Articolo 9 Introduzione e riscossione di dazi antidumping 9.1 La decisione di introdurre o meno un dazio antidumping nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, cosi' come la decisione di applicare un dazio antidumping pari o inferiore al margine di dump- ing, spetta all'autorita' dell'importatore Membro. E' opportuno che l'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l'importo del dazio sia inferiore al margine, se tale minor importo e' comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale. 9.2 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio antidump- ing viene riscosso, per l'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti dei quali sia stata accertata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Le autorita' indicano il nome del fornitore e dei fornitori del prodotto interessato. Tuttavia, ove si tratti di piu' fornitori dello stesso paese e risulti impossibile nominarli tutti, le autorita' possono limitarsi ad indicare il nome del paese interessato. Nel caso di piu' fornitori appartenenti a paesi diversi, le autorita' possono indicare il nome di tutti i fornitori, oppure , se cio' non e' possibile, di tutti i paesi interessati. 9.3 L'importo del dazio antidumping non puo' superare il margine di dumping fissato a norma dell'articolo 2. 9.3.1 Nei casi in cui il dazio antidumping e' applicato retroattivamente, la determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento deve avvenire al piu' presto, di norma entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data dell'accertamento definitivo dell'importo del dazio antidumping da applicare 20. Eventuali rimborsi devono essere effettuati con tempestivita', di norma non oltre i 90 giorni dalla determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento effettuata a norma del presente comma. e il rimborso non avvenga entro 90 giorni, le autorita' devono comunque fornire, su richiesta, una spiegazione. 9.3.2 Nei casi in cui il dazio antidumping e' applicato in forma non retroattiva, si deve prevedere il tempestivo rimborso, su richiesta, dell'eventuale maggior importo pagato rispetto al margine di dumping. Il rimborso di tale maggior importo corrisposto deve di norma avvenire entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data della richiesta di rimborso, debitamente documentata, presentata da un importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il rimborso autorizzato deve di norma avvenire entro 90 giorni dalla suddetta decisione. 9.3.3 Nel decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all'esportazione e' definito in conformita' dell'articolo 2, paragrafo 3, le autorita' devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonche' di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all'esportazione senza detrarre l'importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra. 9.4 Se l'esame svolto dalle autorita' e' limitato, secondo le previsioni della seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 10, il dazio antidumping applicato a importazioni facenti capo a esportatori o produttori non inclusi nell'esame non puo' superare: i) la media ponderata del margine di dumping fissato per gli esportatori o produttori selezionati, oppure ii) ove l'obbligo di pagamento del dazio antidumping sia stato calcolato sulla base di un valore normale futuro, la differenza fra la media ponderata del valore normale riferito agli esportatori o produttori selezionati e i prezzi all'esportazione degli esportatori o produttori non esaminati singolarmente, fermo restando che le autorita' non devono tener conto, ai fini del presente paragrafo, di margini nulli o minimi e di margini determinati nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 8. Le autorita' devono applicare dazi individuali o valori normali alle importazioni facenti capo a un esportatore o a un produttore, non incluso nell'esame, che abbia fornito le necessarie informazioni nel corso dell'inchiesta, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 10, comma 2). 9.5 Se un prodotto e' soggetto a dazi antidumping in un importatore Membro, le autorita' svolgono tempestivamente un'analisi per determinare i margini di dumping per ogni singolo esportatore o produttore del paese esportatore in questione che non abbia esportato il prodotto dell'importatore Membro nel periodo dell'inchiesta, sempreche' l'esportatore o produttore interessato possa dimostrare di non essere collegato ad alcuno degli esportatori o produttori del paese di esportazione soggetti ai dazi antidumping sul prodotto. Tale esame deve essere avviato e concluso in tempi brevi rispetto ai normali procedimenti di accertamento e di revisione dei dazi del Membro importatore. Nel periodo in cui e' in corso l'esame non sono applicati i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dagli esportatori o produttori in questione. Tuttavia le autorita' hanno la facolta' di sospendere la valutazione e/o di richiedere garanzie volte ad assicurare la possibilita' di riscuotere i dazi antidumping retroattivamente, a partire dalla data di avvio dell'esame, qualora tale esame accerti l'esistenza del dumping da parte dei produttori o degli esportatori in questione. ----------------- 20 Resta inteso che l'osservanza del termine indicato in questo comma e nel paragrafo 3, comma 2 puo' risultare