(All. 1A - Accordo - Art.14)
                             Articolo 14 
           Azione antidumping per conto di un paese terzo 
14.1 La domanda di un'azione antidumping per conto di un paese  terzo
deve essere presentata dalle autorita' del paese terzo richiedente. 
14.2 La domanda deve essere corredata  da  informazioni  relative  ai
prezzi, a dimostrazione del fatto che  le  importazioni  avvengono  a
prezzi di dumping, e da informazioni dettagliate comprovanti  che  il
supporto dumping arreca pregiudizio all'industria nazionale del paese
terzo. Il governo del paese terzo fornira' alle autorita'  del  paese
importatore tutta la sua  assistenza  nell'ottenimento  di  qualsiasi
altra informazione necessaria. 
14.3 Nell'esaminare la domanda, le autorita'  del  paese  importatore
valutano gli effetti del presunto dumping sull'industria  interessata
del paese terzo, considerata nel suo complesso; cio' significa che il
pregiudizio non viene  valutato  solo  in  rapporto  all'effetto  del
supporto dumping sulle esportazioni dell'industria interessata  verso
il paese importatore, o sul  complesso  delle  esportazioni  di  tale
industria. 
14.4 La decisione di far seguito o meno alla domanda spetta al  paese
importatore. Qualora il paese  importatore  decida  di  intraprendere
l'azione antidumping, e' lasciato alla sua iniziativa il  ricorso  al
Consiglio per gli scambi di merci  per  ottenere  l'autorizzazione  a
procedere con l'azione.