ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale) 1. Ai fini dell'articolo 1 sono individuati per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante contratti decentrati, stipulati per ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque non prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano: a) le professionalita' e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti; b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalita', tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie; c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. In conformita' dei contratti decentrati di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile. 4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata.