ALLEGATO I Procedure per le inchieste sul posto a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 1. All'atto dell'apertura di un'inchiesta, le autorita' dell'esportatore Membro e le imprese che risultano interessate devono essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto. 2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorita' dell'esportatore Membro devono venire informate. Tali esperti non governativi devono essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza. 3. La prassi normale deve essere quella di ottenere l'esplicito consenso delle imprese interessate dell'esportatore Membro prima di fissare definitivamente la visita. 4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorita' inquirenti devono notificare alle autorita' dell'esportatore Membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonche' le date concordate. 5. Prima di effettuare la visita, le imprese interessate devono ricevere un sufficiente preavviso. 6. Una visita per illustrare il questionario deve avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice ed essere effettuata unicamente se a) le autorita' dell'importatore Membro ne danno notifica ai rappresentanti del Membro in questione e b) quest'ultimo non vi si oppone. 7. Poiche' lo scopo principale dell'inchiesta sul posto e' quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa deve essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell'esportatore Membro venga informato dalla prevista visita dalle autorita' inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che cio' possa impedire di formulare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni gia' ottenute. 8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorita' o dalle imprese degli esportatori Membri e di importanza fondamentale per il buon esito dell'inchiesta sul posto devono, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita: