AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
  NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
      AMMINISTRAZIONI
   A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del
D.C.P.M.  del  6  aprile  1995  con  il  quale  l'A.RA.N.  e'   stata
autorizzata   a  sottoscrivere  il  testo  concordato  del  CCNL  del
personale dipendente dalle amministrazioni  del  comparto  Regioni  -
Autonomie   locali,   il   giorno  6  luglio  1995,  presso  la  sede
dell'A.RA.N.,  ha  avuto  luogo  l'incontro  tra  l'Agenzia  per   la
rappresentanza    negoziale    delle    Pubbliche    amministrazioni,
rappresentata dai componenti del Comitato  direttivo  e  le  seguenti
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
     CGIL                CGIL-FP
     CISL                CISL-FIL-SEL
     UIL                 UIL EE.LL.
     CONFSAL             USPPLI
     CISAL               SNALCC
     CISNAL              FED. NAZ. AUTONOMA CISAL-CONFSAL
     CONFEDIR            FED. NAZ. AUTONOMA ENTI LOCALI
                         (CISNAL EE.LL. CISAS-FISAEL, CUSAL "CON-
                         FILL, CASIL, CONFISAL", FILDI-CILDI
                         USPPI/CUSPEL/FASIL/FADEL, CONSAL-
                         FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU,
                         CONFEDERSAL)
     RDB-CUB
     USPPI
Al  termine  della  riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Comparto  Regioni
Autonomie Locali.
Del  predetto  CCNL  e' parte integrante l'accordo sui servizi minimi
essenziali da garantire in caso di sciopero.
Si allega il "Codice di comportamento dei dipendenti delle  pubbliche
amministrazioni"  definito  dal Ministro per la Funzione Pubblica con
Decreto del 31.3.1994 pubblicato nella G.U.  n.  149  del  28  giugno
1994.
                    COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI
          NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
                               ART. 1
                    (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.  146,
i  servizi  pubblici  da  considerare  essenziali nel comparto di cui
all'art. 5 del D.C.P.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
c) attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza
pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima  necessita',
nonche'   la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi  impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita,
con le modalita' di cui all'art. 2,  la  continuita'  delle  seguenti
prestazioni  indispensabili  per  assicurare il rispetto dei valori e
dei diritti costituzionalmente tutelati:
1)  raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2)   attivita' prescritte in relazione alle  scadenze  di  legge  per
    assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali
    dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di convocazione dei
    comizi elettorali fino  alla  consegna  dei  plichi  agli  uffici
    competenti;
3)    servizi  cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed
    inumazione delle salme;
4)  servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare,
    per assicurare la tutela fisica, la confezione, la  distribuzione
    e  somministrazione  del vitto a persone non autosufficienti e ai
    minori  affidati  alle  apposite  strutture  a   carattere   resi
    residenziale;
5)    farmacie  comunali:  prestazioni ridotte con personale anche in
    reperibilita';
6)  servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla  conservazione
    della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione
    delle bestie da macello;
7)    servizio  attinente  ai  magazzini generali, limitatamente alla
    conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
8)  servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso  lo  sgombero
    delle  nevi),  idrica,  fognaria  e  di  depurazione, con ridotto
    numero di squadre di pronto intervento in reperibilita' 24 ore su
    24;
9)  servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli
    impianti, nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica  dei
    cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto
    numero  di  personale  come  nei  giorni  festivi  nonche' con la
    reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove  normalmente
    previste;
11)   servizio   attinente   ai   giardini   zoologici   e  fattorie,
    limitatamente all'intervento igienico sanitario e  di  vitto  per
    gli animali e alla custodia degli stessi;
12)  servizio  di  polizia municipale, da assicurare con un nucleo di
    personale   adeguato   limitatamente   allo   svolgimento   delle
    prestazioni minime riguardanti:
       a) attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria e interventi
          in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
       b) attivita' antinfortunistica e di pronto intervento;
       c) attivita' della centrale operativa;
       d) vigilanza casa municipale;
       e)  assistenza  al  servizio  di  cui  al  punto 8) in caso di
          sgombero della neve;
13) servizi  culturali:  da  assicurare  solo  l'ordinaria  tutela  e
    vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'amministrazione;
14)   servizi   del   personale  limitatamente  all'erogazione  degli
    emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione
    di sostentamento  ed  alla  compilazione  e  al  controllo  delle
    distinte  per  il  versamento dei contributi previdenziali per le
    scadenze di legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel
    caso che lo sciopero sia proclamato per  i  soli  dipendenti  dei
    servizi  del  personale,  per  l'intera giornata lavorativa e nei
    giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da  presidiare  con  personale  in
    reperibilita';
16)  servizio  di  nettezza  urbana,  nei termini fissati dal vigente
    accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente  alla
    vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici:
     -  sciopero  riguardante  tutte  o  una  sola delle categorie di
       lavoratori  impiegati  nel  servizio  e  di  durata  inferiore
       all'intera   giornata:   collocazione  oraria  dello  sciopero
       all'inizio o al termine del turno  in  modo  da  garantire  la
       continuita'  del servizio e la preparazione e somministrazione
       dei pasti, ove previste;
     - sciopero per l'intera giornata riguardante solo  il  personale
    non  insegnante:  il  servizio  e'  aperto  all'utenza e dovranno
    essere garantiti i  servizi  minimi  relativi  all'accesso,  alla
    tutela   dei  minori  e  alla  somministrazione  dei  pasti,  ove
    previsti.
Sono comunque garantite nella loro interezza, secondo quanto previsto
dall'art. 2, le prestazioni relative allo svolgimento degli  scrutini
finali,  compresi  quelli  di  ammissione  agli esami, nonche' quelle
concernenti gli esami finali e relative valutazioni,  nei  termini  e
con le modalita' previsti dal calendario scolastico.
Nel  caso  di  sciopero  in  istituti  scolastici  in cui opera anche
personale appartenente al  comparto  degli  Enti  Locali,  i  servizi
minimi essenziali sono garantiti secondo la disciplina prevista dalle
specifiche  disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro.
Gli accordi  di  cui  all'art.  2  sono  stipulati  dalle  competenti
Amministrazioni,  di  concerto  con  l'Autorita'  scolastica,  con le
Organizzazioni Sindacali del comparto.
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi:
    sono  garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta
    ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali.
20) - rilascio certificati e visure dal registro ditte e imprese  con
      diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
    - deposito bilanci e atti societari;
    -  certificazione  per l'esportazione e l'importazione temporanea
       di merce (carnet ATA-TIR);
    - certificazione per lo  sdoganamento  limitatamente  alle  merci
       deperibili;
Tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di legge,
ove previste.
    - registrazione brevetti.
3.   Le prestazioni di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, e 12 lettera e) sono
     garantite  in  quegli  enti ove esse sono gia' assicurate in via
     ordinaria nel periodo coincidente con  quello  di  effettuazione
     dello sciopero.