(All. 1A - Accordo - Art. 8)
                             Articolo 8 
                     Impegni relativi ai prezzi 
   8.1  La  procedura  puo'  19  essere  sospesa   o   chiusa   senza
l'applicazione  di  misure  provvisorie  o  di  dazi  antidumping  se
l'esportatore  assume  volontariamente  un  soddisfacente  impegno  a
rivedere i suoi prezzi o a cessare le esportazioni a prezzi di  dump-
ing nella zona in questione, in modo tale che le  autorita'  giungano
alla conclusione che non sussiste piu' l'effetto pregiudizievole  del
dumping. Gli aumenti di prezzo  conseguenti  all'assunzione  di  tale
impegno non devono essere piu' elevati di quanto sia  necessario  per
eliminare il margine di dumping. Ove tali aumenti  siano  sufficienti
ad eliminare il pregiudizio a  carico  dell'industria  nazionale;  e'
auspicabile che essi siano inferiori al margine di dumping. 
   8.2 Non sono richiesti agli  esportatori  impegni  in  materia  di
prezzi, ne' sono accettati quelli da loro offerti se non nel caso  in
cui le autorita' dell'importatore Membro  abbiano  accertato  in  via
preliminare l'esistenza del dumping e del pregiudizio conseguente. 
   8.3  Gli  impegni  offerti  non  debbono  necessariamente   essere
accertati  ove   le   autorita'   ritengano   impossibile   la   loro
accettazione, ad esempio se il  numero  di  esportatori  effettivi  o
potenziali e' troppo elevato o per altri motivi  tra  cui  quelli  di
ordine  generale.  Se  del  caso,  e  ove  possibile,  le   autorita'
forniscono all'esportatore i motivi che le hanno indotte  a  ritenere
inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura
del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 
   8.4 Anche nel caso in cui l'impegno venga  accettato,  l'inchiesta
sull'esistenza del dumping e del pregiudizio e'  comunque  portata  a
conclusione se l'esportatore lo  desidera  o  se  cosi'  decidono  le
autorita'. In tal caso, se si accerta che il dumping  o  il  relativo
pregiudizio non sussistono, l'impegno decade  automaticamente,  salvo
il caso in cui si giunga a tale conclusione principalmente in  virtu'
dell'esistenza di un impegno in materia di  prezzi.  In  quest'ultimo
caso, le autorita' possono esigere che sia tenuto in  essere  per  un
congruo periodi di tempo un impegno conforme  alle  disposizioni  del
presente Accordo. Ove sia accertata l'esistenza del dumping e  di  un
pregiudizio, l'impegno assunto e' tenuto in essere  conformemente  ai
termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 
   8.5  Le  autorita'  dell'importatore   Membro   possono   proporre
l'assunzione  di  impegni   in   materia   di   prezzi,   senza   che
all'esportatore  incomba  l'obbligo  di  assumerli.  Il   fatto   che
l'esportatore non assuma tali impegni o non  accetti  la  proposta  a
farlo non puo' in alcun modo pregiudicare l'esame della controversia.
Tuttavia, le autorita' sono libere di decidere che il rischio  di  un
pregiudizio sia piu' probabile se continuano le importazioni  in  re-
gime di dumping. 
   8.6 Le autorita' di un importatore Membro possono richiedere a  un
esportatore,  di  cui  hanno  accertato  l'assunzione  d'impegno,  di
fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e
di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di  violazione
dell'impegno assunto, le autorita' dell'importatore Membro possono, a
norma del presente Accordo e in conformita' delle  sue  disposizioni,
prendere   provvedimenti    d'urgenza    che    possono    consistere
nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla  base  delle
informazioni note piu' attendibili.  In  tali  casi,  possono  essere
riscossi  dazi  definitivi  conformemente  al  presente  Accordo   su
prodotti  destinati  al   consumo   non   oltre   90   giorni   prima
dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale
impostazione  retroattiva  non  puo'  applicarsi  alle   importazioni
destinate al consumo prima della violazione dell'impegno.