Articolo 17 Consultazione e risoluzione delle controversie 17.1 Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie a norma del presente Accordo si applica l'Intesa in materia. 17.2 Ogni Membro considera favorevolmente le dichiarazioni di un altro Membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente Accordo, accogliendo la richiesta di consultazioni al riguardo. 17.3 Qualora un Membro ritenga annullato o compromesso un qualsiasi vantaggio che gli deriva, in forma diretta o indiretta, dal presente Accordo, o ritenga che il conseguimento di un obiettivo sia ostacolato da uno o piu' Membri, potra' richiedere per iscritto una consultazione con il Membro o i Membri in questione, al fine di risolvere la questione in modo reciprocamente soddisfacente. Ogni Membro considera favorevolmente la richiesta di consultazione di un altro Membro. 17.4 Qualora il Membro che ha chiesto la consultazione a norma del paragrafo 3 ritenga che questa non abbia permesso di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e qualora le autorita' competenti dell'importatore Membro abbiano preso misure definitive per riscuotere dazi antidumping definitivi o per accettare impegni in materia di prezzi, il Membro in questione puo' deferire la vertenza all'Organismo per la composizione delle controversie ("OCC"). Ove una misura provvisoria abbia un effetto significativo e il Membro che ha richiesto la consultazione ritenga che tale misura sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, anche tale questione puo' essere deferita all'OCC. 17.5 Su richiesta della parte che si ritiene lesa, l'OCC istituisce un gruppo speciale con il compito di esaminare la controversia sulla base di: i) un esposto scritto del Membro richiedente in cui si indica come un qualsiasi vantaggio che gli deriva, in forma diretta o indiretta, dal presente Accordo sia stato annullato o compromesso, o come sia ostacolato il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo stesso. ii) fatti comunicati alle autorita' del Membro importatore >conformemente alle sue procedure interne. 17.6 Nell'esaminare la vertenza di cui al paragrafo 5, il gruppo speciale: i) valuta gli elementi di fatto per determinare se le autorita' abbiano correttamente appurato i fatti e se la loro valutazione degli stessi sia stata imparziale e obiettiva. Ove risulti che le autorita' hanno correttamente appurato i fatti e li hanno valutati in maniera imparziale ed obiettiva, il gruppo speciale, ancorche' sia giunto a una conclusione diversa, non annulla la valutazione; ii) interpreta le pertinenti disposizioni dell'Accordo secondo le abituali norme d'interpretazione di diritto pubblico internazionale. Ove appuri che la relativa disposizione dell'Accordo dia adito a piu' di una possibile interpretazione, il gruppo speciale giudica le misura presa dalle autorita' conforme all'Accordo se basata su una di tali interpretazioni ammissibili. 17.7 Le informazioni riservate fornite al gruppo speciale non sono divulgate senza la formale autorizzazione della persona, organismo o autorita' che le hanno fornite. Se al gruppo speciale sono richieste informazioni riservate la cui divulgazione non e' autorizzata, viene fornito un compendio non riservato di tali informazioni, autorizzato dalla persona, organismo o autorita' che le ha fornite.