(All. 1A - Accordo - Art.13)
                             Articolo 13 
                          Esame giudiziario 
   Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in
materia di misure antidumping deve disporre di procedure o  tribunali
giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra  l'altro,  di  un
tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni
definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo  11.
Tali  tribunali  e  procedure  dovranno  essere  indipendenti   dalle
autorita' preposte alle decisioni e al riesame in questione.