(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
            Inizio della procedura e successiva inchiesta 
   5.1  Salvo  quanto  disposto  al  paragrafo   6,   l'apertura   di
un'inchiesta per determinare l'esistenza, il  grado  e  l'effetto  di
ogni dumping addotto avviene di norma a seguito  di  domanda  scritta
presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto. 
   5.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le prove rela-
tive all'esistenza a)  del  dumping,  b)  del  pregiudizio  ai  sensi
dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato  nel  presente
Accordo e c) del nesso di causalita' fra le importazioni a prezzo  di
dumping e il  pregiudizio  presunto.  Una  semplice  asserzione.  non
suffragata dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente  a
soddisfare i requisiti imposti dal  presente  paragrafo.  La  domanda
deve contenere tutte le informazioni  di  cui  il  richiedente  possa
ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue: 
   i) identita' del richiedente con una descrizione del volume e  del
valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo al
richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto
dell'industria nazionale, essa deve definire  l'industria  per  conto
della quale e' presentata la domanda mediante un elenco  di  tutti  i
produttori  nazionali  noti  (ovvero   associazioni   di   produttori
nazionali) del prodotto simile e, nei limiti del possibile,  mediante
una descrizione del volume e del valore  della  produzione  nazionale
del prodotto simile facente capo a tali produttori; 
   ii) descrizione completa del  prodotto  presuntamente  oggetto  di
dumping, nome del paese o dei paesi di  origine  o  di  esportazione,
identita'  di  ciascun  esportatore  o  produttore  straniero   noto,
corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto  in
questione; 
   iii) informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in  questione
quando e' destinato al consumo nei mercati nazionali del paese o  dei
paesi di origine o di esportazione (ovvero, se del caso, informazioni
sui prezzi ai quali il prodotto e' venduto dal paese o dai  paesi  di
origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi,  o  sul  valore
presunto   del   prodotto)   nonche'    informazioni    sui    prezzi
all'esportazione o, se del caso, sui prezzi ai quali il  prodotto  e'
rivenduto per la prima volta ad un  acquirente  indipendente  situato
nel territorio dell'importatore Membro; 
   iv) informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni  in
presunto regime di dumping, sul loro effetto sui prezzi del  prodotto
simile sul mercato  nazionale  e  sul  conseguente  impatto  di  tali
importazioni  sull'industria  nazionale,  effetti   evidenziati   dai
pertinenti fattori e indicatori che esprimono lo stato dell'industria
nazionale, come quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4. 
   5.3 Spetta alle autorita' esaminare  l'esattezza  e  l'adeguatezza
degli elementi di prova addotti  nella  domanda  per  determinare  se
siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. 
   5.4 Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere  aperta  solo
se le autorita' hanno accertato, dopo  aver  esaminato  il  grado  di
sostegno o di opposizione alla domanda  espresso  13  dai  produttori
nazionali del prodotto simile, che la domanda  stessa  e'  presentata
dall'industria nazionale 14 o per suo  conto.  La  domanda  s'intende
presentata "dall'industria nazionale o per suo conto"  se  riceve  il
sostegno di quei produttori nazionali  il  cui  prodotto  complessivo
costituisce oltre  il  50  per  cento  della  produzione  totale  del
prodotto simile facente capo a quella parte  di  industria  nazionale
che ha espresso  sostegno  od  opposizione  alla  domanda.  Tuttavia,
l'inchiesta non puo' essere aperta qualora i produttori nazionali che
hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del
25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo
all'industria nazionale. 
   5.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di  avviare
l'inchiesta, le  autorita'  devono  astenersi  dal  pubblicizzare  la
relativa  domanda.  Tuttavia,  dopo   aver   ricevuto   una   domanda
adeguatamente  documentata  e   prima   di   procedere   all'apertura
dell'inchiesta,  le  autorita'  devono  darne  notifica  al   governo
dell'esportatore Membro interessato. 
   5.6  Qualora,  in  casi  particolari,  le  autorita'   interessate
decidano di avviare un'inchiesta  senza  aver  ricevuto  una  domanda
scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto,  esse
procedono  solo  in  presenza  di  sufficienti  elementi   di   prova
dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalita'
di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta. 
   5.7 Degli elementi di  prova  dell'esistenza  del  dumping  e  del
pregiudizio si tiene conto simultaneamente sia  a)  per  decidere  se
aprire  o  no  l'inchiesta,  sia   b)   successivamente   nel   corso
dell'inchiesta stessa, a partire a piu'  tardi,  dalla  data  in  cui
possono essere applicate le  misure  provvisorie  conformemente  alle
disposizioni del presente Accordo. 
   5.8 Le autorita' devono respingere una domanda presentata ai sensi
del paragrafo 1, e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non
appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o
al pregiudizio non sono sufficienti a  giustificare  la  prosecuzione
della procedura. La chiusura dell'inchiesta e' immediata  qualora  il
margine di dumping sia minimo o qualora il volume delle  importazioni
in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano
di entita' trascurabile. Il margine di dumping e' considerato  minimo
se inferiore al 2 per cento, espresso quale  percentuale  del  prezzo
all'esportazione. Per  le  importazioni  in  regime  di  dumping,  il
margine e' di norma  considerato  trascurabile  se  il  volume  delle
stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 per cento delle
importazioni del prodotto simile dell'importatore  Membro,  salvo  il
caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del  3  per  cento
delle importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro non
rappresentino  collettivamente   piu'   del   7   per   cento   delle
>importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro. 
   5.9 La procedura antidumping non osta allo sdoganamento. 
   5.10 Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro
un anno, e al piu' tardi entro 18 mesi dalla loro apertura. 
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13  Nel  caso  di  industrie  frammentate,  composte  da  un   numero
estremamente elevato di produttori, le autorita' possono basarsi, per
accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda,  su  tecniche  di
campionatura statisticamente valide. 
14 I Membri sono  a  conoscenza  del  fatto  che  nel  territorio  di
determinati altri Membri la domanda di  apertura  di  un'inchiesta  a
norma  del  paragrafo  1  puo'  essere  presentata  o  sostenuta  dai
dipendenti dei produttori.