(All. 1A - Accordo - Art. 9)
                             Articolo 9 
           Introduzione e riscossione di dazi antidumping 
   9.1 La decisione di introdurre o meno  un  dazio  antidumping  nei
casi in cui sussistano tutti i presupposti, cosi' come  la  decisione
di applicare un dazio antidumping pari  o  inferiore  al  margine  di
dump- ing, spetta all'autorita' dell'importatore Membro. E' opportuno
che l'applicazione sia facoltativa nella  giurisdizione  territoriale
di tutti i Membri e che l'importo del dazio sia inferiore al margine,
se tale  minor  importo  e'  comunque  sufficiente  ad  eliminare  il
pregiudizio per l'industria nazionale. 
   9.2 Una  volta  applicato  ad  un  qualsiasi  prodotto,  il  dazio
antidump- ing viene riscosso, per l'importo adeguato al caso e  senza
discriminazione, su tutte le importazioni di quel  prodotto  ritenute
in regime di dumping e causa di  pregiudizio,  qualunque  ne  sia  la
provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti dei  quali  sia
stata accertata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi
del presente Accordo. Le autorita' indicano il nome del  fornitore  e
dei fornitori del prodotto interessato. Tuttavia, ove  si  tratti  di
piu' fornitori dello stesso paese  e  risulti  impossibile  nominarli
tutti, le autorita' possono limitarsi ad indicare il nome  del  paese
interessato. Nel caso di piu' fornitori appartenenti a paesi diversi,
le autorita' possono indicare il nome di tutti i fornitori, oppure  ,
se cio' non e' possibile, di tutti i paesi interessati. 
   9.3 L'importo del dazio antidumping non puo' superare  il  margine
di dumping fissato a norma dell'articolo 2. 
   9.3.1  Nei  casi  in  cui  il  dazio  antidumping   e'   applicato
retroattivamente,  la  determinazione   dell'obbligo   tassativo   di
pagamento deve avvenire al piu' presto, di  norma  entro  12  mesi  e
comunque non oltre i 18 mesi dalla data dell'accertamento  definitivo
dell'importo  del  dazio  antidumping  da  applicare  20.   Eventuali
rimborsi devono essere effettuati con  tempestivita',  di  norma  non
oltre i 90 giorni  dalla  determinazione  dell'obbligo  tassativo  di
pagamento effettuata a norma del presente comma. e  il  rimborso  non
avvenga entro 90 giorni, le autorita'  devono  comunque  fornire,  su
richiesta, una spiegazione. 
   9.3.2 Nei casi in cui il dazio antidumping e' applicato  in  forma
non  retroattiva,  si  deve  prevedere  il  tempestivo  rimborso,  su
richiesta, dell'eventuale maggior importo pagato rispetto al  margine
di dumping. Il rimborso di tale maggior importo corrisposto  deve  di
norma avvenire entro 12 mesi e comunque non oltre  i  18  mesi  dalla
data della richiesta di rimborso, debitamente documentata, presentata
da un importatore del prodotto  soggetto  al  dazio  antidumping.  Il
rimborso autorizzato deve di norma avvenire  entro  90  giorni  dalla
suddetta decisione. 
   9.3.3 Nel decidere se e in che misura effettuare il  rimborso  nei
casi in cui il prezzo all'esportazione  e'  definito  in  conformita'
dell'articolo 2, paragrafo 3, le  autorita'  devono  tener  conto  di
eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni  dei
costi  sostenuti  tra  l'importazione  e  la  rivendita,  nonche'  di
eventuali oscillazioni  del  prezzo  di  rivendita  che  siano  state
assorbite nei successivi prezzi di  vendita  e  devono  calcolare  il
prezzo all'esportazione senza detrarre l'importo dei dazi antidumping
pagati  al  momento  in   cui   viene   fornita   la   documentazione
inoppugnabile di quanto sopra. 
   9.4 Se l'esame svolto dalle  autorita'  e'  limitato,  secondo  le
previsioni della seconda frase  dell'articolo  6,  paragrafo  10,  il
dazio antidumping applicato a importazioni facenti capo a esportatori
o produttori non inclusi nell'esame non puo' superare: 
   i) la media ponderata del  margine  di  dumping  fissato  per  gli
esportatori o produttori selezionati, oppure 
   ii) ove l'obbligo di pagamento del  dazio  antidumping  sia  stato
calcolato sulla base di un valore normale futuro, la  differenza  fra
la media ponderata del valore normale  riferito  agli  esportatori  o
produttori selezionati e i prezzi all'esportazione degli  esportatori
o produttori non  esaminati  singolarmente,  fermo  restando  che  le
autorita' non devono tener conto, ai fini del presente paragrafo,  di
margini nulli o minimi e di  margini  determinati  nei  casi  di  cui
all'articolo 6, paragrafo  8.  Le  autorita'  devono  applicare  dazi
individuali o valori normali alle  importazioni  facenti  capo  a  un
esportatore o a un produttore,  non  incluso  nell'esame,  che  abbia
fornito le necessarie informazioni  nel  corso  dell'inchiesta,  come
disposto dall'articolo 6, paragrafo 10, comma 2). 
   9.5  Se  un  prodotto  e'  soggetto  a  dazi  antidumping  in   un
importatore Membro, le autorita' svolgono tempestivamente  un'analisi
per determinare i margini di dumping per ogni singolo  esportatore  o
produttore del paese esportatore in questione che non abbia esportato
il  prodotto  dell'importatore  Membro  nel  periodo  dell'inchiesta,
sempreche' l'esportatore o produttore interessato possa dimostrare di
non essere collegato ad alcuno degli  esportatori  o  produttori  del
paese di esportazione soggetti ai dazi antidumping sul prodotto. Tale
esame deve essere avviato e  concluso  in  tempi  brevi  rispetto  ai
normali procedimenti di accertamento e  di  revisione  dei  dazi  del
Membro importatore. Nel periodo in cui e' in corso l'esame  non  sono
applicati i dazi antidumping  sulle  importazioni  provenienti  dagli
esportatori o produttori in questione. Tuttavia le autorita' hanno la
facolta' di sospendere la  valutazione  e/o  di  richiedere  garanzie
volte ad assicurare la possibilita' di riscuotere i dazi  antidumping
retroattivamente, a partire dalla data di avvio  dell'esame,  qualora
tale esame accerti l'esistenza del dumping da parte dei produttori  o
degli esportatori in questione. 
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20 Resta inteso che l'osservanza del termine indicato in questo comma
e nel paragrafo 3, comma 2 puo' risultare