(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
                     Determinazione del dumping 
2.1 Ai fini del presente Accordo,  un  prodotto  e'  da  considerarsi
oggetto di dumping, cioe' immesso in commercio  da  un  paese  in  un
altro a prezzo inferiore al suo  valore  normale,  se  il  prezzo  di
esportazione di tale prodotto, esportato da un  paese  all'altro,  e'
inferiore a quello  comparabile,  praticato  nell'ambito  di  normali
operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato  al  consumo
nel paese di esportazione. 
2.2 Se nel corso delle normali  operazioni  commerciali  sul  mercato
interno del paese esportatore non avvengono vendite  di  un  prodotto
simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato  o  del
basso volume di vendite su tale mercato interno, 2 tali  vendite  non
permettono un valido confronto, il margine di dumping e'  determinato
in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un
paese terzo, sempreche' tale prezzo sia  rappresentativo,  ovvero  in
rapporto al costo di produzione nel paese di origine,  maggiorato  di
un equo importo per spese di vendita, amministrative e  altre  e  per
gli utili. 
     2.2.1 Le vendite del prodotto simile  sul  mercato  interno  del
paese esportato o a un  paese  terzo  a  prezzi  inferiori  ai  costi
unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese  di
vendita, amministrative e generali possono essere trattate  come  non
rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non
considerate ai fini della determinazione del valore normale  soltanto
se le autorita' 3 accertato che si sono verificate  nell'arco  di  un
periodo prolungato, 4 in quantitativi consistenti 5 e a pezzi che non
consentono il rientro di tutti i costi entro un  congruo  periodo  di
tempo. Si riterra' che i prezzi inferiori ai costi unitari  all'epoca
della vendita consentano  il  rientro  dei  costi  entro  un  termine
congruo se sono comunque superiori alla  media  ponderata  dei  costi
unitari nel periodo dell'inchiesta. 
     2.2.1.1 Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati
sulla base delle scritture tenute dall'esportatore o  dal  produttore
oggetto dell'inchiesta, fermo  restando  che  tali  scritture  devono
essere conformi ai  principi  contabili  generalmente  accettati  nel
paese esportatore e devono dare una visione  corretta  dei  costi  di
produzione e delle  spese  di  vendita  del  prodotto  in  esame.  Le
autorita' devono prendere in esame tutti  i  dati  disponibili  sulla
corretta   imputazione   dei   costi,   compresi    quelli    forniti
dall'esportatore  o  dal  produttore  nel  corso  dell'inchiesta,   a
condizione  che  l'esportatore  o  il   produttore   abbiano   sempre
utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi  e
le quote di ammortamento delle spese in conto  capitale  e  di  altri
costi di sviluppo. Se tale adeguamento non e'  gia'  contemplato  nel
meccanismo di imputazione di cui al presente comma,  i  costi  devono
essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di  spesa
una tantum  attinenti  alla  produzione  futura  e/o  attuale,  o  di
situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d'inchiesta  incidono
operazioni di avviamento.6 
     2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l'importo delle spese di vendita,
amministrative e generali e del margine di profitto deve  basarsi  su
dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita,  nell'ambito
di normali operazioni  commerciali,  del  prodotto  simile  da  parte
dell'esportatore o produttore  sottoposto  a  inchiesta.  Se  non  e'
possibile  determinare  tale  importo   come   sopra   indicato,   la
determinazione puo' avvenire con riferimento: 
     i) agli effettivi importi  di  spesa  sostenuti  e  di  profitto
realizzati dall'esportatore o produttore in  questione  in  relazione
alla produzione e alla vendita, sul  mercato  interno  del  paese  di
origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; 
     ii) alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti  e  di
profitto realizzati da altri esportatori o  produttori  sottoposti  a
inchiesta in relazione alla produzione e alla  vendita,  sul  mercato
interno del paese di origine, del prodotto simile; 
     iii) a qualunque altro metodo appropriato,  fermo  restando  che
l'importo del profitto cosi' determinato non puo' super-  are  quello
normalmente realizzato da  altri  esportatori  o  produttori  per  la
vendita, sul mercato  interno  del  paese  di  origine,  di  prodotti
appartenenti alla stessa categoria generale. 
     2.3 Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le  autorita'
ritengono che il prezzo all'esportazione non sia attendibile a  causa
dell'esistenza di un rapporto di associazione  o  di  un  accordo  di
compensazione fra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il
prezzo all'esportazione puo' essere definito sulla base del prezzo al
quale il prodotto importato e' rivenduto per la  prima  volta  ad  un
acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non  viene  rivenduto
ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto  nello  stato  in
cui e' avvenuta la sua importazione, sulla base dei  criteri  che  le
autorita' ritengano opportuni. 
