Articolo 3 Determinazione del pregiudizio 3.1 La determinazione di un pregiudizio ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell'incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 3.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorita' incaricate dell'inchiesta esaminano se c'e' stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantita' assoluta che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore Membro. Quando all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorita' inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3.3 Se le importazioni di un prodotto da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta antidumping, le autorita' inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che a) il margine di dumping accertato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione e' superiore a quello minimo definito dall'articolo 5, paragrafo 8, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e b) e' opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i loro prodotti importati e tra quelli e il prodotto interno simile. 3.4 L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, dei profitti, della quota di mercato, della produttivita', della redditivita' degli investimenti o dello sfruttamento delle capacita'; dei fattori che incidono sui prezzi interni; dell'entita' del margine di dumping; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilita' di capitali o investimenti. Questo elenco non e' esauriente, ne' i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3.5 Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per gli effetti del >dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di un pregiudizio nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio arrecato all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorita', le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro arrecano pregiudizio all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni oggetto di dumping. Tra questi fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non vendute a prezzi di dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonche' le prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttivita'. 3.6 L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione, i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non e' possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti piu' ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti dati necessari. 3.7 Il rischio di un pregiudizio grave deve essere determinato sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilita'. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. 10 Nel decidere se sussista un pericolo di grave pregiudizio, le autorita' debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori: i) un notevole incremento, sul mercato interno, di prodotti importati a prezzi di dumping, indice di probabile sostanziale incremento delle importazioni; ii) una sufficiente disponibilita' di capacita' da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibili aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di prodotti importati a prezzi di dumping nel mercato dell'importatore Membro, tenuto conto della disponibilita' di altri mercati di esportazione con capacita' residua di assorbimento; iii) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e iv) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta. Nessuno dei predetti fattori costituisce, in se', una base di giudizio determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono portare a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali deriverebbe un grave pregiudizio ove non si adottasse una adeguata misura di salvaguardia. 3.8 Nei casi in cui le importazioni oggetto di dumping rischiano di arrecare un pregiudizio, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure antidumping. -------------------------------- br/> 9 Nel presente Accordo, il termine "pregiudizio" indica, salvo indicazione contraria, un pregiudizio grave causato ad un'industria nazionale, o il rischio di un pregiudizio grave a danno di un'industria nazionale, o Segue frase illeggibile 10 A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, vi potrebbe essere fondato motivo per ritenere che nell'immediato