per  la  fissazione  e  il
raffronto dei prezzi all'esportazione e dei valori  normali  a  norma
dell'articolo 2; 
     iv) le condizioni relative alla determinazione  del  pregiudizio
ai sensi dell'articolo 3; 
     v) i motivi principali che hanno portato alla determinazione. 
12.2.2 La  pubblica  notifica  della  conclusione  o  sospensione  di
un'inchiesta nel caso di accertamento dell'esistenza del dumping e di
decisione di applicare un dazio definitivo o di accettare un  impegno
in materia di prezzi deve  contenere,  o  comunque  render  note  con
rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di
fatto  e  di  diritto,   nonche'   i   motivi   che   hanno   portato
all'applicazione  di  misure  definitive  o  all'accettazione  di  un
impegno in materia di prezzi, tenuto debito  conto  dell'esigenza  di
tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o  il
rapporto devono contenere le informazioni descritte al  paragrafo  2,
comma 1), nonche' i motivi  dell'accettazione  o  del  rigetto  delle
relative argomentazioni o ragioni addotte dagli esportatori  e  dagli
importatori, oltre alla motivazione dell'eventuale decisione  assunta
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, comma 2). 
12.2.3  La  pubblica  notifica  di  cessazione   o   sospensione   di
un'inchiesta a seguito di accettazione di un impegno  in  materia  di
prezzi a norma dell'articolo 8 deve  contenere,  o  comunque  rendere
nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 
12.3 Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  mutatis
mutandis, all'avvio  e  alla  conclusione  delle  revisioni  a  norma
dell'articolo 11 e alle decisioni  di  applicazione  retroattiva  dei
dazi a norma dell'articolo 10. 
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23 Ove  le  informazioni  e  le  spiegazioni  previste  dal  presente
articolo siano fornite con un rapporto separato, le autorita'  devono
fare in modo che il rapporto sia di facile accesso al pubblico.