ART. 2
       (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1.     Ai fini  dell'articolo  1  sono  individuati  per  le  diverse
qualifiche  e  professionalita'  addette ai servizi minimi essenziali
appositi contingenti di personale che devono essere  esonerati  dallo
sciopero    per    garantire   la   continuita'   delle   prestazioni
indispensabili  inerenti  ai  servizi  medesimi,  mediante  contratti
decentrati,   stipulati   per   ciascuna   amministrazione  ai  sensi
dell'articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3  febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.      I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  contratto
collettivo  nazionale di comparto e comunque non prima dell'inizio di
ogni altra trattativa decentrata, individuano:
 a)  le professionalita' e le qualifiche  di  personale,  di  cui  al
     presente contratto, che formano i contingenti;
 b)     i  contingenti  di  personale,  suddivisi  per  qualifiche  e
     professionalita', tenuto conto  anche  di  quanto  previsto  dal
     comma  3  dell'articolo  1,  da  esonerare  dallo  sciopero  per
     garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
 c)  i criteri e le modalita'  da  seguire  per  l'articolazione  dei
     contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3.      In  conformita' dei contratti decentrati di cui al comma 2, i
dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di
lavoro, secondo  gli  ordinamenti  di  ciascuna  amministrazione,  in
occasione  di  ogni  sciopero, individuano i nominativi del personale
inclusi nei contingenti come  sopra  definiti  tenuti  all'erogazione
delle  prestazioni  necessarie e percio' esonerati dall'effettuazione
dello sciopero. I  nominativi  sono  comunicati  alle  organizzazioni
sindacali  locali  ed  ai singoli interessati, entro il quinto giorno
precedente la data dello sciopero. Il  personale  individuato  ha  il
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della
predetta   comunicazione,   la  volonta'  di  aderire  allo  sciopero
chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
4.   Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le
parti  assicurano  comunque  i  servizi  minimi   essenziali   e   le
prestazioni  di  cui  all'articolo  1, anche attraverso i contingenti
gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata.