(All. 1A - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
                   Determinazione del pregiudizio 
   3.1 La determinazione di un pregiudizio ai fini  dell'articolo  VI
del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e  comportare
un esame obiettivo  a)  del  volume  delle  importazioni  oggetto  di
dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato
interno e b)  dell'incidenza  di  tali  importazioni  sui  produttori
nazionali di tali prodotti. 
   3.2 Per quanto riguarda il volume delle  importazioni  oggetto  di
dumping, le autorita' incaricate  dell'inchiesta  esaminano  se  c'e'
stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantita'
assoluta   che   in   rapporto   alla   produzione   o   al   consumo
dell'importatore  Membro.  Quando  all'effetto   delle   importazioni
oggetto di dumping sui prezzi, le autorita' inquirenti  esaminano  se
tali importazioni sono  avvenute  a  prezzi  sensibilmente  inferiori
rispetto a quelli di  un  prodotto  simile  dell'importatore  Membro,
oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far  scendere
notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti
si sarebbero verificati. Uno  solo,  o  diversi  criteri  tra  quelli
citati  non  costituiscono  necessariamente  una  base  di   giudizio
determinante. 
   3.3  Se  le  importazioni  di  un  prodotto  da  piu'  paesi  sono
simultaneamente oggetto di  un'inchiesta  antidumping,  le  autorita'
inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti  solo  se
rilevano che a) il margine di dumping accertato per  le  importazioni
da ciascuno dei paesi in  questione  e'  superiore  a  quello  minimo
definito  dall'articolo  5,  paragrafo  8,  a  fronte  di  un  volume
d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi  interessati  e
b) e' opportuno procedere all'accertamento cumulativo  degli  effetti
delle  importazioni  alla  luce  delle  condizioni   di   concorrenza
esistenti tra i loro prodotti importati e tra quelli  e  il  prodotto
interno simile. 
   3.4 L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto  di  dumping
sull'industria nazionale interessata deve comportare una  valutazione
di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che  influiscono
sul suo andamento, come  la  diminuzione  reale  o  potenziale  della
produzione, delle vendite, dei  profitti,  della  quota  di  mercato,
della produttivita', della redditivita' degli  investimenti  o  dello
sfruttamento delle capacita'; dei fattori  che  incidono  sui  prezzi
interni; dell'entita' del margine di dumping; degli effetti negativi,
reali  e   potenziali,   sul   flusso   di   cassa,   sulle   scorte,
sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilita'  di
capitali o investimenti. Questo  elenco  non  e'  esauriente,  ne'  i
criteri   citati,   singolarmente    o    combinati,    costituiscono
necessariamente una base di giudizio determinante. 
   3.5 Il fatto che le importazioni oggetto di dumping  siano  causa,
per gli effetti del >dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2  e
4, di un pregiudizio nel senso indicato nel  presente  Accordo,  deve
essere  dimostrato.  La  dimostrazione  del  nesso  causale  tra   le
importazioni  oggetto  di   dumping   e   il   pregiudizio   arrecato
all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti
elementi di  prova  presentati  alle  autorita',  le  quali  dovranno
esaminare,  oltre  alle  importazioni  oggetto  di   dumping,   anche
eventuali  altri  fattori  noti  che  a  loro  arrecano   pregiudizio
all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi  non  deve
essere imputato alle importazioni  oggetto  di  dumping.  Tra  questi
fattori possono rientrare, tra l'altro:  il  volume  e  i  prezzi  di
importazioni non vendute a prezzi di dumping, una  contrazione  della
domanda, mutamenti nell'andamento dei consumi,  pratiche  restrittive
degli scambi messe in atto da  produttori  nazionali  e  stranieri  e
concorrenza  fra  gli  stessi,  sviluppi   tecnologici   nonche'   le
prestazioni dell'industria nazionale in  materia  di  esportazioni  e
produttivita'. 
   3.6 L'effetto delle importazioni oggetto di  dumping  deve  essere
accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto  simile
ove i dati disponibili permettano di individuare  separatamente  tale
produzione sulla base di criteri quali i processi  di  produzione,  i
risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non  e'  possibile
individuare  separatamente  tale  produzione,   gli   effetti   delle
importazioni oggetto di  dumping  sono  da  accertare  esaminando  la
produzione del gruppo  o  della  gamma  di  prodotti  piu'  ristretta
possibile, comprendente  anche  il  prodotto  simile,  per  la  quale
possono essere forniti dati necessari. 
   3.7 Il rischio di un pregiudizio  grave  deve  essere  determinato
sulla base di fatti e  non  su  semplici  presunzioni,  congetture  o
remote possibilita'. Un mutamento di circostanze atto  a  creare  una
situazione nella quale il  dumping  causerebbe  un  pregiudizio  deve
essere oggetto di una chiara  previsione  e  deve  configurarsi  come
imminente.  10  Nel  decidere  se  sussista  un  pericolo  di   grave
pregiudizio, le  autorita'  debbono  verificare,  tra  gli  altri,  i
seguenti fattori: 
   i) un  notevole  incremento,  sul  mercato  interno,  di  prodotti
importati a  prezzi  di  dumping,  indice  di  probabile  sostanziale
incremento delle importazioni; 
   ii)  una  sufficiente  disponibilita'  di   capacita'   da   parte
dell'esportatore,  ovvero  l'imminente  e  sensibili  aumento   della
medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento  di  prodotti
importati a prezzi di dumping nel  mercato  dell'importatore  Membro,
tenuto conto della disponibilita' di altri  mercati  di  esportazione
con capacita' residua di assorbimento; 
   iii) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi  suscettibili
di esercitare un forte  effetto  depressivo  o  di  congelamento  sui
prezzi  interni  e  tali  da  promuovere  la  domanda  di   ulteriori
importazioni; e 
   iv) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta. 
   Nessuno dei predetti fattori costituisce,  in  se',  una  base  di
giudizio determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono  portare
a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni  a  prezzi  di
dumping dalle quali deriverebbe  un  grave  pregiudizio  ove  non  si
adottasse una adeguata misura di salvaguardia. 
   3.8 Nei casi in cui le importazioni oggetto di  dumping  rischiano
di  arrecare  un  pregiudizio,  si  deve  esaminare  e  decidere  con
particolare attenzione l'applicazione di misure antidumping. 
-------------------------------- br/>  9  Nel  presente  Accordo,  il
termine  "pregiudizio"  indica,  salvo  indicazione   contraria,   un
pregiudizio grave causato ad un'industria nazionale, o il rischio  di
un pregiudizio grave a danno di un'industria nazionale, o Segue frase
illeggibile 
10 A titolo esemplificativo, ma non  esclusivo,  vi  potrebbe  essere
fondato motivo per ritenere che nell'immediato