     2.4 Tra il prezzo all'esportazione  e  il  valore  normale  deve
essere effettuato un confronto  equo,  con  riferimento  allo  stesso
stadio commerciale che  di  solito  e'  quello  del  prodotto  franco
fabbrica,  e  per  vendite  effettuate  a  date  il  piu'   possibile
ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in
materia di condizioni di  vendita,  tassazione,  stadio  commerciale,
quantitativi, caratteristiche fisiche e quant'altro risulti  influire
sulla comparabilita' dei prezzi. 7 Nei Casi di cui al paragrafo 3, si
deve inoltre tener  conto  delle  spese,  tra  cui  dazi  e  imposte,
sostenute tra il momento dell'importazione e la successiva rivendita,
nonche'  del  profitto  conseguito.  Qualora,  nei  casi  citati,  la
comparabilita'  dei  prezzi  ne   abbia   risentito,   le   autorita'
determinano  il  valore  normale  con  riferimento  ad   uno   stadio
commerciale   equivalente    a    quello    del    prezzo    presunto
all'esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente
paragrafo. Spetta alle autorita' indicare alle parti  interessate  le
informazioni che devono fornire per  consentire  un  equo  confronto,
senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 
     2.4.1 Se il  confronto  di  cui  al  paragrafo  4  richiede  una
conversione di valute, il tasso di cambio deve  essere  quello  della
data di vendita, 8 salvo quando la vendita di  valuta  straniera  sui
mercati a termine  sia  direttamente  collegata  all'esportazione  in
questione, nel qual caso il  tasso  da  utilizzare  e'  quello  della
vendita a termine. Non si deve tener  conto  delle  oscillazioni  dei
cambi; in caso di inchiesta, le autorita' danno agli  esportatori  un
termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all'esportazione
in modo tale da tener conto di sensibili  variazioni  dei  cambi  nel
periodo dell'inchiesta. 
     2.4.2 Ferme le disposizioni del paragrafo  4  relative  all'equo
confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta
e' di norma accertata  sulla  base  di  un  confronto  fra  la  media
ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte
le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla  base  di  un
confronto  fra  il  valore  normale  e  il  prezzo   all'esportazione
effettuato per ogni singola operazione, il valore normale determinato
sulla base di una media  ponderata  puo'  essere  confrontato  con  i
prezzi  di  singole  operazioni  di  esportazione  ove  le  autorita'
rilevino andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente  diversi
in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito
il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di
tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o
fra singole operazioni. 
     2.5. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese  di
origine ma non sono esportati verso l'importatore Membro da un  paese
intermedio, il prezzo di  vendita  praticato  dal  paese  esportatore
all'importatore  Membro  e'  di  norma  confrontato  con  il   prezzo
comparabile  nel  paese  di  esportazione.  Tuttavia   e'   possibile
effettuare il confronto con il prezzo del paese  di  origine  se,  ad
esempio,  i  prodotti   transitano   semplicemente   nel   paese   di
esportazione o se  in  quest'ultimo  non  c'e'  produzione  o  prezzo
comparabile per tali prodotti. 
     2.6  Nel  presente  Accordo,  l'espressione  "prodotto   simile"
("produit similaire") e' da  intendersi  nel  senso  di  un  prodotto
identico,  cioe'  simile  sotto  tutti  gli   aspetti   al   prodotto
considerato, oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di
un prodotto che, pur non essendo  simile  sotto  tutti  gli  aspetti,
presenta  caratteristiche  molto  vicine  a   quelle   del   prodotto
considerato. 
     2.7  Il  presente  articolo  lascia  impregiudicata  la  seconda
disposizione supplementare  relativa  all'articolo  VI,  paragrafo  1
nell'allegato 1 del GATT 1994. 
    

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   1  Cosi'  come  impiegato   nel   presente
   Accordo, il termine "aperta" si riferisce  all'azione  procedurale
   con la quale un Membro  avvia  formalmente  un'inchiesta  a  norma
   dell'articolo 5.
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   2  Le  vendite  del  prodotto   simile
   destinato al consumo sul mercato  interno  del  paese  esportatore
   sono di norma  considerate  un  quantitativo  sufficiente  per  la
   determinazione del valore normale se rappresentano almeno il 5 per
   cento  delle  vendite   del   prodotto   interessato   al   Membro
   importatore,  fermo  restando  che  e'   accettabile   anche   una
   percentuale inferiore se i fatti dimostrano che questa rappresenta
   comunque un volume di vendite interne di entita'  sufficiente  per
   un  adeguato  confronto.
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   3  Nel  presente  Accordo,  il   termine
   "autorita'" indica le autorita' di livello specifico superiore.
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   4 Per periodo prolungato s'intende di norma un anno, e  comunque un
   periodo non inferiore a sei mesi.
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   5 I quantitativi  delle  vendite
   effettuate  a  prezzi  inferiori  ai  costi  unitari   s'intendono
   consistenti se le autorita' accertano che la media  ponderata  dei
   prezzi  di  vendita  delle  operazioni  in  esame  ai  fini  della
   determinazione del  valore  normale  e'  inferiore  alla  me-  dia
   ponderata dei  costi  unitari,  o  che  il  volume  delle  vendite
   effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta  almeno
   il 20 per cento del volume venduto nell'ambito delle operazioni in
   esame ai fini  della  determinazione  del  valore  normale.
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   6  La rettifica effettuata per tener conto  delle   operazioni   di
   avviamento deve rispecchiare i costi al  termine  del  periodo  di
   avviamento ovvero, se tale periodo  si  estende  oltre  la  durata
   dell'inchiesta, i costi piu' recenti di
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   7 Poiche' alcuni di questi
   fattori possono sovrapporsi, le autorita' dovranno fare attenzione
   a non duplicare rettifiche gia'  effettuate  ai  sensi  di  questa
   disposizione.
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   8 di solito la data di vendita coincide con la  data
   del contratto, ordine d'acquisto,  conferma  d'ordine,  fattura  o
   comunque del documento che contiene  le  effettive  condizioni  di
   vendita