Articolo 2 Determinazione del dumping 2.1 Ai fini del presente Accordo, un prodotto e' da considerarsi oggetto di dumping, cioe' immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all'altro, e' inferiore a quello comparabile, praticato nell'ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione. 2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno, 2 tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping e' determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreche' tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili. 2.2.1 Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportato o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorita' 3 accertato che si sono verificate nell'arco di un periodo prolungato, 4 in quantitativi consistenti 5 e a pezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo. Si riterra' che i prezzi inferiori ai costi unitari all'epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell'inchiesta. 2.2.1.1 Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. Le autorita' devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall'esportatore o dal produttore nel corso dell'inchiesta, a condizione che l'esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo. Se tale adeguamento non e' gia' contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d'inchiesta incidono operazioni di avviamento.6 2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l'importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell'ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell'esportatore o produttore sottoposto a inchiesta. Se non e' possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione puo' avvenire con riferimento: i) agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati dall'esportatore o produttore in questione in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; ii) alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile; iii) a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l'importo del profitto cosi' determinato non puo' super- are quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. 2.3 Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorita' ritengono che il prezzo all'esportazione non sia attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il prezzo all'esportazione puo' essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato e' rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui e' avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorita' ritengano opportuni. 2.4 Tra il prezzo all'esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito e' quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il piu' possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant'altro risulti influire sulla comparabilita' dei prezzi. 7 Nei Casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell'importazione e la successiva rivendita, nonche' del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilita' dei prezzi ne abbia risentito, le autorita' determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all'esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorita' indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 2.4.1 Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita, 8 salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare e' quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorita' danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all'esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta. 2.4.2 Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta e' di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione effettuato per ogni singola operazione, il valore normale determinato sulla base di una media ponderata puo' essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorita' rilevino andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni. 2.5. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma non sono esportati verso l'importatore Membro da un paese intermedio, il prezzo di vendita praticato dal paese esportatore all'importatore Membro e' di norma confrontato con il prezzo comparabile nel paese di esportazione. Tuttavia e' possibile effettuare il confronto con il prezzo del paese di origine se, ad esempio, i prodotti transitano semplicemente nel paese di esportazione o se in quest'ultimo non c'e' produzione o prezzo comparabile per tali prodotti. 2.6 Nel presente Accordo, l'espressione "prodotto simile" ("produit similaire") e' da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioe' simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. 2.7 Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda disposizione supplementare relativa all'articolo VI, paragrafo 1 nell'allegato 1 del GATT 1994. ----------- 1 Cosi' come impiegato nel presente Accordo, il termine "aperta" si riferisce all'azione procedurale con la quale un Membro avvia formalmente un'inchiesta a norma dell'articolo 5. ----------- 2 Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore sono di norma considerate un quantitativo sufficiente per la determinazione del valore normale se rappresentano almeno il 5 per cento delle vendite del prodotto interessato al Membro importatore, fermo restando che e' accettabile anche una percentuale inferiore se i fatti dimostrano che questa rappresenta comunque un volume di vendite interne di entita' sufficiente per un adeguato confronto. ----------- 3 Nel presente Accordo, il termine "autorita'" indica le autorita' di livello specifico superiore. ----------- 4 Per periodo prolungato s'intende di norma un anno, e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. ----------- 5 I quantitativi delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari s'intendono consistenti se le autorita' accertano che la media ponderata dei prezzi di vendita delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale e' inferiore alla me- dia ponderata dei costi unitari, o che il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta almeno il 20 per cento del volume venduto nell'ambito delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale. ----------- 6 La rettifica effettuata per tener conto delle operazioni di avviamento deve rispecchiare i costi al termine del periodo di avviamento ovvero, se tale periodo si estende oltre la durata dell'inchiesta, i costi piu' recenti di ----------- 7 Poiche' alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le autorita' dovranno fare attenzione a non duplicare rettifiche gia' effettuate ai sensi di questa disposizione. ----------- 8 di solito la data di vendita coincide con la data del contratto, ordine d'acquisto, conferma d'ordine, fattura o comunque del documento che contiene le effettive condizioni di vendita