Articolo 6 Elementi di prova 6.1 A tutte le parti interessate da un'inchiesta antidumping viene data notifica delle informazioni richieste dalle autorita' e ampie possibilita' di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione. 6.1.1 Gli esportatori o i produttori stranieri che ricevono il questionario relativo ad un'inchiesta antidumping hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta 15. L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceve la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, dara' luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile. 6.1.2 Ferma restando l'esigenza di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi alle altre parti coinvolte nell'inchiesta. 6.1.3 Non appena avviata un'inchiesta, le autorita' trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori noti 16 e alle autorita' dell'esportatore Membro, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L'esigenza di tutelare le informazioni riservate e' tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 5. 6.2 Per tutta la durata dell'inchiesta antidumping, le parti interessate hanno ampie possibilita' di difendere i propri interessi. A tal fine, le autorita' daranno, su richiesta, a tutte le parti interessate la possibilita' di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentati i diversi punti di vista e le argomentazioni contrarie. Nel concedere tale possibilita' si deve tener conto delle esigenze delle parti e della necessita' di tutelare la riservatezza. Non sussiste per le parti alcun obbligo di partecipare a un incontro, ne' la mancanza partecipazione puo' pregiudicare la posizione di quella parte nella vertenza. Le parti interessate possono inoltre presentare altre informazioni oralmente, giustificandone il motivo. 6.3 Le autorita' tengono conto delle informazioni presentate oralmente a norma del paragrafo 2 solo nella misura in cui queste siano poi messe per iscritto e fornite alle altre parti interessate, secondo il disposto del comma 1.2. 6.4 Nei limiti del possibile, le autorita' danno tempestivamente a tutte le parti interessate la possibilita' di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 5, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorita' nell'ambito di un'inchiesta antidumping, consentendo alle parti di predisporre le loro argomentazioni sulla base di tali informazioni. 6.5 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perche' la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta devono, previa presentazione di fondati motivi, essere trattati come riservati dalle autorita', ne' devono essere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti 17. 6.5.1 Le autorita' chiedono alle parti che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata comprensione del merito delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, le parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, fornendo al tempo stesso i motivi che giustificano tale impossibilita'. 6.5.2 Nei casi in cui le autorita' ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a rendere pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse 18. 6.6 Salvo nei casi in cui al paragrafo 8, le autorita' devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta, dell'esattezza delle informazioni fornite dalle interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni. 6.7 Al fine di verificare le informazione ricevute o di ottenere ulteriori particolari, le autorita' possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreche' ottengono il consenso delle aziende interessate e ne diano notifica ai rappresentanti del governo del Membro in questione, e sempreche' tale Membro non si opponga all'indagine. Alle indagini svolte nel territorio di altri Membri si applicano le procedure descritte nell'allegato 1. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorita' devono rendere disponibili i risultati di tali indagini o garantirne la divulgazione, ai sensi del paragrafo 9, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti. 6.8 Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle necessarie informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole, oppure impedisce le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. L'applicazione del presente paragrafo avviene conformemente alle disposizioni dell'allegato II. 6.9 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorita' informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si basera' la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perche' le parti possano difendere i loro interessi. 6.10 Di norma, le autorita' devono determinare il margine di dumping caso per caso per ogni esportatore o produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nei casi in cui il numero degli esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto interessati e' talmente elevato da rendere impossibile tale determinazione, le autorita' possono limitare l'esame ad un numero adeguato di parti o di prodotti interessati facendo ricorso a campioni statisticamente significativi, sulla base dei dati di cui esse dispongono al momento della selezione, oppure limitare l'esame al massimo volume percentuale, ragionevolmente esaminabile, delle esportazione in uscita dal paese in questione. 6.10.1 L'eventuale selezione di esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto ai sensi del presente paragrafo deve avvenire di preferenza previa consultazione e con il consenso degli stessi esportatori, produttori o importatori interessati. 6.10.2 Ove abbiano svolto un esame limitato, secondo le disposizioni del presente paragrafo, le autorita' devono comunque determinare singolarmente il margine di dumping per ciascun esportatore o produttore non incluso nella selezione iniziale che sottoponga le necessarie informazioni in tempo utile affinche se ne possa tener conto nel corso dell'inchiesta, salvo quando il numero di esportatori o produttori sia cosi' elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso per le autorita' e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. L'impegno di tipo volontario sui singoli casi non e' scoraggiato. 6.11 Ai fini del presente Accordo, con l'espressione "parti interessate" s'intende: i) un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione; ii) il governo dell'esportatore Membro, e iii) un produttore del prodotto simile nell'importatore Membro, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell'importatore Membro. u' Il succitato elenco non impedisce ai Membri di includere in tale elenco come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati. 6.12 Le autorita' danno agli utilizzatori industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonche' alle associazioni che rappresentano i consumatori nel caso di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilita' di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalita'. 6.13 Le autorita' tengono nel debito conto eventuali difficolta' incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste e forniscono ogni possibile assistenza. 6.14 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorita' di un Membro di procedere con celerita' all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di natura positiva o negativa, o di applicare misure provvisorie o de- finitive, conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo. ----------------- 15 Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competenze rappresentanza diplomatica dell'esportatore Membro oppure, nel caso di un paese membro dell'OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione. 16 Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo Segue frase illeggibile 17 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri puo' sussistere l'obbligo di divulgazione a seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi. 18 I Membri convengono che le richieste di trattamento riservato non debbano essere respinte in modo arbitrario.