IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  la  riduzione del Fondo
sanitario nazionale per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
province autonome a partire dall'anno 1990;
  Visto  l'art.  34,  comma  3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il  quale
dispone,  tra  l'altro,  che  la  regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale  nei rispettivi territori senza nessun
apporto   a   carico   del   bilancio   dello   Stato,    utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti   dall'art.  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  n.
502/1992,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e,   ad
integrazione, le risorse dei propri bilanci;
  Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  4  agosto  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre  1995  -  serie  generale,
concernente  l'autorizzazione  del  Governo  alla  sottoscrizione dei
testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
comparto  "Sanita'",  esclusa l'area medica ed i dirigenti, contratto
poi sottoscritto in data 1 settembre 1995;
  Vista la propria deliberazione in data 13  marzo  1995,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1995
con la quale, tra l'altro, sono state accantonate delle somme per far
fronte  agli  oneri conseguenti al rinnovo del predetto contratto nel
comparto Sanita';
  Vista la proposta del Ministro della sanita'  in  data  20  ottobre
1995;
  Visto  il  parere dalla Conferenza Stato-regioni in data 19 ottobre
1995;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1995  -  parte  corrente,  e'  assegnata   alle   regioni,   per   il
finanziamento  degli  oneri  conseguenti  al  rinnovo  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto  Sanita',
esclusa l'area medica ed i dirigenti, la somma di L. 887.360.000.000.
  Detto importo e' ripartito tra le regioni interessate come indicato
nell'allegata   tabella   che  fa  parte  integrante  della  presente
deliberazione.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
 Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224