AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del D.C.P.M. del 6 aprile 1995 con il quale l'A.RA.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali, il giorno 6 luglio 1995, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del Comitato direttivo e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. CGIL CGIL-FP CISL CISL-FIL-SEL UIL UIL EE.LL. CONFSAL USPPLI CISAL SNALCC CISNAL FED. NAZ. AUTONOMA CISAL-CONFSAL CONFEDIR FED. NAZ. AUTONOMA ENTI LOCALI (CISNAL EE.LL. CISAS-FISAEL, CUSAL "CON- FILL, CASIL, CONFISAL", FILDI-CILDI USPPI/CUSPEL/FASIL/FADEL, CONSAL- FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL) RDB-CUB USPPI Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Comparto Regioni Autonomie Locali. Del predetto CCNL e' parte integrante l'accordo sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero. Si allega il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" definito dal Ministro per la Funzione Pubblica con Decreto del 31.3.1994 pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 giugno 1994. COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali) 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.C.P.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali; c) attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 2, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: 1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte; 2) attivita' prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti; 3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere resi residenziale; 5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilita'; 6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello; 7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili; 8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilita' 24 ore su 24; 9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti, nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini; 10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonche' con la reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste; 11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi; 12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a) attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b) attivita' antinfortunistica e di pronto intervento; c) attivita' della centrale operativa; d) vigilanza casa municipale; e) assistenza al servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero della neve; 13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'amministrazione; 14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese; 15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilita'; 16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore; 17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto; 18) servizi educativi e scolastici: - sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore all'intera giornata: collocazione oraria dello sciopero all'inizio o al termine del turno in modo da garantire la continuita' del servizio e la preparazione e somministrazione dei pasti, ove previste; - sciopero per l'intera giornata riguardante solo il personale non insegnante: il servizio e' aperto all'utenza e dovranno essere garantiti i servizi minimi relativi all'accesso, alla tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti, ove previsti. Sono comunque garantite nella loro interezza, secondo quanto previsto dall'art. 2, le prestazioni relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonche' quelle concernenti gli esami finali e relative valutazioni, nei termini e con le modalita' previsti dal calendario scolastico. Nel caso di sciopero in istituti scolastici in cui opera anche personale appartenente al comparto degli Enti Locali, i servizi minimi essenziali sono garantiti secondo la disciplina prevista dalle specifiche disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. Gli accordi di cui all'art. 2 sono stipulati dalle competenti Amministrazioni, di concerto con l'Autorita' scolastica, con le Organizzazioni Sindacali del comparto. 19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali. 20) - rilascio certificati e visure dal registro ditte e imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto; - deposito bilanci e atti societari; - certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR); - certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili; Tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di legge, ove previste. - registrazione brevetti. 3. Le prestazioni di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, e 12 lettera e) sono garantite in quegli enti ove esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.