(All. 1A - Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
                         Misure provvisorie 
   7.1 Possono essere applicate misure provvisorie solo qualora: 
   i)  sia  stata   avviata   un'inchiesta   in   conformita'   delle
disposizioni dell'articolo 5, ne sia stata data pubblica  notifica  e
le parti interessate abbiano avuto adeguata 
   possibilita' di presentare informazioni e osservazioni; 
   ii) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza  del  dump-
ing e del conseguente pregiudizio arrecato a un'industria  nazionale,
e 
   iii) Le autorita' interessate ritengano necessarie tali misure per
impedire che sia arrecato un pregiudizio nel corso dell'inchiesta. 
   7.2  Le  misure  provvisorie  prendono  la  forma  di   un   dazio
provvisorio o, di preferenza, di una garanzia - deposito in  contanti
o cauzione - pari all'importo del dazio antidumping  provvisoriamente
stimato, che non deve superare il margine di dumping provvisoriamente
stimato. La  sospensione  della  valutazione  in  dogana  costituisce
un'adeguata misura provvisoria, purche'  siano  indicati  il  normale
dazio e l'importo valutato del  dazio  antidumping,  e  purche'  tale
misura sia soggetta alle stesse condizioni che valgono per  le  altre
misure provvisorie. 
   7.3 L'applicazione di misure provvisorie non puo'  avvenire  prima
che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta. 
   7.4 L'applicazione di misure provvisorie e'  limitata  al  periodo
piu' breve possibile, che non superi i quattro  mesi  oppure,  previa
decisione delle autorita' interessate e su richiesta di un numero  di
esportatori che rappresentino  una  percentuale  significativa  degli
scambi in questione,  ad  un  periodo  non  superiore  ai  sei  mesi.
Qualora, nel corso di un'inchiesta, le autorita' debbano accertare se
sia sufficiente a sanare il pregiudizio un dazio inferiore al margine
di   dumping,   i   periodi   di   cui   sopra   possono   diventare,
rispettivamente, di sei e nove mesi. 
   7.5  Per  l'applicazione  delle  misure  provvisorie  valgono   le
pertinenti disposizioni dell'articolo 9.