ALLEGATO II Le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8 1. Dopo l'apertura dell'inchiesta, le autorita' inquirenti devono specificare al piu' presto e dettagliatamente le informazioni che ciascuna delle parti interessate deve fornire, nonche' il modo in cui ogni parte interessata deve strutturare tali informazioni nella sua risposta. Le autorita' devono inoltre assicurarsi che la parte interessata sia a conoscenza del fatto che, se le informazioni non sono fornite entro un termine ragionevole, le autorita' sono libere di prendere le loro decisioni basandosi sui fatti disponibili, tra cui quelli indicati nella domanda di apertura dell'inchiesta, presentata dall'industria nazionale. 2. Le autorita' possono inoltre richiedere che la parte interessata fornisca la sua risposta su un determinato supporto (ad esempio, su dischetto per computer) 0 in linguaggio macchina. Nel fare tale richiesta, le autorita' devono valutare la capacita' della parte interessata a fornire la risposta sul supporto richiesto o in linguaggio macchina, ed astenersi dal richiedere che per la risposta sia utilizzato un linguaggio macchina diverso da quello in uso presso la parte interessata. Le autorita' non devono insistere nel richiedere una risposta su supporto informatico se la parte interessata non ha una contabilita' informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficolta' supplementari. Le autorita' non devono insistere nel richiedere una risposta su un particolare supporto informatico o in un particolare linguaggio macchina se la parte interessata non usa quel supporto e quel linguaggio per la sua contabilita' informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficolta' supplementari. 3. All'atto delle decisioni si deve tener conto di tutte le informazioni che siano verificabili, che siano state correttamente presentate e possano essere utilizzate nell'inchiesta senza indebite difficolta', che siano state fornite in tempo utile e, se del caso, che siano state fornite sul supporto e nel linguaggio macchina richiesti dalle autorita'. Nel caso in cui la parte interessata non abbia fornito la risposta sul supporto o nel linguaggio macchina richiesti, ma le autorita' abbiano constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la mancata risposta sul supporto o nel linguaggio macchina richiesti non viene considerata su un serio impedimento all'inchiesta. 4. Qualora le autorita' non riescano ad elaborare i dati perche' forniti su un particolare supporto (ad es. su dischetto per com- puter), le informazioni devono essere fornite sotto forma di materiale scritto o in qualunque altra forma gradita alle autorita'. 5. Anche se le informazioni fornite non sono complete sotto tutti gli aspetti, le autorita' non possono per questo ignorare, sempreche' nel fornirle la parte interessata abbia fatto del suo meglio. 6. In caso di non accettazione di informazioni o elementi di prova, la parte che li ha forniti deve essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilita' di dare ulteriori spiegazioni entro un termine congruo, tenendo nel debito conto le scadenze dell'inchiesta. Ove le autorita' ritengano tali spiegazioni non soddisfacenti, i motivi che hanno indotto al rifiuto delle informazioni o degli elementi di prova in questione devono essere indicati nelle eventuali decisioni pubblicate. 7. Qualora le autorita' debbano basarsi, per le risultanze della loro inchiesta anche riguardanti il valore normale, su informazioni provenienti da fonti indirette, ad esempio su quelle contenute nella domanda per l'apertura dell'inchiesta, devono usare una particolare cautela. In simili casi, le autorita' devono, mei limiti del possibile, verificare le informazioni ricorrendo ad altre fonti autonome alle quali possano accedere, ad esempio listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, basandosi anche sulle informazioni fornite da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta. E' evidente, comunque, che se la parte interessata non collabora e in tal modo le autorita' non giungono in possesso di informazioni partinenti, cio' puo' risolversi per la parte in questione in un esito meno favorevole che se avesse collaborato.