Articolo 15 Paesi in via di sviluppo Membri I paesi industrializzati devono avere particolare riguardo per la situazione dei paesi in via di sviluppo Membri nel valutare domande per l'applicazione di misure antidumping a norma del presente Accordo. Prima di applicare dazi antidumping che possono pregiudicare gli interessi fondamentali dei paesi in via di sviluppo Membri, si devono esaminare le possibilita' di soluzioni costruttive offerte dal presente Accordo.