Articolo 14 Azione antidumping per conto di un paese terzo 14.1 La domanda di un'azione antidumping per conto di un paese terzo deve essere presentata dalle autorita' del paese terzo richiedente. 14.2 La domanda deve essere corredata da informazioni relative ai prezzi, a dimostrazione del fatto che le importazioni avvengono a prezzi di dumping, e da informazioni dettagliate comprovanti che il supporto dumping arreca pregiudizio all'industria nazionale del paese terzo. Il governo del paese terzo fornira' alle autorita' del paese importatore tutta la sua assistenza nell'ottenimento di qualsiasi altra informazione necessaria. 14.3 Nell'esaminare la domanda, le autorita' del paese importatore valutano gli effetti del presunto dumping sull'industria interessata del paese terzo, considerata nel suo complesso; cio' significa che il pregiudizio non viene valutato solo in rapporto all'effetto del supporto dumping sulle esportazioni dell'industria interessata verso il paese importatore, o sul complesso delle esportazioni di tale industria. 14.4 La decisione di far seguito o meno alla domanda spetta al paese importatore. Qualora il paese importatore decida di intraprendere l'azione antidumping, e' lasciato alla sua iniziativa il ricorso al Consiglio per gli scambi di merci per ottenere l'autorizzazione a procedere con l'azione.