ART. 3
             (Modalita' di effettuazione degli scioperi)
1.   Le strutture e le rappresentanze sindacali che  indicono  azioni
di  sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute
a  darne  comunicazione  alle  amministrazioni  interessate  con   un
preavviso  non  inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la
durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno  sciopero
indetto  in  precedenza,  le  strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2.   La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali
di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di
scioperi  relativi  a  vertenze  con  le singole amministrazioni deve
essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi  in  cui
lo  sciopero  incida  su  servizi resi all'utenza, le amministrazioni
sono tenute  a  trasmettere  agli  organi  di  stampa  ed  alle  reti
radiotelevisive  di  maggiore  diffusione nell'area interessata dallo
sciopero una comunicazione circa i tempi e le  modalita'  dell'azione
di   sciopero.   Analoga   comunicazione   viene   effettuata   dalle
amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3.   Non possono essere indetti scioperi:
     a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio  di
ogni  vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate
lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore
alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative,
riferito a ciascun turno;
     b) in caso di scioperi distinti, con intervalli  inferiori  alle
24 ore tra un'azione di sciopero, e l'altra;
     c)  articolati  per  servizi  e  reparti di un medesimo posto di
lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4.   Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
 a)  dal 10 al 20 agosto;
 b)  dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 c)  cinque giorni prima delle festivita' pasquali e tre giorni dopo;
 d)   tre giorni prima  e  tre  giorni  dopo  la  commemorazione  dei
defunti;
 e)  il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
 f)   nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le   consultazioni   elettorali   europee,   nazionali,    regionali,
provinciali,  comunali,  circoscrizionali  e referendarie nazionali e
locali.
Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o   in   corso   di
effettuazione  saranno  immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale.