Articolo 8 Impegni relativi ai prezzi 8.1 La procedura puo' 19 essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi antidumping se l'esportatore assume volontariamente un soddisfacente impegno a rivedere i suoi prezzi o a cessare le esportazioni a prezzi di dump- ing nella zona in questione, in modo tale che le autorita' giungano alla conclusione che non sussiste piu' l'effetto pregiudizievole del dumping. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non devono essere piu' elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il pregiudizio a carico dell'industria nazionale; e' auspicabile che essi siano inferiori al margine di dumping. 8.2 Non sono richiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, ne' sono accettati quelli da loro offerti se non nel caso in cui le autorita' dell'importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza del dumping e del pregiudizio conseguente. 8.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accertati ove le autorita' ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali e' troppo elevato o per altri motivi tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorita' forniscono all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 8.4 Anche nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza del dumping e del pregiudizio e' comunque portata a conclusione se l'esportatore lo desidera o se cosi' decidono le autorita'. In tal caso, se si accerta che il dumping o il relativo pregiudizio non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo il caso in cui si giunga a tale conclusione principalmente in virtu' dell'esistenza di un impegno in materia di prezzi. In quest'ultimo caso, le autorita' possono esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodi di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l'esistenza del dumping e di un pregiudizio, l'impegno assunto e' tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 8.5 Le autorita' dell'importatore Membro possono proporre l'assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che l'esportatore non assuma tali impegni o non accetti la proposta a farlo non puo' in alcun modo pregiudicare l'esame della controversia. Tuttavia, le autorita' sono libere di decidere che il rischio di un pregiudizio sia piu' probabile se continuano le importazioni in re- gime di dumping. 8.6 Le autorita' di un importatore Membro possono richiedere a un esportatore, di cui hanno accertato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorita' dell'importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformita' delle sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che possono consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note piu' attendibili. In tali casi, possono essere riscossi dazi definitivi conformemente al presente Accordo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale impostazione retroattiva non puo' applicarsi alle importazioni destinate al consumo prima della violazione dell'impegno.