Articolo 16 Comitato per le pratiche antidumping 16.1 Viene istituito un Comitato per le pratiche antidumping (in appresso denominato "Comitato") composto di rappresentati di ciascun Membro. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte all'anno, nonche' su richiesta di un qualsiasi Membro conformemente alle relative disposizioni del presente Accordo. Il Comitato espleta le funzioni che gli sono attribuite a norma del presente Accordo o dai Membri ed e' a disposizione dei Membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento dell'Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il Segretariato dell'OMC funge da Segretariato del Comitato. 16.2 Il Comitato puo' istituire tutti gli opportuni organi sussidiari. 16.3 Per l'espletamento delle loro funzioni, il Comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e richiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di richiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un Membro, il Comitato o l'organo sussidiario in questione deve informarne il Membro interessato e ottenere il consenso di questi e di qualsiasi impresa da consultare. 16.4 I Membri sono tenuti a comunicare senza indugio al Comitato tutte le azioni antidumping preliminari o definitive intraprese. Tali comunicazioni possono essere esaminate dagli altri Membri presso il Segretariato. I Membri sono inoltre tenuti a presentare relazioni semestrali sulle azioni antidumping intraprese nel semestre precedente. Le relazioni semestrali devono essere redatte su apposito modulo standard concordato. 16.5 Ogni Membro deve notificare al Comitato a) le proprie autorita' competenti per l'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 5, e b) le proprie procedure interne relative all'apertura e alla conduzione di tali inchieste.