Articolo 5 Inizio della procedura e successiva inchiesta 5.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping addotto avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto. 5.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le prove rela- tive all'esistenza a) del dumping, b) del pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato nel presente Accordo e c) del nesso di causalita' fra le importazioni a prezzo di dumping e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione. non suffragata dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue: i) identita' del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo al richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale e' presentata la domanda mediante un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto simile e, nei limiti del possibile, mediante una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori; ii) descrizione completa del prodotto presuntamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identita' di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione; iii) informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in questione quando e' destinato al consumo nei mercati nazionali del paese o dei paesi di origine o di esportazione (ovvero, se del caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto e' venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi, o sul valore presunto del prodotto) nonche' informazioni sui prezzi all'esportazione o, se del caso, sui prezzi ai quali il prodotto e' rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente situato nel territorio dell'importatore Membro; iv) informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di dumping, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indicatori che esprimono lo stato dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4. 5.3 Spetta alle autorita' esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. 5.4 Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere aperta solo se le autorita' hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso 13 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa e' presentata dall'industria nazionale 14 o per suo conto. La domanda s'intende presentata "dall'industria nazionale o per suo conto" se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia, l'inchiesta non puo' essere aperta qualora i produttori nazionali che hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del 25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale. 5.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorita' devono astenersi dal pubblicizzare la relativa domanda. Tuttavia, dopo aver ricevuto una domanda adeguatamente documentata e prima di procedere all'apertura dell'inchiesta, le autorita' devono darne notifica al governo dell'esportatore Membro interessato. 5.6 Qualora, in casi particolari, le autorita' interessate decidano di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalita' di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta. 5.7 Degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio si tiene conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente nel corso dell'inchiesta stessa, a partire a piu' tardi, dalla data in cui possono essere applicate le misure provvisorie conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 5.8 Le autorita' devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1, e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell'inchiesta e' immediata qualora il margine di dumping sia minimo o qualora il volume delle importazioni in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entita' trascurabile. Il margine di dumping e' considerato minimo se inferiore al 2 per cento, espresso quale percentuale del prezzo all'esportazione. Per le importazioni in regime di dumping, il margine e' di norma considerato trascurabile se il volume delle stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 per cento delle importazioni del prodotto simile dell'importatore Membro, salvo il caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del 3 per cento delle importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro non rappresentino collettivamente piu' del 7 per cento delle >importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro. 5.9 La procedura antidumping non osta allo sdoganamento. 5.10 Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e al piu' tardi entro 18 mesi dalla loro apertura. ------------------ 13 Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorita' possono basarsi, per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide. 14 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati altri Membri la domanda di apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere presentata o sostenuta dai dipendenti dei produttori.