Articolo 7 Misure provvisorie 7.1 Possono essere applicate misure provvisorie solo qualora: i) sia stata avviata un'inchiesta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 5, ne sia stata data pubblica notifica e le parti interessate abbiano avuto adeguata possibilita' di presentare informazioni e osservazioni; ii) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza del dump- ing e del conseguente pregiudizio arrecato a un'industria nazionale, e iii) Le autorita' interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un pregiudizio nel corso dell'inchiesta. 7.2 Le misure provvisorie prendono la forma di un dazio provvisorio o, di preferenza, di una garanzia - deposito in contanti o cauzione - pari all'importo del dazio antidumping provvisoriamente stimato, che non deve superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana costituisce un'adeguata misura provvisoria, purche' siano indicati il normale dazio e l'importo valutato del dazio antidumping, e purche' tale misura sia soggetta alle stesse condizioni che valgono per le altre misure provvisorie. 7.3 L'applicazione di misure provvisorie non puo' avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta. 7.4 L'applicazione di misure provvisorie e' limitata al periodo piu' breve possibile, che non superi i quattro mesi oppure, previa decisione delle autorita' interessate e su richiesta di un numero di esportatori che rappresentino una percentuale significativa degli scambi in questione, ad un periodo non superiore ai sei mesi. Qualora, nel corso di un'inchiesta, le autorita' debbano accertare se sia sufficiente a sanare il pregiudizio un dazio inferiore al margine di dumping, i periodi di cui sopra possono diventare, rispettivamente, di sei e nove mesi. 7.5 Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo 9.