(All. 1A - Accordo - Allegato I)
                             ALLEGATO I 
Procedure per  le  inchieste  sul  posto  a  norma  dell'articolo  6,
                             paragrafo 7 
1.   All'atto   dell'apertura   di   un'inchiesta,    le    autorita'
dell'esportatore Membro e le imprese che risultano interessate devono
essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto. 
2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta
anche  di  esperti  non  governativi,  le  imprese  e  le   autorita'
dell'esportatore Membro devono venire  informate.  Tali  esperti  non
governativi devono essere soggetti  a  severe  sanzioni  in  caso  di
violazione degli obblighi di segretezza. 
3. La prassi normale  deve  essere  quella  di  ottenere  l'esplicito
consenso delle imprese interessate dell'esportatore Membro  prima  di
fissare definitivamente la visita. 
4. Non appena ottenuto il  consenso  delle  imprese  interessate,  le
autorita'    inquirenti    devono    notificare    alle     autorita'
dell'esportatore Membro i nomi  e  gli  indirizzi  delle  imprese  da
visitare nonche' le date concordate. 
5. Prima di effettuare  la  visita,  le  imprese  interessate  devono
ricevere un sufficiente preavviso. 
6. Una visita per illustrare il questionario deve  avvenire  solo  su
richiesta dell'impresa esportatrice ed essere  effettuata  unicamente
se a) le autorita'  dell'importatore  Membro  ne  danno  notifica  ai
rappresentanti del Membro in questione e b) quest'ultimo  non  vi  si
oppone. 
7. Poiche' lo scopo principale dell'inchiesta sul posto e' quello  di
verificare  le  informazioni  fornite   o   di   ottenere   ulteriori
particolari, essa  deve  essere  svolta  dopo  il  ricevimento  della
risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo  assenso
per il contrario e il governo dell'esportatore Membro venga informato
dalla prevista visita dalle autorita' inquirenti e non vi si opponga; 
inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare
le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da
verificare e circa gli ulteriori dati  da  fornire,  senza  che  cio'
possa  impedire  di  formulare  sul  posto  richieste  di   ulteriori
particolari, alla luce delle informazioni gia' ottenute. 
8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorita'  o  dalle
imprese degli esportatori Membri e di importanza fondamentale per  il
buon esito dell'inchiesta sul posto devono, nei limiti del possibile,
ricevere risposta prima che avvenga la visita: