(All. 1A - Accordo - Art.18)
                             Articolo 18 
                         Disposizioni finali 
18.1 Contro il dumping delle esportazioni  in  un  altro  Membro  non
possono essere prese misure particolari che non siano  conformi  alle
disposizioni del GATT 1994,  cosi'  come  interpretato  dal  presente
accordo. 24 
18.2  Non  si  possono  formulare   riserve   nei   confronti   delle
disposizioni del presente  Accordo  senza  il  consenso  degli  altri
Membri. 
18.3 Fatto salvo il paragrafo 3, commi 1) e 2), le  disposizioni  del
presente Accordo si applicano alle inchieste, nonche' alla  revisione
delle misure in vigore, avviate a seguito di domande presentate  alla
data  di  entrata  in  vigore  dell'accordo  OMC  per  un  Membro,  o
successivamente. 
    18.3.1 Per il calcolo dei margini di dumping nelle  procedure  di
rimborso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, si applicano le norme
seguite nella piu' recente determinazione o riesame del dumping. 
    18.3.2 Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, le misure antidump-
ing in vigore s'intendono  applicate  al  piu'  tardi  alla  data  di
entrata in vigore, per il Membro, dell'accordo OMC, salvo i  casi  in
cui la legislazione interna del Membro in questione, in vigore a tale
data, contenesse gia' una clausola del  tipo  previsto  nel  suddetto
paragrafo. 
18.4 Ogni Membro prende tutte  le  misure  necessarie,  di  carattere
generale e particolare, per garantire, entro e non oltre la  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, la conformita'
delle sue  leggi,  regolamenti  e  procedure  amministrative  con  le
disposizioni del presente Accordo, nella misura in cui  si  applicano
al Membro in questione. 
18.5 Ogni Membro informa il Comitato  circa  le  modifiche  apportate
alle sue leggi e regolamenti, nonche' all'applicazione di tali  leggi
e regolamenti, che siano di pertinenza del presente Accordo. 
18.6 Il Comitato procede  all'esame  annuo  dell'applicazione  e  del
funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. 
Ogni anno il Comitato informa il Consiglio per gli  scambi  di  merci
circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. 
8.  Gli  allegati  al  presente  Accordo   ne   costituiscono   parte
integrante. 
    
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24 Tale disposizione non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di
altre disposizioni pertinenti del GATT 1994.