(All. 1A - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
                 Definizione di industria nazionale 
   4.1  Ai  fini  del  presente  Accordo,  l'espressione   "industria
nazionale" intende indicare l'insieme  dei  produttori  nazionali  di
prodotti simili, o quelli tra  essi  la  cui  produzione  complessiva
rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale
di tali prodotti, fermo restando che: 
   i) ove i produttori siano collegati 11  agli  esportatori  o  agli
importatori,  oppure  siano  essi  stessi  importatori  del  prodotto
presuntamente oggetto di dumping, l'espressione "industria nazionale"
puo' intendersi come indicante il resto dei prodotti; 
   ii) in casi eccezionali, il territorio di un  Membro  puo'  essere
suddiviso, per la produzione in questione, in due o piu'  mercati  in
concorrenza tra loro, e in  tal  caso  i  produttori  all'interno  di
ciascuno di tali  mercati  possono  essere  considerati  un'industria
separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale  mercato
vendono la totalita' o quasi della loro produzione  del  prodotto  in
questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di  quel  mercato
non e' soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto
in questione con  sede  in  altra  parte  del  territorio.  Nei  casi
suddetti il pregiudizio puo'  ritenersi  sussistente  anche  se  gran
parte  dell'industria  nazionale  complessiva  non   ne   sia   stata
interessata,  a  condizione  che  vi  sia   una   concentrazione   di
importazioni a prezzi di  dumping  in  quel  singolo  mercato  e  che
inoltre tali  importazioni  causino  pregiudizio  ai  prodotti  della
totalita' o quasi della produzione di quel mercato. 
   4.2  Nei  casi  in  cui  per  industria  nazionale  s'intendono  i
produttori di una determinata zona, e cioe' di un mercato secondo  la
definizione del paragrafo 1, lettera ii), la riscossione 12 dei  dazi
antidump- ing riguarda soltanto i prodotti in  questione  inviati  in
tale zona  per  il  consumo  finale.  Se  il  diritto  costituzionale
dell'importatore  Membro  non  consente  la  riscossione   dei   dazi
antidumping  sulla  base  di  tale   criterio,   l'importatore   puo'
riscuotere i dazi antidumping senza  limitazione  solo  nei  seguenti
casi: a) se e' stata data agli esportatori la possibilita' di cessare
l'esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata, ovvero  di
due garanzie a norma dell'articolo 8,  senza  che  siano  state  data
tempestivamente  adeguate  garanzie   in   tal   senso,   e   b)   se
l'impossibilita' di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti
di determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 
   4.3 Qualora due o piu'  paesi  abbiano  raggiunto,  ai  sensi  del
paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del  GATT  1994  un  grado
d'integrazione tale da presentare  le  caratteristiche  di  un  unico
mercato unificato, e' da considerarsi industria  nazionale  ai  sensi
del paragrafo 1 quella dell'intera zona di integrazione. 
   4.4  Al   presente   articolo   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 3, paragrafo 6. 
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11 Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati
a esportatori o importatori solo qualora: a) uno  di  essi  controlli
l'altro in forma diretta  o  indiretta;  oppure  (b)  entrambi  siano
controllati in forma diretta o indiretta  da  un  terzo;  oppure  (c)
assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreche'
vi siano motivi per ritenere o  sospettare  che  a  seguito  di  tale
rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo
diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai  fini  del  presente
paragrafo, s'intende sussistere un  rapporto  di  controllo  fra  due
soggetti  quando  il  primo  e'  in  grado,   giuridicamente   oppure
operativamente, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo. 
12 Il termine "riscuotere" e' usato nel presente Accordo per indicare
l'imposizione o la riscossione di un diritto