(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
                          Elementi di prova 
   6.1 A tutte le parti interessate da un'inchiesta antidumping viene
data notifica delle informazioni richieste dalle  autorita'  e  ampie
possibilita' di presentare in forma scritta  tutti  gli  elementi  di
prova  che  esse  ritengano  pertinenti  rispetto  all'inchiesta   in
questione. 
   6.1.1 Gli esportatori o i produttori  stranieri  che  ricevono  il
questionario relativo ad un'inchiesta antidumping hanno un termine di
almeno 30 giorni per la risposta 15. L'eventuale richiesta di proroga
del  termine  di  30  giorni  riceve  la  debita  attenzione  e,   se
adeguatamente motivata, dara' luogo alla  concessione  della  proroga
nei limiti del possibile. 
   6.1.2  Ferma  restando  l'esigenza  di  tutelare  le  informazioni
riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta  da  una
delle parti interessate sono  tempestivamente  trasmessi  alle  altre
parti coinvolte nell'inchiesta. 
   6.1.3 Non appena avviata un'inchiesta, le autorita' trasmettono il
testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma  dell'articolo
5,  paragrafo  1  agli  esportatori  noti   16   e   alle   autorita'
dell'esportatore Membro, mettendolo,  su  richiesta,  a  disposizione
anche delle  altre  parti  interessate.  L'esigenza  di  tutelare  le
informazioni riservate e' tenuta nel debito conto, come previsto  dal
paragrafo 5. 
   6.2 Per tutta  la  durata  dell'inchiesta  antidumping,  le  parti
interessate hanno ampie possibilita' di difendere i propri interessi.
A tal fine, le autorita' daranno, su  richiesta,  a  tutte  le  parti
interessate la possibilita' di incontrarsi con le parti  avverse,  in
modo che possano essere presentati i diversi  punti  di  vista  e  le
argomentazioni contrarie. Nel concedere  tale  possibilita'  si  deve
tener conto delle esigenze delle parti e della necessita' di tutelare
la  riservatezza.  Non  sussiste  per  le  parti  alcun  obbligo   di
partecipare a  un  incontro,  ne'  la  mancanza  partecipazione  puo'
pregiudicare la posizione di quella parte nella  vertenza.  Le  parti
interessate possono inoltre presentare altre informazioni  oralmente,
giustificandone il motivo. 
   6.3 Le  autorita'  tengono  conto  delle  informazioni  presentate
oralmente a norma del paragrafo 2 solo nella  misura  in  cui  queste
siano poi messe per iscritto e fornite alle altre parti  interessate,
secondo il disposto del comma 1.2. 
   6.4 Nei limiti del possibile, le autorita' danno tempestivamente a
tutte le parti interessate la possibilita'  di  prendere  visione  di
tutte le informazioni che non siano di natura  riservata  secondo  la
definizione del paragrafo 5, che siano pertinenti per la preparazione
delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorita' nell'ambito di
un'inchiesta antidumping, consentendo alle parti  di  predisporre  le
loro argomentazioni sulla base di tali informazioni. 
   6.5 Tutti i dati che per loro stessa  natura  sono  riservati  (ad
esempio  perche'  la  loro  divulgazione  garantirebbe  un   notevole
vantaggio   competitivo   a   un   concorrente   o,   al   contrario,
pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione
o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti  in
via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta  devono,  previa
presentazione di fondati motivi, essere trattati come riservati dalle
autorita', ne' devono  essere  divulgati  senza  l'espresso  consenso
della parte che li ha forniti 17. 
   6.5.1  Le  autorita'  chiedono  alle  parti  che   hanno   fornito
informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato,
sufficientemente dettagliato da consentire  un'adeguata  comprensione
del merito delle informazioni  fornite  in  via  riservata.  In  casi
eccezionali, le parti possono  specificare  che  le  informazioni  in
questione non si prestano ad  essere  riassunte,  fornendo  al  tempo
stesso i motivi che giustificano tale impossibilita'. 
   6.5.2 Nei casi in cui le autorita' ritengano che la  richiesta  di
riservatezza non sia giustificata  e  la  parte  che  ha  fornito  le
informazioni non sia disposta a rendere pubbliche o  ad  autorizzarne
la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono  non
tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da
parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse 18. 
   6.6 Salvo nei casi in cui al  paragrafo  8,  le  autorita'  devono
accertarsi,  nel  corso   di   un'inchiesta,   dell'esattezza   delle
informazioni fornite  dalle  interessate  e  sulle  quali  basano  le
proprie conclusioni. 
   6.7 Al fine di verificare le informazione ricevute o  di  ottenere
ulteriori particolari, le  autorita'  possono  svolgere  le  indagini
necessarie nel territorio di altri Membri,  sempreche'  ottengono  il
consenso  delle  aziende  interessate  e   ne   diano   notifica   ai
rappresentanti del governo del Membro in questione, e sempreche' tale
Membro  non  si  opponga  all'indagine.  Alle  indagini  svolte   nel
territorio di  altri  Membri  si  applicano  le  procedure  descritte
nell'allegato 1. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni
di natura  riservata,  le  autorita'  devono  rendere  disponibili  i
risultati di tali indagini o garantirne la divulgazione, ai sensi del
paragrafo 9, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli
a disposizione dei richiedenti. 
