ART. 4
          (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1.    Il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  prevede  organi,
tempi  e  procedure  per  il  raffreddamento  e  la conciliazione dei
conflitti in caso di sciopero.
2.     Durante  l'esperimento  dei  tentativi  di  conciliazione,  le
amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli
per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.