(All. 1A - Accordo-Allegato II)
    

                              ALLEGATO II
                Le migliori informazioni disponibili
                ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8
1.   Dopo l'apertura dell'inchiesta, le autorita'  inquirenti  devono
specificare  al  piu'  presto  e dettagliatamente le informazioni che
ciascuna delle parti interessate deve fornire, nonche' il modo in cui
ogni parte interessata deve strutturare tali informazioni  nella  sua
risposta.  Le  autorita'  devono  inoltre  assicurarsi  che  la parte
interessata sia a conoscenza del fatto che, se  le  informazioni  non
sono  fornite  entro un termine ragionevole, le autorita' sono libere
di prendere le loro decisioni basandosi sui  fatti  disponibili,  tra
cui   quelli  indicati  nella  domanda  di  apertura  dell'inchiesta,
presentata dall'industria nazionale.
2.   Le autorita' possono inoltre richiedere che la parte interessata
fornisca la sua risposta su un determinato supporto (ad  esempio,  su
dischetto  per  computer)  0  in  linguaggio  macchina. Nel fare tale
richiesta, le autorita' devono  valutare  la  capacita'  della  parte
interessata  a  fornire  la  risposta  sul  supporto  richiesto  o in
linguaggio macchina, ed astenersi dal richiedere che per la  risposta
sia utilizzato un linguaggio macchina diverso da quello in uso presso
la   parte   interessata.  Le  autorita'  non  devono  insistere  nel
richiedere  una  risposta  su  supporto  informatico  se   la   parte
interessata   non   ha  una  contabilita'  informatizzata  e  se  per
presentare  la  risposta  nella  forma   richiesta   deve   sostenere
irragionevoli  oneri  aggiuntivi  che  si  tradurrebbero  in una mole
irragionevole di costi e difficolta' supplementari. Le autorita'  non
devono  insistere  nel  richiedere  una  risposta  su  un particolare
supporto informatico o in un particolare linguaggio  macchina  se  la
parte  interessata non usa quel supporto e quel linguaggio per la sua
contabilita' informatizzata e se per  presentare  la  risposta  nella
forma  richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si
tradurrebbero in  una  mole  irragionevole  di  costi  e  difficolta'
supplementari.
3.      All'atto  delle  decisioni  si  deve  tener conto di tutte le
informazioni che siano verificabili, che  siano  state  correttamente
presentate  e possano essere utilizzate nell'inchiesta senza indebite
difficolta', che siano state fornite in tempo utile e, se  del  caso,
che  siano  state  fornite  sul  supporto  e  nel linguaggio macchina
richiesti dalle autorita'. Nel caso in cui la parte  interessata  non
abbia  fornito  la  risposta  sul  supporto o nel linguaggio macchina
richiesti,  ma  le  autorita'  abbiano  constatato  che  sono   state
soddisfatte  le condizioni di cui al paragrafo 2, la mancata risposta
sul  supporto  o  nel  linguaggio  macchina   richiesti   non   viene
considerata su un serio impedimento all'inchiesta.
4.      Qualora le autorita' non riescano ad elaborare i dati perche'
forniti su un particolare supporto (ad  es.  su  dischetto  per  com-
puter),   le  informazioni  devono  essere  fornite  sotto  forma  di
materiale scritto o in qualunque altra forma gradita alle autorita'.
5.   Anche se le informazioni fornite non sono complete  sotto  tutti
gli aspetti, le autorita' non possono per questo ignorare, sempreche'
nel fornirle la parte interessata abbia fatto del suo meglio.
6.   In caso di non accettazione di informazioni o elementi di prova,
la  parte  che li ha forniti deve essere immediatamente informata del
motivo e avere la possibilita' di dare ulteriori spiegazioni entro un
termine congruo, tenendo nel debito conto le scadenze dell'inchiesta.
Ove le autorita' ritengano  tali  spiegazioni  non  soddisfacenti,  i
motivi  che  hanno  indotto  al  rifiuto  delle  informazioni o degli
elementi di prova in questione devono essere indicati nelle eventuali
decisioni pubblicate.
7.   Qualora le autorita' debbano basarsi, per  le  risultanze  della
loro  inchiesta  anche riguardanti il valore normale, su informazioni
provenienti da fonti indirette, ad esempio su quelle contenute  nella
domanda  per  l'apertura dell'inchiesta, devono usare una particolare
cautela.  In  simili  casi,  le  autorita'  devono,  mei  limiti  del
possibile,  verificare  le  informazioni  ricorrendo  ad  altre fonti
autonome  alle  quali  possano  accedere,  ad  esempio listini prezzi
pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e  dichiarazioni
doganali,  basandosi  anche sulle informazioni fornite da altre parti
interessate nel corso dell'inchiesta. E' evidente, comunque,  che  se
la  parte  interessata  non  collabora e in tal modo le autorita' non
giungono in possesso di informazioni partinenti, cio' puo' risolversi
per la parte in questione in un esito meno favorevole che  se  avesse
collaborato.