   6.8 Se una parte interessata  rifiuta  l'accesso  alle  necessarie
informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole,
oppure impedisce le indagini, le  decisioni,  in  via  preliminare  e
definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla
base dei fatti disponibili.  L'applicazione  del  presente  paragrafo
avviene conformemente alle disposizioni dell'allegato II. 
   6.9 Prima  di  prendere  la  decisione  definitiva,  le  autorita'
informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali  esaminati,
sui quali si basera' la loro decisione di applicare o  non  applicare
misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire  in  tempo  utile
perche' le parti possano difendere i loro interessi. 
   6.10 Di norma, le  autorita'  devono  determinare  il  margine  di
dumping caso per caso per ogni esportatore o produttore del  prodotto
oggetto dell'inchiesta. Nei casi in cui il numero degli  esportatori,
produttori, importatori o tipi di prodotto  interessati  e'  talmente
elevato da rendere  impossibile  tale  determinazione,  le  autorita'
possono limitare l'esame ad un numero adeguato di parti o di prodotti
interessati facendo ricorso a campioni statisticamente significativi,
sulla  base  dei  dati  di  cui  esse  dispongono  al  momento  della
selezione, oppure limitare l'esame  al  massimo  volume  percentuale,
ragionevolmente esaminabile, delle esportazione in uscita  dal  paese
in questione. 
   6.10.1   L'eventuale   selezione   di   esportatori,   produttori,
importatori o tipi di prodotto ai sensi del presente  paragrafo  deve
avvenire di preferenza previa consultazione e con il  consenso  degli
stessi esportatori, produttori o importatori interessati. 
   6.10.2  Ove  abbiano  svolto  un  esame   limitato,   secondo   le
disposizioni del presente paragrafo,  le  autorita'  devono  comunque
determinare  singolarmente  il  margine  di   dumping   per   ciascun
esportatore o produttore non incluso  nella  selezione  iniziale  che
sottoponga le necessarie informazioni in tempo utile affinche  se  ne
possa tener conto nel corso dell'inchiesta, salvo quando il numero di
esportatori o produttori sia cosi' elevato  da  rendere  l'esame  dei
singoli casi indebitamente gravoso per le autorita' e da impedire  la
tempestiva conclusione dell'inchiesta. L'impegno di  tipo  volontario
sui singoli casi non e' scoraggiato. 
   6.11 Ai  fini  del  presente  Accordo,  con  l'espressione  "parti
interessate" s'intende: 
   i) un esportatore o produttore straniero  o  l'importatore  di  un
prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di
categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o
importatori del prodotto in questione; 
   ii) il governo dell'esportatore Membro, e 
   iii) un produttore del prodotto  simile  nell'importatore  Membro,
ovvero un'associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei
cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell'importatore
Membro. u' 
   Il succitato elenco non impedisce ai Membri di includere  in  tale
elenco come parti interessate soggetti nazionali o stranieri  diversi
da quelli sopra indicati. 
   6.12 Le autorita' danno agli utilizzatori industriali del prodotto
oggetto d'inchiesta, nonche' alle associazioni  che  rappresentano  i
consumatori nel  caso  di  un  prodotto  normalmente  distribuito  al
dettaglio, la possibilita' di fornire informazioni di pertinenza  per
l'inchiesta, relative al  dumping,  al  pregiudizio  e  al  nesso  di
causalita'. 
   6.13 Le autorita' tengono nel debito conto  eventuali  difficolta'
incontrate dalle parti interessate, e in  particolare  dalle  piccole
imprese, nel fornire le  informazioni  richieste  e  forniscono  ogni
possibile assistenza. 
   6.14 Le procedure di cui sopra non sono intese  ad  impedire  alle
autorita' di un Membro di procedere  con  celerita'  all'apertura  di
un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari  o  definitive,  di
natura positiva o negativa, o di applicare misure provvisorie  o  de-
finitive, conformemente alle  pertinenti  disposizioni  del  presente
Accordo. 
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15 Di norma, per gli esportatori il termine  decorre  dalla  data  di
ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una
settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione
alla competenze rappresentanza  diplomatica  dell'esportatore  Membro
oppure, nel caso di  un  paese  membro  dell'OMC  con  un  territorio
doganale separato, alla rappresentanza ufficiale  del  territorio  di
esportazione.  16  Fermo  restando  che,  qualora  il  numero   degli
esportatori interessati sia particolarmente elevato, il  testo  Segue
frase illeggibile 
17 I Membri sono  a  conoscenza  del  fatto  che  nel  territorio  di
determinati  Membri  puo'  sussistere  l'obbligo  di  divulgazione  a
seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi. 18
I Membri convengono che le richieste  di  trattamento  riservato  non
debbano essere respinte in modo arbitrario.