Articolo 4 Definizione di industria nazionale 4.1 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "industria nazionale" intende indicare l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che: i) ove i produttori siano collegati 11 agli esportatori o agli importatori, oppure siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente oggetto di dumping, l'espressione "industria nazionale" puo' intendersi come indicante il resto dei prodotti; ii) in casi eccezionali, il territorio di un Membro puo' essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o piu' mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all'interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un'industria separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale mercato vendono la totalita' o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non e' soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il pregiudizio puo' ritenersi sussistente anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai prodotti della totalita' o quasi della produzione di quel mercato. 4.2 Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori di una determinata zona, e cioe' di un mercato secondo la definizione del paragrafo 1, lettera ii), la riscossione 12 dei dazi antidump- ing riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore Membro non consente la riscossione dei dazi antidumping sulla base di tale criterio, l'importatore puo' riscuotere i dazi antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se e' stata data agli esportatori la possibilita' di cessare l'esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata, ovvero di due garanzie a norma dell'articolo 8, senza che siano state data tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e b) se l'impossibilita' di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 4.3 Qualora due o piu' paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT 1994 un grado d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, e' da considerarsi industria nazionale ai sensi del paragrafo 1 quella dell'intera zona di integrazione. 4.4 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6. --------------- 11 Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreche' vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, s'intende sussistere un rapporto di controllo fra due soggetti quando il primo e' in grado, giuridicamente oppure operativamente, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo. 12 Il termine "riscuotere" e' usato nel presente Accordo per indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto