(All. 1A - Accordo - Art.15)
                             Articolo 15 
                   Paesi in via di sviluppo Membri 
   I paesi industrializzati devono avere particolare riguardo per  la
situazione dei paesi in via di sviluppo Membri nel  valutare  domande
per  l'applicazione  di  misure  antidumping  a  norma  del  presente
Accordo. Prima di applicare dazi antidumping che possono pregiudicare
gli interessi fondamentali dei paesi in via di  sviluppo  Membri,  si
devono esaminare le possibilita' di soluzioni costruttive offerte dal
presente Accordo.