Articolo 18 Disposizioni finali 18.1 Contro il dumping delle esportazioni in un altro Membro non possono essere prese misure particolari che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, cosi' come interpretato dal presente accordo. 24 18.2 Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. 18.3 Fatto salvo il paragrafo 3, commi 1) e 2), le disposizioni del presente Accordo si applicano alle inchieste, nonche' alla revisione delle misure in vigore, avviate a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per un Membro, o successivamente. 18.3.1 Per il calcolo dei margini di dumping nelle procedure di rimborso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, si applicano le norme seguite nella piu' recente determinazione o riesame del dumping. 18.3.2 Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, le misure antidump- ing in vigore s'intendono applicate al piu' tardi alla data di entrata in vigore, per il Membro, dell'accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del Membro in questione, in vigore a tale data, contenesse gia' una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo. 18.4 Ogni Membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale e particolare, per garantire, entro e non oltre la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, la conformita' delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni del presente Accordo, nella misura in cui si applicano al Membro in questione. 18.5 Ogni Membro informa il Comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti, nonche' all'applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente Accordo. 18.6 Il Comitato procede all'esame annuo dell'applicazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. 8. Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante. ---------------- 24 Tale disposizione non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti del GATT 1994.