(All. 1A - Accordo - Art.17)
                             Articolo 17 
           Consultazione e risoluzione delle controversie 
17.1  Salvo  disposizioni  contrarie  del  presente   accordo,   alle
consultazioni e alla  risoluzione  delle  controversie  a  norma  del
presente Accordo si applica l'Intesa in materia. 
17.2 Ogni Membro considera  favorevolmente  le  dichiarazioni  di  un
altro Membro in merito a questioni concernenti il  funzionamento  del
presente  Accordo,  accogliendo  la  richiesta  di  consultazioni  al
riguardo. 
17.3 Qualora un Membro ritenga annullato o compromesso  un  qualsiasi
vantaggio che gli deriva, in forma diretta o indiretta, dal  presente
Accordo,  o  ritenga  che  il  conseguimento  di  un  obiettivo   sia
ostacolato da uno o piu' Membri, potra' richiedere per  iscritto  una
consultazione con il Membro o i  Membri  in  questione,  al  fine  di
risolvere la questione in  modo  reciprocamente  soddisfacente.  Ogni
Membro considera favorevolmente la richiesta di consultazione  di  un
altro Membro. 
17.4 Qualora il Membro che ha chiesto la consultazione  a  norma  del
paragrafo 3 ritenga che questa non abbia permesso di raggiungere  una
soluzione  reciprocamente  soddisfacente,  e  qualora  le   autorita'
competenti dell'importatore Membro abbiano  preso  misure  definitive
per riscuotere dazi antidumping definitivi o per accettare impegni in
materia di prezzi, il Membro in questione puo' deferire  la  vertenza
all'Organismo per la composizione delle controversie ("OCC"). Ove una
misura provvisoria abbia un effetto significativo e il Membro che  ha
richiesto la consultazione ritenga che tale misura sia  in  contrasto
con  le  disposizioni  dell'articolo  7,  paragrafo  1,  anche   tale
questione puo' essere deferita all'OCC. 
17.5 Su richiesta della parte che si ritiene lesa,  l'OCC  istituisce
un gruppo speciale con il compito di esaminare la controversia  sulla
base di: 
     i) un esposto scritto del Membro richiedente in  cui  si  indica
come un qualsiasi vantaggio  che  gli  deriva,  in  forma  diretta  o
indiretta, dal presente Accordo sia stato annullato o compromesso,  o
come sia ostacolato il  conseguimento  degli  obiettivi  dell'Accordo
stesso. 
     ii) fatti  comunicati  alle  autorita'  del  Membro  importatore
>conformemente alle sue procedure interne. 
17.6 Nell'esaminare la vertenza di cui  al  paragrafo  5,  il  gruppo
speciale: 
     i) valuta gli elementi di fatto per determinare se le  autorita'
abbiano correttamente appurato i fatti e se la loro valutazione degli
stessi sia stata imparziale e obiettiva. Ove risulti che le autorita'
hanno correttamente appurato i fatti e li hanno valutati  in  maniera
imparziale ed obiettiva, il gruppo speciale, ancorche' sia  giunto  a
una conclusione diversa, non annulla la valutazione; 
     ii) interpreta le pertinenti disposizioni  dell'Accordo  secondo
le   abituali   norme   d'interpretazione   di    diritto    pubblico
internazionale. Ove appuri che la relativa disposizione  dell'Accordo
dia adito a piu' di una possibile interpretazione, il gruppo speciale
giudica le misura  presa  dalle  autorita'  conforme  all'Accordo  se
basata su una di tali interpretazioni ammissibili. 
17.7 Le informazioni riservate fornite al gruppo  speciale  non  sono
divulgate senza la formale autorizzazione della persona, organismo  o
autorita' che le hanno fornite. Se al gruppo speciale sono  richieste
informazioni riservate la cui divulgazione non e' autorizzata,  viene
fornito un compendio non riservato di tali informazioni,  autorizzato
dalla persona, organismo o autorita' che le ha fornite.